Il tema affrontato è quello, ampiamente dibattuto dalla giurisprudenza comunitaria, dei limiti alle libertà fondamentali sancite dal Trattato UE e, in particolare, della compatibilità, con la libertà di stabilimento, di disposizioni nazionali disciplinanti il trasferimento all’estero della residenza fiscale di persone fisiche. Con la sentenza annotata (CGCE, 11 marzo 2004, n. C-9/02, de Lasteyrie du Saillant), la Corte di Giustizia prosegue nell’iter interpretativo del diritto di stabilimento quale norma ostativa a qualunque impedimento di natura fiscale che si frapponga al funzionamento del mercato unico. A rendere innovativo l’intervento giurisprudenziale, quindi, non è tanto il principio elaborato dalla Corte, già espresso in precedenti pronunce, ma piuttosto l’estensione del campo di applicazione di quel principio ad una nuova fattispecie, quella delle exit taxes che colpiscono persone fisiche. Nei precedenti esaminati, infatti, la Corte è stata sempre chiamata a giudicare se una norma nazionale ostacolasse l’esercizio della libertà di stabilimento di una persona giuridica. Con la decisione Hughes de Lasteyrie du Saillant, la Corte di Giustizia completa l’interpretazione del diritto di stabilimento, generalizzandone l’applicazione anche nei confronti delle persone fisiche. Viene, dunque, affermato il diritto alla libertà di stabilimento primaria anche per le persone fisiche esercenti un’attività professionale o d’impresa. Ne consegue che le exit taxes sono suscettibili di violare tale diritto, sia che si concretizzino nel prelevamento di un’imposta sulle plusvalenze da partecipazione, sia che prevedano la costituzione, da parte del soggetto che si trasferisce, di adeguate garanzie (fideiussioni, assegnazioni ipotecarie, pegni). Così, nella fattispecie concreta, la Corte giudica l’art. 167 bis Code général des Impôts francese di ostacolo alla libertà comunitaria in quanto idoneo a produrre “un effetto dissuasivo nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a stabilirsi in un altro Stato membro” (punto 45 della sentenza).

Exit taxes tra diritto di cittadinanza e libertà di stabilimento: il caso Hughes de Lasteyrie du Saillant

RICCI C
2004-01-01

Abstract

Il tema affrontato è quello, ampiamente dibattuto dalla giurisprudenza comunitaria, dei limiti alle libertà fondamentali sancite dal Trattato UE e, in particolare, della compatibilità, con la libertà di stabilimento, di disposizioni nazionali disciplinanti il trasferimento all’estero della residenza fiscale di persone fisiche. Con la sentenza annotata (CGCE, 11 marzo 2004, n. C-9/02, de Lasteyrie du Saillant), la Corte di Giustizia prosegue nell’iter interpretativo del diritto di stabilimento quale norma ostativa a qualunque impedimento di natura fiscale che si frapponga al funzionamento del mercato unico. A rendere innovativo l’intervento giurisprudenziale, quindi, non è tanto il principio elaborato dalla Corte, già espresso in precedenti pronunce, ma piuttosto l’estensione del campo di applicazione di quel principio ad una nuova fattispecie, quella delle exit taxes che colpiscono persone fisiche. Nei precedenti esaminati, infatti, la Corte è stata sempre chiamata a giudicare se una norma nazionale ostacolasse l’esercizio della libertà di stabilimento di una persona giuridica. Con la decisione Hughes de Lasteyrie du Saillant, la Corte di Giustizia completa l’interpretazione del diritto di stabilimento, generalizzandone l’applicazione anche nei confronti delle persone fisiche. Viene, dunque, affermato il diritto alla libertà di stabilimento primaria anche per le persone fisiche esercenti un’attività professionale o d’impresa. Ne consegue che le exit taxes sono suscettibili di violare tale diritto, sia che si concretizzino nel prelevamento di un’imposta sulle plusvalenze da partecipazione, sia che prevedano la costituzione, da parte del soggetto che si trasferisce, di adeguate garanzie (fideiussioni, assegnazioni ipotecarie, pegni). Così, nella fattispecie concreta, la Corte giudica l’art. 167 bis Code général des Impôts francese di ostacolo alla libertà comunitaria in quanto idoneo a produrre “un effetto dissuasivo nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a stabilirsi in un altro Stato membro” (punto 45 della sentenza).
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