Il presente lavoro analizza il contratto stipulato dal professionista intellettuale non iscritto all’albo valutando lo squilibrio patrimoniale e il pregiudizio sofferto dal solo prestatore d’opera. Al riguardo è evidenziato come la disciplina codicistica non disponga l’irripetibilità del pagamento, limitandosi a escludere l’azionabilità del credito (ex artt. 2229 e 2231 c.c.). Seguendo una «ottica comportamentale» in grado di prendere in esame non il contratto (atto) ma la prestazione (attività) resa dal professionista, si giunge a evidenziare la diversità di funzioni tra ‘nullità’ e ‘ripetizione’ e, di poi, ad ammettere la rimozione degli effetti dello spostamento patrimoniale ingiustificato.
La denegatio actionis del professionista non iscritto all'albo
TULLIO, Loredana
2013-01-01
Abstract
Il presente lavoro analizza il contratto stipulato dal professionista intellettuale non iscritto all’albo valutando lo squilibrio patrimoniale e il pregiudizio sofferto dal solo prestatore d’opera. Al riguardo è evidenziato come la disciplina codicistica non disponga l’irripetibilità del pagamento, limitandosi a escludere l’azionabilità del credito (ex artt. 2229 e 2231 c.c.). Seguendo una «ottica comportamentale» in grado di prendere in esame non il contratto (atto) ma la prestazione (attività) resa dal professionista, si giunge a evidenziare la diversità di funzioni tra ‘nullità’ e ‘ripetizione’ e, di poi, ad ammettere la rimozione degli effetti dello spostamento patrimoniale ingiustificato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.