Il commento affronta la vexata quaestio della revocabilità della scissione in attesa degli arresti della Corte di Giustizia UE e della Cassazione che si pronunceranno sull’esperibilità dell’azione pauliana in quanto diretta non alla invalidità della operazione ma alla sua inopponibilità ai creditori, consentendo loro le azioni a tutela del proprio credito, ivi comprese quelle esecutive e conservative. Per l’autore le ragioni dell’irrevocabilità sono tutt’altre e che i creditori possono aggredire i beni senza dover esercitare la inammissibile e inutile revocatoria, in quanto l’ordinamento prevede forme di responsabilità, sussidiaria, solidale e risarcitoria in grado di raggiungere lo stesso fine. Rendere invalida o inopponibile o inefficace “selettivamente” solo una parte attiva della circolazione patrimoniale segregandola dalla parte passiva e dalle obbligazioni sussidiarie e solidali è giuridicamente inammissibile. Analogamente revocare l’intera attribuzione patrimoniale, attivo e passivo, lascerebbe vuota la beneficiaria, con pregiudizio dei creditori successivi che fanno affidamento incolpevole su un patrimonio rivelatosi inesistente ex post.

La Corte di giustizia chiamata a salvare la scissione societaria dalle revocatorie

Fimmanò F
2019-01-01

Abstract

Il commento affronta la vexata quaestio della revocabilità della scissione in attesa degli arresti della Corte di Giustizia UE e della Cassazione che si pronunceranno sull’esperibilità dell’azione pauliana in quanto diretta non alla invalidità della operazione ma alla sua inopponibilità ai creditori, consentendo loro le azioni a tutela del proprio credito, ivi comprese quelle esecutive e conservative. Per l’autore le ragioni dell’irrevocabilità sono tutt’altre e che i creditori possono aggredire i beni senza dover esercitare la inammissibile e inutile revocatoria, in quanto l’ordinamento prevede forme di responsabilità, sussidiaria, solidale e risarcitoria in grado di raggiungere lo stesso fine. Rendere invalida o inopponibile o inefficace “selettivamente” solo una parte attiva della circolazione patrimoniale segregandola dalla parte passiva e dalle obbligazioni sussidiarie e solidali è giuridicamente inammissibile. Analogamente revocare l’intera attribuzione patrimoniale, attivo e passivo, lascerebbe vuota la beneficiaria, con pregiudizio dei creditori successivi che fanno affidamento incolpevole su un patrimonio rivelatosi inesistente ex post.
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