In questo intervento la prospettiva metodologica giuridico-ermeneutica studia il contratto di diritto privato come attività piuttosto che come mero provvedimento documentale. Rispetto alla tradizionale prospettiva dell’interpretazione cognitivista logico-analitica non si ritiene più sufficiente l’applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle disposizioni generali sulla legge e dell’art. 1362 del codice civile. Tale applicazione normativa ha fatto prevalere, per più di mezzo secolo in Italia, anche dinanzi alle Corti superiori, la dichiarazione recata dal documento stipulato conclusivamente tra le parti sull’attività svolta dai contraenti precedentemente e successivamente all’interpretazione del contratto. In tal modo, si è potuto interpretare un contratto come una legge laddove il codice del 1942 prevedeva diverse regole interpretative specifiche per il contratto di diritto privato. La metodologia giuridico-ermeneutica recupera invece i canoni ermeneutici contrattuali del codice del 1942 e considera il contratto come una possibile attività umana non fondata sulla legge di uno stato bensì riguardante un diritto umano dell’individuo come la libertà o i diritti personalissimi. Nell’articolo si dimostra, in particolare, attraverso l’analisi di svariate sentenze recenti, che la Corte di Cassazione italiana, a decorrere dal 2006, ha utilizzato, per l’interpretazione del contratto, sempre più i canoni ermeneutici contrattuali nella prospettiva della metodologia giuridico-ermeneutica in particolare modo come controllo correttivo (<>) di decisioni rese dalle Corti di giustizia minori.
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/8074 |
Abstract: | In questo intervento la prospettiva metodologica giuridico-ermeneutica studia il contratto di diritto privato come attività piuttosto che come mero provvedimento documentale. Rispetto alla tradizionale prospettiva dell’interpretazione cognitivista logico-analitica non si ritiene più sufficiente l’applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle disposizioni generali sulla legge e dell’art. 1362 del codice civile. Tale applicazione normativa ha fatto prevalere, per più di mezzo secolo in Italia, anche dinanzi alle Corti superiori, la dichiarazione recata dal documento stipulato conclusivamente tra le parti sull’attività svolta dai contraenti precedentemente e successivamente all’interpretazione del contratto. In tal modo, si è potuto interpretare un contratto come una legge laddove il codice del 1942 prevedeva diverse regole interpretative specifiche per il contratto di diritto privato. La metodologia giuridico-ermeneutica recupera invece i canoni ermeneutici contrattuali del codice del 1942 e considera il contratto come una possibile attività umana non fondata sulla legge di uno stato bensì riguardante un diritto umano dell’individuo come la libertà o i diritti personalissimi. Nell’articolo si dimostra, in particolare, attraverso l’analisi di svariate sentenze recenti, che la Corte di Cassazione italiana, a decorrere dal 2006, ha utilizzato, per l’interpretazione del contratto, sempre più i canoni ermeneutici contrattuali nella prospettiva della metodologia giuridico-ermeneutica in particolare modo come controllo correttivo (<>) di decisioni rese dalle Corti di giustizia minori. In this paper, Legal-Hermeneutics Methodological perspective studies private contract as an asset rather (activity) than as a mere decision document. Compared to the traditional perspective of cognitive Logical-Analytics it is not considered sufficient the aplication of the laws combined art. 12 of the general provisions of the law and art. 1362 of the Civil Code. This application for more than half a century in Italy, was prevalent even before the Higher Courts, the statement provided by the document signed between the parties on the activities performed by contractors before and after the interpretation of the contract. Thus, it was possible to interpret a contract as a law where the Code of 1942 provided several specific interpretative rules for the Private Law. The Legal-Hermeneutics method recovers the contractual hermeneutical canons of code of 1942 and considers the contract as a possible human activity not based on the laws of a state but on a human right like freedom or very personal rights. It is shows in the article, in particular, through the analysis of several recent judgments, that the Italian Court of Cassation, from 2006, used for the interpretation of the contract, hermeneutical contractual rules in the perspective of hermeneutical methodology in particular as corrective control (<>) of decisions made by Lower Courts of Justice. |
Titolo: | L'ermeneutica del contratto di diritto privato all'inizio del terzo millennio |
Autori: | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |