In questo intervento la prospettiva metodologica giuridico-ermeneutica studia il contratto di diritto privato come attività piuttosto che come mero provvedimento documentale. Rispetto alla tradizionale prospettiva dell’interpretazione cognitivista logico-analitica non si ritiene più sufficiente l’applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle disposizioni generali sulla legge e dell’art. 1362 del codice civile. Tale applicazione normativa ha fatto prevalere, per più di mezzo secolo in Italia, anche dinanzi alle Corti superiori, la dichiarazione recata dal documento stipulato conclusivamente tra le parti sull’attività svolta dai contraenti precedentemente e successivamente all’interpretazione del contratto. In tal modo, si è potuto interpretare un contratto come una legge laddove il codice del 1942 prevedeva diverse regole interpretative specifiche per il contratto di diritto privato. La metodologia giuridico-ermeneutica recupera invece i canoni ermeneutici contrattuali del codice del 1942 e considera il contratto come una possibile attività umana non fondata sulla legge di uno stato bensì riguardante un diritto umano dell’individuo come la libertà o i diritti personalissimi. Nell’articolo si dimostra, in particolare, attraverso l’analisi di svariate sentenze recenti, che la Corte di Cassazione italiana, a decorrere dal 2006, ha utilizzato, per l’interpretazione del contratto, sempre più i canoni ermeneutici contrattuali nella prospettiva della metodologia giuridico-ermeneutica in particolare modo come controllo correttivo (<>) di decisioni rese dalle Corti di giustizia minori.

L'ermeneutica del contratto di diritto privato all'inizio del terzo millennio

PETRILLO, Francesco
2009-01-01

Abstract

In questo intervento la prospettiva metodologica giuridico-ermeneutica studia il contratto di diritto privato come attività piuttosto che come mero provvedimento documentale. Rispetto alla tradizionale prospettiva dell’interpretazione cognitivista logico-analitica non si ritiene più sufficiente l’applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle disposizioni generali sulla legge e dell’art. 1362 del codice civile. Tale applicazione normativa ha fatto prevalere, per più di mezzo secolo in Italia, anche dinanzi alle Corti superiori, la dichiarazione recata dal documento stipulato conclusivamente tra le parti sull’attività svolta dai contraenti precedentemente e successivamente all’interpretazione del contratto. In tal modo, si è potuto interpretare un contratto come una legge laddove il codice del 1942 prevedeva diverse regole interpretative specifiche per il contratto di diritto privato. La metodologia giuridico-ermeneutica recupera invece i canoni ermeneutici contrattuali del codice del 1942 e considera il contratto come una possibile attività umana non fondata sulla legge di uno stato bensì riguardante un diritto umano dell’individuo come la libertà o i diritti personalissimi. Nell’articolo si dimostra, in particolare, attraverso l’analisi di svariate sentenze recenti, che la Corte di Cassazione italiana, a decorrere dal 2006, ha utilizzato, per l’interpretazione del contratto, sempre più i canoni ermeneutici contrattuali nella prospettiva della metodologia giuridico-ermeneutica in particolare modo come controllo correttivo (<>) di decisioni rese dalle Corti di giustizia minori.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/8074
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact