Lo studio esamina il problema della compatibilità del rito disciplinato dagli artt. 21, comma 10° e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (sostanzialmente recepiti dagli artt. 60 e 74 c.p.a.) con le regole riconducibili al principio del giusto processo. Lo studio approfondisce quindi il significato della riserva di legge in materia processuale e del principio del “giusto processo regolato per legge”. La conclusione è che non si pone in contrasto con tale principio la disciplina che riconosce al giudice della singola causa forti poteri di direzione del processo ed in particolare il potere di valutare se la causa sia matura per la decisione. La condizione perché il giusto processo in concreto si realizzi è però individuata nella rigorosa osservanza del contraddittorio , con un rafforzamento del carattere della oralità del processo . Lo studio valuta quindi in termini critici alcuni orientamenti giurisprudenziali, favorevoli a ritenere che l’avvenuta notifica del ricorso alle parti sia condizione sufficiente perché possa ritenersi avverato il contraddittorio, per arrivare alla conclusione che la mancata costituzione delle parti intimate e l’assenza delle parti dalla camera di consiglio rappresentano limiti invalicabili all’utilizzo da parte del giudice del rito con decisione immediata.

La decisione anticipata nel merito del ricorso:il processo amministrativo tra efficienza e garanzia delle parti

SCOGNAMIGLIO, Andreina
2007-01-01

Abstract

Lo studio esamina il problema della compatibilità del rito disciplinato dagli artt. 21, comma 10° e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (sostanzialmente recepiti dagli artt. 60 e 74 c.p.a.) con le regole riconducibili al principio del giusto processo. Lo studio approfondisce quindi il significato della riserva di legge in materia processuale e del principio del “giusto processo regolato per legge”. La conclusione è che non si pone in contrasto con tale principio la disciplina che riconosce al giudice della singola causa forti poteri di direzione del processo ed in particolare il potere di valutare se la causa sia matura per la decisione. La condizione perché il giusto processo in concreto si realizzi è però individuata nella rigorosa osservanza del contraddittorio , con un rafforzamento del carattere della oralità del processo . Lo studio valuta quindi in termini critici alcuni orientamenti giurisprudenziali, favorevoli a ritenere che l’avvenuta notifica del ricorso alle parti sia condizione sufficiente perché possa ritenersi avverato il contraddittorio, per arrivare alla conclusione che la mancata costituzione delle parti intimate e l’assenza delle parti dalla camera di consiglio rappresentano limiti invalicabili all’utilizzo da parte del giudice del rito con decisione immediata.
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