L’oggetto della ricerca si fonda sul presupposto che un alimento se fregiato di origine, tipicità e qualità, assume per il consumatore un valore di mercato assai più elevato di un prodotto convenzionale, che tali segni non può trasmettere né direttamente né indirettamente attraverso il packaging o la pubblicità. Il lavoro si è sviluppato attraverso la consultazione di fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali relative alla protezione dei prodotti agroalimentari, per individuare lo strumento giuridico di valorizzazione adatto al caso “pane di Cerchiara”, in considerazione delle contingenti condizioni di partenza del prodotto e del contesto di produzione. Una volta individuate le fonti di riferimento, la ricerca si è focalizzata sullo strumento ritenuto maggiormente idoneo alla valorizzazione del prodotto pane, ossia il “marchio collettivo geografico”, disciplinato in particolare dal Codice della Proprietà Industriale per il quale: “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. Tale strumento è risultato, il più adatto per difendere nel tempo le caratteristiche del prodotto e salvaguardarne l’essenza da tentativi di volgarizzazione o di spendita del nome ad opera di operatori alimentari di altre zone geografiche, diverse dall’area “cerchiarese” e quindi sprovvisti di quel caratterizzante quid tecnico-culturale, ereditato da una radicata tradizione idonea a conferire al prodotto finito caratteristiche uniche. Con l’obiettivo di realizzare concretamente un segno distintivo di quel prodotto alimentare, il marchio “pane di Cerchiara a lievito madre”, l’attività è poi proseguita con la redazione e somministrazione a tutti i panificatori del comune interessato di “un questionario storico” e una “scheda tecnica” per la raccolta dei dati sulle materie prime impiegate, le ricette, le modalità di cottura e le tecniche di panificazione. A seguire, presso i panificatori aderenti, sono stati raccolti una serie di campioni di tutte le materie prime impiegate nella produzione, trasformazione e elaborazione, per attuare la fase di caratterizzazione tecnico-scientifica del prodotto attraverso un elaborato protocollo d’indagine analitica. I dati evinti nella fase di caratterizzazione, sono stati propedeutici e necessari alla redazione del Disciplinare di Produzione e del Regolamento d’Uso del marchio “pane di Cerchiara a lievito madre”, atti attraverso i quali, si predispone il sistema delle regole, dei controlli e delle relative sanzioni previsto dal Codice della proprietà industriale (ex art. 11 del d.lgs. n. 30/2005), quale condizione necessaria per la verifica di ammissibilità della domanda di registrazione compiuta dall’Ufficio Brevetti, non solo in riferimento alla legittimità della procedura, ma anche riguardo l’effettiva capacità degli strumenti predisposti di assolvere alla funzione perseguita dal marchio. Il titolare del marchio, è stato identificato nell’amministrazione Comunale di Cerchiara di Calabria quale unico soggetto istituzionale in grado, nel contesto locale, di rappresentare adeguatamente l’intera collettività legata al territorio di origine del prodotto alimentare e poter assolvere alla funzione di garanzia richiesta ex lege al titolare del marchio e che viene assicurata da un regime sanzionatorio, che punisce con la decadenza l’inerzia del titolare nell’eseguire i controlli circa la corretta utilizzazione del segno da parte degli utilizzatori. Al fine di ottimizzare l’intrinseco rapporto esistente tra il prodotto e il territorio e spendere la fama di un’area che già gode di una particolare rinomanza e reputazione, si è deciso di individuare il nome legale nella locuzione “pane di Cerchiara a lievito madre” e sono stati elaborati una serie di logotipi da abbinare al marchio, proposti al Comune titolare del marchio e ai panificatori aderenti, sino a giungere alla definitiva registrazione del marchio stesso (n° CB2014C0035 del 07.05.2014), elaborando in definitiva uno strumento che, anche sotto il profilo della sicurezza alimentare, si pone quale garanzia per il consumatore finale che scegliendo un prodotto marchiato, ha la certezza di consumare un alimento elaborato nel rispetto di un rigoroso Disciplinare di Produzione. La creazione di un marchio collettivo geografico “a forte carattere territoriale” ha in definitiva perseguito la scopo di realizzare un meccanismo virtuoso per un’intera collettività e per un intero territorio, puntando ad aumentarne l’appeal, sul mercato alimentare, ambientale e del turismo, con l’auspicio di fornire un incipit ad una valorizzazione dell’intera area geografica di riferimento, degna di un grande futuro.

Strumenti giuridici per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari: il caso marchio collettivo geografico "pane di Cerchiara a lievito madre"

MONCI, DOMENICO
2015-03-31

Abstract

L’oggetto della ricerca si fonda sul presupposto che un alimento se fregiato di origine, tipicità e qualità, assume per il consumatore un valore di mercato assai più elevato di un prodotto convenzionale, che tali segni non può trasmettere né direttamente né indirettamente attraverso il packaging o la pubblicità. Il lavoro si è sviluppato attraverso la consultazione di fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali relative alla protezione dei prodotti agroalimentari, per individuare lo strumento giuridico di valorizzazione adatto al caso “pane di Cerchiara”, in considerazione delle contingenti condizioni di partenza del prodotto e del contesto di produzione. Una volta individuate le fonti di riferimento, la ricerca si è focalizzata sullo strumento ritenuto maggiormente idoneo alla valorizzazione del prodotto pane, ossia il “marchio collettivo geografico”, disciplinato in particolare dal Codice della Proprietà Industriale per il quale: “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. Tale strumento è risultato, il più adatto per difendere nel tempo le caratteristiche del prodotto e salvaguardarne l’essenza da tentativi di volgarizzazione o di spendita del nome ad opera di operatori alimentari di altre zone geografiche, diverse dall’area “cerchiarese” e quindi sprovvisti di quel caratterizzante quid tecnico-culturale, ereditato da una radicata tradizione idonea a conferire al prodotto finito caratteristiche uniche. Con l’obiettivo di realizzare concretamente un segno distintivo di quel prodotto alimentare, il marchio “pane di Cerchiara a lievito madre”, l’attività è poi proseguita con la redazione e somministrazione a tutti i panificatori del comune interessato di “un questionario storico” e una “scheda tecnica” per la raccolta dei dati sulle materie prime impiegate, le ricette, le modalità di cottura e le tecniche di panificazione. A seguire, presso i panificatori aderenti, sono stati raccolti una serie di campioni di tutte le materie prime impiegate nella produzione, trasformazione e elaborazione, per attuare la fase di caratterizzazione tecnico-scientifica del prodotto attraverso un elaborato protocollo d’indagine analitica. I dati evinti nella fase di caratterizzazione, sono stati propedeutici e necessari alla redazione del Disciplinare di Produzione e del Regolamento d’Uso del marchio “pane di Cerchiara a lievito madre”, atti attraverso i quali, si predispone il sistema delle regole, dei controlli e delle relative sanzioni previsto dal Codice della proprietà industriale (ex art. 11 del d.lgs. n. 30/2005), quale condizione necessaria per la verifica di ammissibilità della domanda di registrazione compiuta dall’Ufficio Brevetti, non solo in riferimento alla legittimità della procedura, ma anche riguardo l’effettiva capacità degli strumenti predisposti di assolvere alla funzione perseguita dal marchio. Il titolare del marchio, è stato identificato nell’amministrazione Comunale di Cerchiara di Calabria quale unico soggetto istituzionale in grado, nel contesto locale, di rappresentare adeguatamente l’intera collettività legata al territorio di origine del prodotto alimentare e poter assolvere alla funzione di garanzia richiesta ex lege al titolare del marchio e che viene assicurata da un regime sanzionatorio, che punisce con la decadenza l’inerzia del titolare nell’eseguire i controlli circa la corretta utilizzazione del segno da parte degli utilizzatori. Al fine di ottimizzare l’intrinseco rapporto esistente tra il prodotto e il territorio e spendere la fama di un’area che già gode di una particolare rinomanza e reputazione, si è deciso di individuare il nome legale nella locuzione “pane di Cerchiara a lievito madre” e sono stati elaborati una serie di logotipi da abbinare al marchio, proposti al Comune titolare del marchio e ai panificatori aderenti, sino a giungere alla definitiva registrazione del marchio stesso (n° CB2014C0035 del 07.05.2014), elaborando in definitiva uno strumento che, anche sotto il profilo della sicurezza alimentare, si pone quale garanzia per il consumatore finale che scegliendo un prodotto marchiato, ha la certezza di consumare un alimento elaborato nel rispetto di un rigoroso Disciplinare di Produzione. La creazione di un marchio collettivo geografico “a forte carattere territoriale” ha in definitiva perseguito la scopo di realizzare un meccanismo virtuoso per un’intera collettività e per un intero territorio, puntando ad aumentarne l’appeal, sul mercato alimentare, ambientale e del turismo, con l’auspicio di fornire un incipit ad una valorizzazione dell’intera area geografica di riferimento, degna di un grande futuro.
Legal instruments for the enhancement of food products: the case MCG "pane di Cerchiara a lievito madre"
31-mar-2015
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