Il tema della legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l’azione di risarcimento dei danni derivanti dal delitto di bancarotta preferenziale era già emerso, così come altre questioni relative ai poteri dei curatore, in diverse pronunce, cronologicamente disseminate negli anni successivi - ma anche in quelli precedenti - alla riforma del 2005. L’ordinanza in epigrafe, prendendo spunto dai motivi di ricorso, “isola” la questione, normalmente affrontata in contesti più ampi, chiedendo l’intervento delle Sezioni Unite al fine di dirimere la controversia interpretativa che vede la giurisprudenza civile, schierata in posizione negativa, contrapporsi agli orientamenti invece favorevoli di quella penale. Nelle more della pubblicazione, le Sezioni Unite si sono pronunciate nel senso del riconoscimento della legittimazione attiva al curatore, come riportato nella massima sopra pubblicata. La nota di commento, riferita all’ordinanza di rimessione, guardando la questione dal punto di vista della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 216, comma 3, l.fall., si propone essenzialmente di porre alcune premesse del lavoro interpretativo, in particolare per quel che riguarda la determinazione del contenuto di offesa tipico della bancarotta preferenziale, aspetto peraltro non toccato nella sentenza delle SU. Solo partendo dalla preliminare e corretta identificazione del bene tutelato dalla fattispecie sembra infatti possibile procedere al successivo coordinamento interpretativo con le disposizioni civilistiche rilevanti per definire, in relazione alla natura del danno, chi sono i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento.

Risarcimento del danno da bancarotta preferenziale e legittimazione ad agire del curatore fallimentare. Note penalistiche minime

FIORE, Stefano
2017-01-01

Abstract

Il tema della legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l’azione di risarcimento dei danni derivanti dal delitto di bancarotta preferenziale era già emerso, così come altre questioni relative ai poteri dei curatore, in diverse pronunce, cronologicamente disseminate negli anni successivi - ma anche in quelli precedenti - alla riforma del 2005. L’ordinanza in epigrafe, prendendo spunto dai motivi di ricorso, “isola” la questione, normalmente affrontata in contesti più ampi, chiedendo l’intervento delle Sezioni Unite al fine di dirimere la controversia interpretativa che vede la giurisprudenza civile, schierata in posizione negativa, contrapporsi agli orientamenti invece favorevoli di quella penale. Nelle more della pubblicazione, le Sezioni Unite si sono pronunciate nel senso del riconoscimento della legittimazione attiva al curatore, come riportato nella massima sopra pubblicata. La nota di commento, riferita all’ordinanza di rimessione, guardando la questione dal punto di vista della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 216, comma 3, l.fall., si propone essenzialmente di porre alcune premesse del lavoro interpretativo, in particolare per quel che riguarda la determinazione del contenuto di offesa tipico della bancarotta preferenziale, aspetto peraltro non toccato nella sentenza delle SU. Solo partendo dalla preliminare e corretta identificazione del bene tutelato dalla fattispecie sembra infatti possibile procedere al successivo coordinamento interpretativo con le disposizioni civilistiche rilevanti per definire, in relazione alla natura del danno, chi sono i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento.
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