Poteri probatori del giudice e diritto delle parti alla prova contraria. Con la sentenza in commento la Corte di legittimità, nel mettere in relazione i poteri officiosi del giudice in materia probatoria con le prerogative connesse al diritto alla “controprova” (art. 495, comma 2, c.p.p.), traccia le coordinate di quest’ultimo riconoscendo alle parti il diritto alla prova contraria: quest’ultimo diritto può essere negato solo quando la prova richiesta sia apprezzata dal giudice, con specifica motivazione, come superflua o irrilevante. Pertanto, il giudice può “paralizzare” la richiesta di prova delle parti solo ritenendo questa superflua o irrilevante, mentre può assumere la prova di ufficio se assolutamente necessaria; la superfluità e/o l’irrilevanza saranno parametrite, ovviamente, sulla dimensione cognitiva della prova assunta dal giudice.
Poteri probatori del giudice e diritto delle parti alla prova contraria
CECANESE, Gianfederico
2016-01-01
Abstract
Poteri probatori del giudice e diritto delle parti alla prova contraria. Con la sentenza in commento la Corte di legittimità, nel mettere in relazione i poteri officiosi del giudice in materia probatoria con le prerogative connesse al diritto alla “controprova” (art. 495, comma 2, c.p.p.), traccia le coordinate di quest’ultimo riconoscendo alle parti il diritto alla prova contraria: quest’ultimo diritto può essere negato solo quando la prova richiesta sia apprezzata dal giudice, con specifica motivazione, come superflua o irrilevante. Pertanto, il giudice può “paralizzare” la richiesta di prova delle parti solo ritenendo questa superflua o irrilevante, mentre può assumere la prova di ufficio se assolutamente necessaria; la superfluità e/o l’irrilevanza saranno parametrite, ovviamente, sulla dimensione cognitiva della prova assunta dal giudice.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.