I soggetti del procedimento al vaglio della Sezioni unite della suprema corte di cassazione. Il legislatore del 1988 ha dedicato ai soggetti del processo le norme contenute nel libro I del codice: nello specifico si tratta del giudice, del pubblico ministero, del difensore, dell’indagato e/o imputato (soggetti necessari), del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, della persona offesa e della parte civile (soggetti eventuali). La scelta si è distinta per il pregio di aver assegnato il ruolo più significativo alle parti se è vero che, ad esse, le esperienze storicamente verificate dei sistemi accusatori hanno sempre conferito poteri dispositivi, più o meno ampi, in ordine sia alle forme sia al contenuto del procedimento penale. Il processo, invero, nella sua dimensione dinamica non può essere instaurato, istruito e concluso senza la presenza contemporanea dei soggetti necessari ed in particolare, dell’imputato e del suo difensore, del pubblico ministero e del giudice. Quest’ultimo, rappresenta l’organo, per eccellenza, deputato ad esercitare la funzione giurisdizionale in modo del tutto indipendente dagli altri poteri statali e con le tipiche connotazioni dell’imparzialità essendo soggetto soltanto alla legge costituzionalmente legittima.

I soggetti del procedimento al vaglio delle Sezioni unite della suprema corte di cassazione

CECANESE, Gianfederico
2014-01-01

Abstract

I soggetti del procedimento al vaglio della Sezioni unite della suprema corte di cassazione. Il legislatore del 1988 ha dedicato ai soggetti del processo le norme contenute nel libro I del codice: nello specifico si tratta del giudice, del pubblico ministero, del difensore, dell’indagato e/o imputato (soggetti necessari), del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, della persona offesa e della parte civile (soggetti eventuali). La scelta si è distinta per il pregio di aver assegnato il ruolo più significativo alle parti se è vero che, ad esse, le esperienze storicamente verificate dei sistemi accusatori hanno sempre conferito poteri dispositivi, più o meno ampi, in ordine sia alle forme sia al contenuto del procedimento penale. Il processo, invero, nella sua dimensione dinamica non può essere instaurato, istruito e concluso senza la presenza contemporanea dei soggetti necessari ed in particolare, dell’imputato e del suo difensore, del pubblico ministero e del giudice. Quest’ultimo, rappresenta l’organo, per eccellenza, deputato ad esercitare la funzione giurisdizionale in modo del tutto indipendente dagli altri poteri statali e con le tipiche connotazioni dell’imparzialità essendo soggetto soltanto alla legge costituzionalmente legittima.
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