L’applicazione della pena su richiesta delle parti, a distanza di 25 anni, ancora rappresenta un istituto tra i più controversi e dibattuti del sistema processuale penale italiano: la sua natura e la sua compatibilità con i principi della Costituzione sono state scandagliate, in dottrina e giurisprudenza, senza trovare una soluzione definitiva in relazione agli aspetti più complessi che lo caratterizzano. Simile al plea bagaining inglese e al giuility plea statunitense il c.d. “patteggiamento” trova il suo archetipo nel truglio borbonico che si concretizzava in una riduzione di pena offerta al detenuto in attesa di giudizio che rendeva una delazione. Si trattava di un rito speciale e, allo stesso tempo, deflattivo del rito ordinario concesso a coloro che avessero compiuto particolari reati e a determinate condizioni. Ebbene, alcuni degli aspetti più ambigui ed oscuri di questo istituto coincidono, perfettamente, con gli aspetti più incerti e dibattuti dell’attuale patteggiamento. Quindi, oggi come ieri, il dibattito è concentrato sulle caratteristiche della decisione con cui si applica la pena concordata e sulla natura premiale sottesa al rito speciale.

Ancora dubbi irrisolti in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti

CECANESE, Gianfederico
2015-01-01

Abstract

L’applicazione della pena su richiesta delle parti, a distanza di 25 anni, ancora rappresenta un istituto tra i più controversi e dibattuti del sistema processuale penale italiano: la sua natura e la sua compatibilità con i principi della Costituzione sono state scandagliate, in dottrina e giurisprudenza, senza trovare una soluzione definitiva in relazione agli aspetti più complessi che lo caratterizzano. Simile al plea bagaining inglese e al giuility plea statunitense il c.d. “patteggiamento” trova il suo archetipo nel truglio borbonico che si concretizzava in una riduzione di pena offerta al detenuto in attesa di giudizio che rendeva una delazione. Si trattava di un rito speciale e, allo stesso tempo, deflattivo del rito ordinario concesso a coloro che avessero compiuto particolari reati e a determinate condizioni. Ebbene, alcuni degli aspetti più ambigui ed oscuri di questo istituto coincidono, perfettamente, con gli aspetti più incerti e dibattuti dell’attuale patteggiamento. Quindi, oggi come ieri, il dibattito è concentrato sulle caratteristiche della decisione con cui si applica la pena concordata e sulla natura premiale sottesa al rito speciale.
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