Nel panorama della prova dichiarativa l’istituto del confronto tra più persone rappresenta un mezzo attraverso il quale il giudice è messo nelle condizioni di comprendere le dinamiche di un fatto storico attribuendo valore ad una prospettazione piuttosto che ad un’altra resa ex adverso. Esso, infatti, si risolve in un interrogatorio contemporaneo tra due o più persone avente ad oggetto fatti e circostanze su cui vi è stata divergenza di racconto. Invece, con riguardo alla posizione specifica dell’imputato, il ruolo e le modalità di partecipazione di questi al processo assume una duplice connotazione con differenti implicazioni a seconda che viene considerato oggetto ovvero organo di prova. Nel primo caso, non essendo richiesto al facere, il soggetto subisce la prova da altri formata come, ad esempio, nella ricognizione. Invece, all’imputato inteso come organo di prova sono connesse tutte quelle attività preordinate all’autodifesa con cui si può apportare un contributo all’accertamento dei fatti come l’interrogatorio, l’esame o il confronto se non si ricorre all’esercizio del diritto al silenzio. Si tratta di una prerogativa che il legislatore riconosce all’indagato-imputato dichiarante di non collaborare, quale estrinsecazione dommatica del diritto al silenzio, riconosciuta dalla Carta costituzionale e dalla Carte internazionale dei diritti dell’uomo.

Il diritto al silenzio o a non partecipare dell'imputato e le regole del confronto.

CECANESE, Gianfederico
2015-01-01

Abstract

Nel panorama della prova dichiarativa l’istituto del confronto tra più persone rappresenta un mezzo attraverso il quale il giudice è messo nelle condizioni di comprendere le dinamiche di un fatto storico attribuendo valore ad una prospettazione piuttosto che ad un’altra resa ex adverso. Esso, infatti, si risolve in un interrogatorio contemporaneo tra due o più persone avente ad oggetto fatti e circostanze su cui vi è stata divergenza di racconto. Invece, con riguardo alla posizione specifica dell’imputato, il ruolo e le modalità di partecipazione di questi al processo assume una duplice connotazione con differenti implicazioni a seconda che viene considerato oggetto ovvero organo di prova. Nel primo caso, non essendo richiesto al facere, il soggetto subisce la prova da altri formata come, ad esempio, nella ricognizione. Invece, all’imputato inteso come organo di prova sono connesse tutte quelle attività preordinate all’autodifesa con cui si può apportare un contributo all’accertamento dei fatti come l’interrogatorio, l’esame o il confronto se non si ricorre all’esercizio del diritto al silenzio. Si tratta di una prerogativa che il legislatore riconosce all’indagato-imputato dichiarante di non collaborare, quale estrinsecazione dommatica del diritto al silenzio, riconosciuta dalla Carta costituzionale e dalla Carte internazionale dei diritti dell’uomo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/52947
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