Le indagini preliminari devono essere espletate ponendo in essere tutti quei meccanismi investigativi idonei a ricostruire, in modo completo, il fatto ipotizzato come penalmente rilevante: il tutto attraverso la ricerca e l’acquisizione di elementi capaci di giustificare l’esercizio dell’azione penale, avendo attitudine a trasformarsi in prova nel giudizio. Il legislatore del 1988 ha, infatti, risolto uno dei momenti di contrasto fissando l’esercizio dell’azione penale al termine delle indagini, in alternativa alla richiesta di archiviazione. In questo contesto, ha, poi, messo in evidenza la necessità di evitare processi superflui, specificando che l’archiviazione si pone come limite all’obbligo di esercitare l’azione penale essendo il criterio guida per l’individuazione dei casi in cui non è consentito procedere. Il dato trova il suo riferimento giuridico nella norma contenuta nell’art.125 disp.att. c.p.p. la cui regola di giudizio è in grado di orientare il comportamento del p.m. imponendogli di valutare gli elementi acquisiti, non nella prospettiva relativa alla fase finale del processo, bensì in ordine alla loro attitudine a giustificare la richiesta di rinvio a giudizio: cioè, non in relazione alla superfluità dell’azione, ma nella prospettiva relativa alla superfluità o meno dell’accertamento dibattimentale. ISBN: 978-88-88102-05-4

Il comportamento del P.M. tra azione ed inazione, in Annali Univ. Molise, 2006

CECANESE, Gianfederico
2006-01-01

Abstract

Le indagini preliminari devono essere espletate ponendo in essere tutti quei meccanismi investigativi idonei a ricostruire, in modo completo, il fatto ipotizzato come penalmente rilevante: il tutto attraverso la ricerca e l’acquisizione di elementi capaci di giustificare l’esercizio dell’azione penale, avendo attitudine a trasformarsi in prova nel giudizio. Il legislatore del 1988 ha, infatti, risolto uno dei momenti di contrasto fissando l’esercizio dell’azione penale al termine delle indagini, in alternativa alla richiesta di archiviazione. In questo contesto, ha, poi, messo in evidenza la necessità di evitare processi superflui, specificando che l’archiviazione si pone come limite all’obbligo di esercitare l’azione penale essendo il criterio guida per l’individuazione dei casi in cui non è consentito procedere. Il dato trova il suo riferimento giuridico nella norma contenuta nell’art.125 disp.att. c.p.p. la cui regola di giudizio è in grado di orientare il comportamento del p.m. imponendogli di valutare gli elementi acquisiti, non nella prospettiva relativa alla fase finale del processo, bensì in ordine alla loro attitudine a giustificare la richiesta di rinvio a giudizio: cioè, non in relazione alla superfluità dell’azione, ma nella prospettiva relativa alla superfluità o meno dell’accertamento dibattimentale. ISBN: 978-88-88102-05-4
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