Gli enti ecclesiastici costituiscono una vasta categoria, propria dell'ordinamento statale e non spirituale in senso stretto, in cui rientrano una serie di istituti religiosi variamente denominati, costituenti espressione del vasto fenomeno associativo costituzionalmente riconosciuto e normato dagli artt. 18 e 20 della Costituzione. Lo svolgimento da parte di essi anche di attività di utilità sociale, parallelamente al perseguimento della finalità istituzionale di religione e di culto, gli è valso l'accesso alla qualifica di onlus e di impresa sociale. Tuttavia, in entrambi i casi, va chiarito come gli enti ecclesiastici non possono essere considerati onlus ed imprese sociali di diritto, in ossequio alla ratio legis secondo la quale la qualifica di ente ecclesiastico non può da sola essere condizione sufficiente ad ammettere che l'ente operi nel settore della solidarietà sociale. Ovvero, appare opportuno, come ha fatto il legislatore, assecondare l'orientamento per cui, non dando rilevanza alla qualificazione giuridica dell'ente, è necessario soffermarsi sulle finalità dallo stesso perseguite, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge n. 222/1985 e dalle leggi di approvazione delle intese concluse con le rappresentanze confessionali acattoliche.

Enti ecclesiastici, onlus, ed impresa sociale tra libertà religiosa e concorrenza di mercato

Parisi Marco
2012-01-01

Abstract

Gli enti ecclesiastici costituiscono una vasta categoria, propria dell'ordinamento statale e non spirituale in senso stretto, in cui rientrano una serie di istituti religiosi variamente denominati, costituenti espressione del vasto fenomeno associativo costituzionalmente riconosciuto e normato dagli artt. 18 e 20 della Costituzione. Lo svolgimento da parte di essi anche di attività di utilità sociale, parallelamente al perseguimento della finalità istituzionale di religione e di culto, gli è valso l'accesso alla qualifica di onlus e di impresa sociale. Tuttavia, in entrambi i casi, va chiarito come gli enti ecclesiastici non possono essere considerati onlus ed imprese sociali di diritto, in ossequio alla ratio legis secondo la quale la qualifica di ente ecclesiastico non può da sola essere condizione sufficiente ad ammettere che l'ente operi nel settore della solidarietà sociale. Ovvero, appare opportuno, come ha fatto il legislatore, assecondare l'orientamento per cui, non dando rilevanza alla qualificazione giuridica dell'ente, è necessario soffermarsi sulle finalità dallo stesso perseguite, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge n. 222/1985 e dalle leggi di approvazione delle intese concluse con le rappresentanze confessionali acattoliche.
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