La modifica introdotta all’art. 52 c.p. in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio dalla l.59/2006, al dichiarato fine di attenuare, se non eliminare, il rischio di incriminazioni (quanto meno per eccesso colposo) a carico dell’aggredito come conseguenza di una difesa non proporzionata, aggiunge due nuovi commi all’art. 52 c.p.; prevedendo, per le ipotesi di aggressione domiciliare (o in luoghi equiparati) una presunzione legislativa di proporzione quando l’aggredito fa uso di un’arma o di altro mezzo idoneo per finalità difensiva. L’intervento novellistico è stato accompagnata, anche se con accenti diversi, da numerose critiche volte a sottolineare, da un lato, la idoneità della norma ‘originaria’ (unitamente alla disciplina della cause di giustificazione) a garantire una equilibrata considerazione della peculiarità che caratterizzano le aggressioni domiciliari; dall’altro, il fondato timore che la norma si risolvesse o almeno fosse percepita come una sorta di licenza (di armarsi e) di uccidere, assecondando la nefasta logica di tipo securitario, da cui obiettivamente trae ispirazione la novella legislativa. L’analisi della disciplina introdotta sembra effettivamente confermare, se non altro, e ciò anche per le peculiari dinamiche probatorie, l’esistenza di elevati rischi di applicazioni eccessivamente sbilanciate sul versante dell’autotutela, che tende a farsi (sostanzialmente) incondizionata. La soluzione prescelta dal legislatore ed il modo della sua costruzione normativa appaiono invero complessivamente irragionevoli, tanto da lasciar prevedere l’adozione di correttivi interpretativi volti a depotenziarne il significato. Uno sguardo compartistico ad altri ordinamenti avrebbe consentito di individuare soluzioni più ragionevoli e maggiormente in linea con i principi del sistema.

La “cattiva novella” dell’art. 52 c.p

FIORE, Stefano
2006-01-01

Abstract

La modifica introdotta all’art. 52 c.p. in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio dalla l.59/2006, al dichiarato fine di attenuare, se non eliminare, il rischio di incriminazioni (quanto meno per eccesso colposo) a carico dell’aggredito come conseguenza di una difesa non proporzionata, aggiunge due nuovi commi all’art. 52 c.p.; prevedendo, per le ipotesi di aggressione domiciliare (o in luoghi equiparati) una presunzione legislativa di proporzione quando l’aggredito fa uso di un’arma o di altro mezzo idoneo per finalità difensiva. L’intervento novellistico è stato accompagnata, anche se con accenti diversi, da numerose critiche volte a sottolineare, da un lato, la idoneità della norma ‘originaria’ (unitamente alla disciplina della cause di giustificazione) a garantire una equilibrata considerazione della peculiarità che caratterizzano le aggressioni domiciliari; dall’altro, il fondato timore che la norma si risolvesse o almeno fosse percepita come una sorta di licenza (di armarsi e) di uccidere, assecondando la nefasta logica di tipo securitario, da cui obiettivamente trae ispirazione la novella legislativa. L’analisi della disciplina introdotta sembra effettivamente confermare, se non altro, e ciò anche per le peculiari dinamiche probatorie, l’esistenza di elevati rischi di applicazioni eccessivamente sbilanciate sul versante dell’autotutela, che tende a farsi (sostanzialmente) incondizionata. La soluzione prescelta dal legislatore ed il modo della sua costruzione normativa appaiono invero complessivamente irragionevoli, tanto da lasciar prevedere l’adozione di correttivi interpretativi volti a depotenziarne il significato. Uno sguardo compartistico ad altri ordinamenti avrebbe consentito di individuare soluzioni più ragionevoli e maggiormente in linea con i principi del sistema.
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