Il riconoscimento dell’”autonomia istituzionale” delle confessioni religiose comporta, generalmente, il divieto di ingerenza statale nell’esercizio del loro potere di governo e di giurisdizione sui propri fedeli, semplici o qualificati (ministri di culto) che siano. Tuttavia, qualora siano lesi i diritti fondamentali della personalità umana, la regola del difetto di giurisdizione sui provvedimenti confessionali in materia spirituale e disciplinare non sembra trovare alcuna applicazione.
Provvedimenti delle organizzazioni religiose in materia disciplinare e tutela giurisdizionale dei diritti: divieto di ingerenza o sindacabilità?
Parisi Marco
2006-01-01
Abstract
Il riconoscimento dell’”autonomia istituzionale” delle confessioni religiose comporta, generalmente, il divieto di ingerenza statale nell’esercizio del loro potere di governo e di giurisdizione sui propri fedeli, semplici o qualificati (ministri di culto) che siano. Tuttavia, qualora siano lesi i diritti fondamentali della personalità umana, la regola del difetto di giurisdizione sui provvedimenti confessionali in materia spirituale e disciplinare non sembra trovare alcuna applicazione.File in questo prodotto:
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