L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, preveda il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rap- porto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE DELLE FERIE PER I DIPENDENTI PUBBLICI: LA CORTE DI GIUSTIZIA CENSURA L’ITALIA
BELMONTE, Francesco
2024-01-01
Abstract
L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, preveda il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rap- porto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.