The accounting harmonization process at European level originated in the 1970s last century andhas the ambitious goal of creating a single accounting language for all companies in the countries ofthe European Union (EU), thus promoting accountability and budget transparency.The intent is to promote the better functioning of the internal market for capital, financial instruments and services, as well as to guarantee the concreteness of the right of establishment enshrined in the Constitutional Treaty of the European Community of 1957. In addition, the accounting harmonization process should also to favor investors for whom, following the diffusion of a single accounting language, reducing the costs of interpreting the financial statements and the risks of incorrect reading and understanding of the economic and financial data provided by the companies. Directive no. 34/2013 / EU, relating to the financial statements and consolidated financial statements of unlisted companies, which replaced the IV and VII EEC directives, rewriting the budget legislation. The directive was transposed by the individual Member States during 2015 and must be applied for the first time for the financial statements published in 2017 and relating to the year starting from 1 January 2016. In light of these premises, the aim of this work is to investigate both the level of accounting harmonization by law achieved between the EU member countries following the implementation of accounting directive 34/2013 / EU, with particular reference to Italy, France and Spain (de jure harmonization), and the level of de facto accounting harmonization achieved in Italy when the contents of Directive 34 (de facto harmonization) were first adopted. In order to verify the level of de jure harmonization, the content of the regulatory texts transposing the directive in Italy, France and Spain was analyzed, highlighting a substantial lack of homogeneity relating to the subjects the legislation is applied, the types of documents to be drafted and their information structure, and finally also to the evaluation criteria of the individual accounting items, such as to make it difficult to compare the financial statements of the companies operating in the three Member States. To measure the level of de facto harmonization in Italy, an analysis on the financial statements of unlisted companies was carried out, in order to verify the level of harmonization of the schedules, items and evaluation criteria of the individual accounting items following the issue of the Legislative Decree 139/2015 transposing the directive. The harmonization index (H) showed a discrete level of de facto accounting harmonization in Italy, with regard both to the form of disclosure and to the evaluation criteria, which is however accompanied by a poor degree of compliance with the new regulations, whose requirements were in fact disregarded. These results have implications for both regulators and researchers. From a regulatory point of view, in fact, the lack of compliance to the new legislation, after two years, testifies to a scarce of attention to the discipline on the financial statements by unlisted companies. This figure could be the consequence of a non-detailed discipline regarding false corporate communications and a lack of attention by unlisted companies to the elaboration of the financial statements, mainly due to the presence of a few stakeholders interested in reading the document. The main stakeholders of Italian unlisted companies are, in fact, the credit institutions that finance them and that may have direct access to the documentation they need. On the research front, however, the results must be framed in the light of previous studie,s which have shown that the transposition of a new regulation takes place gradually over the years following its enactment, so it may be useful to extend the investigation to subsequent years to 2017.

Il processo di armonizzazione contabile a livello europeo trova la sua origine negli anni Settanta del secolo scorso e si pone l’obiettivo ambizioso di creare un linguaggio contabile unico per tutte le aziende dei Paesi dell’Unione Europea (UE), favorendo in tal modo l’accountability e la trasparenza di bilancio. L’intento è quello di favorire il migliore funzionamento del mercato interno dei capitali, degli strumenti e dei servizi finanziari, nonché garantire la concretezza del diritto di stabilimento sancito nel Trattato Costitutivo della Comunità Europea del 1957. In aggiunta, il processo di armonizzazione contabile dovrebbe favorire anche gli investitori per i quali, a seguito della diffusione di un unico linguaggio contabile, si riducono sia i costi di interpretazione dei bilanci sia i rischi di un’errata lettura e comprensione dei dati economico- finanziari forniti dalle società. In tale direzione si colloca la direttiva n. 34/2013/UE, relativa ai bilanci d’esercizio ed a quelli consolidati delle società non quotate, che ha abrogato la IV e la VII direttiva CEE, riscrivendo la normativa sul bilancio. La direttiva è stata recepita dai singoli Stati membri nel corso del 2015 e deve essere applicata per la prima volta per i bilanci pubblicati nel 2017 e relativi all’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016. Alla luce di tali premesse obiettivo del presente lavoro è quello di indagare sia il livello di armonizzazione contabile di diritto raggiunto tra i Paesi membri dell’UE a seguito del recepimento della direttiva contabile 34/2013/UE, con particolare riferimento a Italia, Francia e Spagna (armonizzazione de jure), sia il livello di armonizzazione contabile di fatto realizzato in Italia in sede di prima adozione dei contenuti della direttiva 34 (armonizzazione de facto). Per verificare il livello di armonizzazione de jure è stato analizzato il contenuto dei testi normativi di recepimento della direttiva in Italia, Francia e Spagna, evidenziando una sostanziale disomogeneità relativa ai soggetti ai quali viene applicata la normativa, alle tipologie di documenti da redigere e alla loro struttura informativa, e infine anche ai criteri di valutazione delle singole poste contabili, tale da rendere difficile la comparazione nello spazio dei bilanci predisposti dalle società operanti nei tre Stati membri. Per misurare il livello di armonizzazione de facto in Italia è stata condotta un’analisi sui bilanci delle società non quotate, al fine di verificare il livello di armonizzazione degli schemi, delle voci e dei criteri di valutazione delle singole poste contabili a seguito dell’emanazione del D.LGS. 139/2015 di recepimento della direttiva. L’indice di armonizzazione (H) ha evidenziato un discreto livello di armonizzazione contabile de facto in Italia, in merito sia alla forma di disclosure che ai criteri di valutazione, cui si accompagna tuttavia uno scarso grado di compliance della nuova normativa, le cui prescrizioni sono rimaste di fatto disattese. Tali risultati hanno implicazioni sia sul piano normativo che della ricerca. Dal un punto di vista normativo, infatti, il mancato adeguamento alla nuova normativa, a distanza di due anni dalla sua emanazione, testimonia una scarsa attenzione alla disciplina sul bilancio da parte delle società non quotate. Tale dato potrebbe essere la conseguenza di una non dettagliata disciplina in merito alle false comunicazioni sociali e di una scarsa attenzione da parte delle aziende non quotate alla redazione del bilancio, principalmente dovuta alla presenza di pochi stakeholder interessati alla lettura del documento. I principali stakeholder delle aziende non quotate italiane sono, infatti, gli istituti di credito che finanziano le stesse e che hanno un accesso diretto alla documentazione di cui necessitano. Sul fronte della ricerca, invece, i risultati devono essere inquadrati alla luce dei precedenti studi che hanno evidenziato come il recepimento di una nuova normativa avvenga gradualmente nel corso degli anni successivi alla sua emanazione, per cui potrebbe risultare utile estendere l’indagine agli anni successivi al 2017.

La comunicazione economica-finanziaria d'impresa e l'armonizzazione dei bilanci. Il contesto europeo e l’esperienza italiana

DI GUIDA, Carmela
2020-06-19

Abstract

The accounting harmonization process at European level originated in the 1970s last century andhas the ambitious goal of creating a single accounting language for all companies in the countries ofthe European Union (EU), thus promoting accountability and budget transparency.The intent is to promote the better functioning of the internal market for capital, financial instruments and services, as well as to guarantee the concreteness of the right of establishment enshrined in the Constitutional Treaty of the European Community of 1957. In addition, the accounting harmonization process should also to favor investors for whom, following the diffusion of a single accounting language, reducing the costs of interpreting the financial statements and the risks of incorrect reading and understanding of the economic and financial data provided by the companies. Directive no. 34/2013 / EU, relating to the financial statements and consolidated financial statements of unlisted companies, which replaced the IV and VII EEC directives, rewriting the budget legislation. The directive was transposed by the individual Member States during 2015 and must be applied for the first time for the financial statements published in 2017 and relating to the year starting from 1 January 2016. In light of these premises, the aim of this work is to investigate both the level of accounting harmonization by law achieved between the EU member countries following the implementation of accounting directive 34/2013 / EU, with particular reference to Italy, France and Spain (de jure harmonization), and the level of de facto accounting harmonization achieved in Italy when the contents of Directive 34 (de facto harmonization) were first adopted. In order to verify the level of de jure harmonization, the content of the regulatory texts transposing the directive in Italy, France and Spain was analyzed, highlighting a substantial lack of homogeneity relating to the subjects the legislation is applied, the types of documents to be drafted and their information structure, and finally also to the evaluation criteria of the individual accounting items, such as to make it difficult to compare the financial statements of the companies operating in the three Member States. To measure the level of de facto harmonization in Italy, an analysis on the financial statements of unlisted companies was carried out, in order to verify the level of harmonization of the schedules, items and evaluation criteria of the individual accounting items following the issue of the Legislative Decree 139/2015 transposing the directive. The harmonization index (H) showed a discrete level of de facto accounting harmonization in Italy, with regard both to the form of disclosure and to the evaluation criteria, which is however accompanied by a poor degree of compliance with the new regulations, whose requirements were in fact disregarded. These results have implications for both regulators and researchers. From a regulatory point of view, in fact, the lack of compliance to the new legislation, after two years, testifies to a scarce of attention to the discipline on the financial statements by unlisted companies. This figure could be the consequence of a non-detailed discipline regarding false corporate communications and a lack of attention by unlisted companies to the elaboration of the financial statements, mainly due to the presence of a few stakeholders interested in reading the document. The main stakeholders of Italian unlisted companies are, in fact, the credit institutions that finance them and that may have direct access to the documentation they need. On the research front, however, the results must be framed in the light of previous studie,s which have shown that the transposition of a new regulation takes place gradually over the years following its enactment, so it may be useful to extend the investigation to subsequent years to 2017.
The economic and financial communication of the company and the harmonization of budgets. The European context and the Italian experience
19-giu-2020
Il processo di armonizzazione contabile a livello europeo trova la sua origine negli anni Settanta del secolo scorso e si pone l’obiettivo ambizioso di creare un linguaggio contabile unico per tutte le aziende dei Paesi dell’Unione Europea (UE), favorendo in tal modo l’accountability e la trasparenza di bilancio. L’intento è quello di favorire il migliore funzionamento del mercato interno dei capitali, degli strumenti e dei servizi finanziari, nonché garantire la concretezza del diritto di stabilimento sancito nel Trattato Costitutivo della Comunità Europea del 1957. In aggiunta, il processo di armonizzazione contabile dovrebbe favorire anche gli investitori per i quali, a seguito della diffusione di un unico linguaggio contabile, si riducono sia i costi di interpretazione dei bilanci sia i rischi di un’errata lettura e comprensione dei dati economico- finanziari forniti dalle società. In tale direzione si colloca la direttiva n. 34/2013/UE, relativa ai bilanci d’esercizio ed a quelli consolidati delle società non quotate, che ha abrogato la IV e la VII direttiva CEE, riscrivendo la normativa sul bilancio. La direttiva è stata recepita dai singoli Stati membri nel corso del 2015 e deve essere applicata per la prima volta per i bilanci pubblicati nel 2017 e relativi all’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016. Alla luce di tali premesse obiettivo del presente lavoro è quello di indagare sia il livello di armonizzazione contabile di diritto raggiunto tra i Paesi membri dell’UE a seguito del recepimento della direttiva contabile 34/2013/UE, con particolare riferimento a Italia, Francia e Spagna (armonizzazione de jure), sia il livello di armonizzazione contabile di fatto realizzato in Italia in sede di prima adozione dei contenuti della direttiva 34 (armonizzazione de facto). Per verificare il livello di armonizzazione de jure è stato analizzato il contenuto dei testi normativi di recepimento della direttiva in Italia, Francia e Spagna, evidenziando una sostanziale disomogeneità relativa ai soggetti ai quali viene applicata la normativa, alle tipologie di documenti da redigere e alla loro struttura informativa, e infine anche ai criteri di valutazione delle singole poste contabili, tale da rendere difficile la comparazione nello spazio dei bilanci predisposti dalle società operanti nei tre Stati membri. Per misurare il livello di armonizzazione de facto in Italia è stata condotta un’analisi sui bilanci delle società non quotate, al fine di verificare il livello di armonizzazione degli schemi, delle voci e dei criteri di valutazione delle singole poste contabili a seguito dell’emanazione del D.LGS. 139/2015 di recepimento della direttiva. L’indice di armonizzazione (H) ha evidenziato un discreto livello di armonizzazione contabile de facto in Italia, in merito sia alla forma di disclosure che ai criteri di valutazione, cui si accompagna tuttavia uno scarso grado di compliance della nuova normativa, le cui prescrizioni sono rimaste di fatto disattese. Tali risultati hanno implicazioni sia sul piano normativo che della ricerca. Dal un punto di vista normativo, infatti, il mancato adeguamento alla nuova normativa, a distanza di due anni dalla sua emanazione, testimonia una scarsa attenzione alla disciplina sul bilancio da parte delle società non quotate. Tale dato potrebbe essere la conseguenza di una non dettagliata disciplina in merito alle false comunicazioni sociali e di una scarsa attenzione da parte delle aziende non quotate alla redazione del bilancio, principalmente dovuta alla presenza di pochi stakeholder interessati alla lettura del documento. I principali stakeholder delle aziende non quotate italiane sono, infatti, gli istituti di credito che finanziano le stesse e che hanno un accesso diretto alla documentazione di cui necessitano. Sul fronte della ricerca, invece, i risultati devono essere inquadrati alla luce dei precedenti studi che hanno evidenziato come il recepimento di una nuova normativa avvenga gradualmente nel corso degli anni successivi alla sua emanazione, per cui potrebbe risultare utile estendere l’indagine agli anni successivi al 2017.
Armonizzazione contabile; Direttiva 34/2013 compliance
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