Il presente lavoro si prefigge come obiettivo quello di esaminare la problematica dei rapporti intercorrenti tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Giudiziaria Ordinaria, nell’esercizio delle loro competenze, in relazione al sindacato sulle intese restrittive della concorrenza. In particolare, oggetto di studio è il doppio binario dei sistemi di valutazione e di apprezzamento delle intese, affidati – in sede amministrativa – all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed – in sede giurisdizionale – alla competenza esclusiva ed in unico grado della Corte d’Appello. La tesi analizza la scelta operata dal legislatore nazionale evidenziando gli aspetti problematici della soluzione adottata in sede legislativa ed indagando sui problemi applicativi che essa origina, soprattutto nella prospettiva del potenziale conflitto tra valutazioni amministrative e pronunciamenti giurisdizionali. L’indagine involge anche la coerenza sistematica del predetto doppio binario di valutazioni e di tutela e la possibilità teorica di risolvere i potenziali conflitti ritraendo dalle norme vigenti un principio, non scritto ma ricavabile in via interpretativa, di pregiudizialità amministrativa. Inoltre, in una prospettiva comparatistica delle soluzioni adottate nell’ordinamento italiano e nello spirito della progressiva uniformazione del diritto dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, si è reso opportuno lo studio e l’analisi della disciplina data nella medesima materia in un altro Stato europeo, in particolare in quello spagnolo, vicino al nostro per tradizione giuridica e per omogeneità dei principi generali. Da ultimo, occorre avvertire che il Governo ha attribuito nuove competenze all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito dello Statuto delle Imprese e del c.d. Decreto Salva Italia. In particolare, e per quel che interessa in questa sede, il Decreto Liberalizzazioni, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo 2012, amplia ulteriormente l’area di intervento dell’AGCM, oltre ad introdurre un sistema interamente nuovo di finanziamento di tale istituzione. Preme fin da ora sottolineare che l’articolo 2 del citato Decreto, prevede la sostituzione di tutte le esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale attualmente presenti presso alcuni Tribunali e Corti di Appello, con nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Peraltro, tali nuove sezioni specializzate saranno istituite anche presso tutti i rimanenti Tribunali e Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ciascuna regione, ad eccezione della Valle d’Aosta, nonché presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia. Le predette nuove sezioni, saranno competenti a conoscere delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust italiana e dell’Unione Europea. Conseguentemente, l’articolo 2, comma secondo, del Decreto Crescitalia, modifica il testo dell’articolo 33 della legge n. 287/90 (legge antitrust), che attribuiva alle Corti di Appello territorialmente competenti le controversie tra privati inerenti la violazione della (sola) normativa italiana antitrust. La nuova norma, inoltre, risolve finalmente la disparità di trattamento tra la disciplina comunitaria e quella nazionale poste a tutela della concorrenza. Ai sensi del citato articolo 33, della legge n. 287/90, infatti, le Corti di Appello erano competenti, quali giudici di primo - e unico grado - se si assumeva violata la disciplina nazionale a tutela della concorrenza, mentre le violazioni della disciplina antitrust comunitaria restavano nella normale competenza dei Tribunali, con possibilità di successivo appello. Proprio perché entrambe le normative sono di contenuto pressoché identico, tale disparità di trattamento, ora eliminata dalla legge n. 27 del 2012, risultava difficilmente giustificabile ed oltretutto fonte di evidente incertezza circa il foro competente.
Il doppio binario del sistema di valutazione delle intese restrittive della concorrenza
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2013-04-12
Abstract
Il presente lavoro si prefigge come obiettivo quello di esaminare la problematica dei rapporti intercorrenti tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Giudiziaria Ordinaria, nell’esercizio delle loro competenze, in relazione al sindacato sulle intese restrittive della concorrenza. In particolare, oggetto di studio è il doppio binario dei sistemi di valutazione e di apprezzamento delle intese, affidati – in sede amministrativa – all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed – in sede giurisdizionale – alla competenza esclusiva ed in unico grado della Corte d’Appello. La tesi analizza la scelta operata dal legislatore nazionale evidenziando gli aspetti problematici della soluzione adottata in sede legislativa ed indagando sui problemi applicativi che essa origina, soprattutto nella prospettiva del potenziale conflitto tra valutazioni amministrative e pronunciamenti giurisdizionali. L’indagine involge anche la coerenza sistematica del predetto doppio binario di valutazioni e di tutela e la possibilità teorica di risolvere i potenziali conflitti ritraendo dalle norme vigenti un principio, non scritto ma ricavabile in via interpretativa, di pregiudizialità amministrativa. Inoltre, in una prospettiva comparatistica delle soluzioni adottate nell’ordinamento italiano e nello spirito della progressiva uniformazione del diritto dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, si è reso opportuno lo studio e l’analisi della disciplina data nella medesima materia in un altro Stato europeo, in particolare in quello spagnolo, vicino al nostro per tradizione giuridica e per omogeneità dei principi generali. Da ultimo, occorre avvertire che il Governo ha attribuito nuove competenze all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito dello Statuto delle Imprese e del c.d. Decreto Salva Italia. In particolare, e per quel che interessa in questa sede, il Decreto Liberalizzazioni, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo 2012, amplia ulteriormente l’area di intervento dell’AGCM, oltre ad introdurre un sistema interamente nuovo di finanziamento di tale istituzione. Preme fin da ora sottolineare che l’articolo 2 del citato Decreto, prevede la sostituzione di tutte le esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale attualmente presenti presso alcuni Tribunali e Corti di Appello, con nuove sezioni specializzate in materia di impresa. Peraltro, tali nuove sezioni specializzate saranno istituite anche presso tutti i rimanenti Tribunali e Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ciascuna regione, ad eccezione della Valle d’Aosta, nonché presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia. Le predette nuove sezioni, saranno competenti a conoscere delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust italiana e dell’Unione Europea. Conseguentemente, l’articolo 2, comma secondo, del Decreto Crescitalia, modifica il testo dell’articolo 33 della legge n. 287/90 (legge antitrust), che attribuiva alle Corti di Appello territorialmente competenti le controversie tra privati inerenti la violazione della (sola) normativa italiana antitrust. La nuova norma, inoltre, risolve finalmente la disparità di trattamento tra la disciplina comunitaria e quella nazionale poste a tutela della concorrenza. Ai sensi del citato articolo 33, della legge n. 287/90, infatti, le Corti di Appello erano competenti, quali giudici di primo - e unico grado - se si assumeva violata la disciplina nazionale a tutela della concorrenza, mentre le violazioni della disciplina antitrust comunitaria restavano nella normale competenza dei Tribunali, con possibilità di successivo appello. Proprio perché entrambe le normative sono di contenuto pressoché identico, tale disparità di trattamento, ora eliminata dalla legge n. 27 del 2012, risultava difficilmente giustificabile ed oltretutto fonte di evidente incertezza circa il foro competente.File | Dimensione | Formato | |
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