Il modo possibile di affrontare la questione dell’integrazione europea è fare riferimento alla cultura, alla civiltà, ai diritti e ai valori oggetto di integrazione. Alla base dell’integrazione vi deve essere dialogo tra gli organi internazionali che, pur operando in maniera diversa, pur non avendo un uguale disciplina giuridica per uno stesso diritto e soprattutto un’identica interpretazione e applicazione del diritto, insieme possono apprestare la più ampia tutela possibile ai diritti dell’individuo in un’ottica di eterointegrazione ordinamentale. L’argomento comparativo diviene possibilità di prendere atto delle diversità normative e rielaborarle per renderle compatibili con i diversi testi normativi, valutando la ricaduta degli effetti che una certa decisione può avere in un determinato contesto, e può servire per individuare principi e regole di giudizio ai fini di un equilibrio tra pretese individuali e interesse pubblico. Oltre la comparazione l’attività del giurista deve spostarsi verso un’ermeneutica più complessa e verso uno studio delle argomentazioni che sorreggono il riconoscimento di alcuni principi giuridici. In questo contesto si inserisce lo studio dell’istituto della confisca dei beni, che nell’ordinamento italiano si è imposto come questione di diritto inerente al possibile rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dialogo tra le Corti e le legislazioni italiane e europee. Ripercorrendo in ambito interno, europeo e internazionale le tappe fondamentali dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale emerge il ruolo sempre più penetrante che la Corte Edu ha nei singoli ordinamenti. Nello scenario giuridico italiano si è molto discusso, e ancora si discute, sulla natura giuridica della confisca come misura di prevenzione patrimoniale o come sanzione penale, o ancora come sanzione amministrativa soprattutto dopo la spinta che si è avuta sia dall’Unione Europea sia dalla giurisprudenza Cedu. La Corte Edu, in numerose sentenze, ha fissato regole e canoni applicativi stabilendo i principi minimi di garanzie che il provvedimento ablativo deve rispettare. Ciò ha spinto le Corti a dover garantire un equilibrio tra il potere ablatorio di natura pubblicistica della confisca e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali tra i quali il diritto di proprietà. Quest’ultimo viene inserito in un discorso che supera il singolo ordinamento per collocarsi in un quadro di tradizioni costituzionali comuni, diventate nel diritto comunitario principi generali e fonti di diritto. La Costituzione italiana la disciplina all’articolo 42, tra i principi economici; in ambito europeo nasce dall’evoluzione giurisprudenziale delle Corti fino a trovare riconoscimento normativo nell’articolo 1 Protocollo I Cedu e negli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti U.E. Il concetto di tutela del diritto di proprietà viene letto e studiato in una prospettiva diacronica, secondo il ruolo svolto dalla proprietà come concetto nei sistemi giuridici nel corso del tempo. La tutela dei diritti deve essere garantita al di là del fatto di essere racchiusi in norme dell’ordinamento giuridico: per questo motivo fondamentale risulta il ruolo dell’interprete e degli organi giurisdizionali interni e internazionali deputati alla loro tutela. Rilevante è l’attività ermeneutica di riconoscimento e di creazione normativa dell’interprete che si sostanzia nel ricavare, spesso deduttivamente, dai bisogni nuovi e mutevoli della società norme anche da principi non scritti.
Diritti fondamentali e confisca tra metodologie interpretative del diritto e leggi degli Stati
Amico, Laura
2015-05-15
Abstract
Il modo possibile di affrontare la questione dell’integrazione europea è fare riferimento alla cultura, alla civiltà, ai diritti e ai valori oggetto di integrazione. Alla base dell’integrazione vi deve essere dialogo tra gli organi internazionali che, pur operando in maniera diversa, pur non avendo un uguale disciplina giuridica per uno stesso diritto e soprattutto un’identica interpretazione e applicazione del diritto, insieme possono apprestare la più ampia tutela possibile ai diritti dell’individuo in un’ottica di eterointegrazione ordinamentale. L’argomento comparativo diviene possibilità di prendere atto delle diversità normative e rielaborarle per renderle compatibili con i diversi testi normativi, valutando la ricaduta degli effetti che una certa decisione può avere in un determinato contesto, e può servire per individuare principi e regole di giudizio ai fini di un equilibrio tra pretese individuali e interesse pubblico. Oltre la comparazione l’attività del giurista deve spostarsi verso un’ermeneutica più complessa e verso uno studio delle argomentazioni che sorreggono il riconoscimento di alcuni principi giuridici. In questo contesto si inserisce lo studio dell’istituto della confisca dei beni, che nell’ordinamento italiano si è imposto come questione di diritto inerente al possibile rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dialogo tra le Corti e le legislazioni italiane e europee. Ripercorrendo in ambito interno, europeo e internazionale le tappe fondamentali dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale emerge il ruolo sempre più penetrante che la Corte Edu ha nei singoli ordinamenti. Nello scenario giuridico italiano si è molto discusso, e ancora si discute, sulla natura giuridica della confisca come misura di prevenzione patrimoniale o come sanzione penale, o ancora come sanzione amministrativa soprattutto dopo la spinta che si è avuta sia dall’Unione Europea sia dalla giurisprudenza Cedu. La Corte Edu, in numerose sentenze, ha fissato regole e canoni applicativi stabilendo i principi minimi di garanzie che il provvedimento ablativo deve rispettare. Ciò ha spinto le Corti a dover garantire un equilibrio tra il potere ablatorio di natura pubblicistica della confisca e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali tra i quali il diritto di proprietà. Quest’ultimo viene inserito in un discorso che supera il singolo ordinamento per collocarsi in un quadro di tradizioni costituzionali comuni, diventate nel diritto comunitario principi generali e fonti di diritto. La Costituzione italiana la disciplina all’articolo 42, tra i principi economici; in ambito europeo nasce dall’evoluzione giurisprudenziale delle Corti fino a trovare riconoscimento normativo nell’articolo 1 Protocollo I Cedu e negli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti U.E. Il concetto di tutela del diritto di proprietà viene letto e studiato in una prospettiva diacronica, secondo il ruolo svolto dalla proprietà come concetto nei sistemi giuridici nel corso del tempo. La tutela dei diritti deve essere garantita al di là del fatto di essere racchiusi in norme dell’ordinamento giuridico: per questo motivo fondamentale risulta il ruolo dell’interprete e degli organi giurisdizionali interni e internazionali deputati alla loro tutela. Rilevante è l’attività ermeneutica di riconoscimento e di creazione normativa dell’interprete che si sostanzia nel ricavare, spesso deduttivamente, dai bisogni nuovi e mutevoli della società norme anche da principi non scritti.File | Dimensione | Formato | |
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