L'affermazione delle cosiddette “democrazie costituzionali” dotate di costituzioni rigide, ha portato a compimento un complesso processo storico ed ha condotto alla realizzazione quasi completa del “costituzionalismo”, dove la legge, per la prima volta, viene sottoposta ad un giudizio di tipo assiologico. In tale contesto è di notevole importanza il complicato e delicato lavoro del giudice costituzionale, il quale deve interpretare la Costituzione, nel cui tessuto sono introdotti direttamente una serie di principi contenenti valori etico-politici , la cui applicazione non assume più la forma classica sillogistica della sussunzione, bensì della ponderazione. Le più note teorie giuscostituzionaliste e dell’argomentazione giuridica hanno dedotto che i principi sono delle norme di ottimizzazione che descrivono un valore da realizzare il più possibile, con riguardo a quanto risulta effettivamente realizzabile, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, talché il loro adempimento non dipende soltanto dalle possibilità reali, ma anche da quelle giuridiche, oltre che da regole e da principi controversi. Nell’interpretazione costituzionale, seguendo il metodo argomentativo, la gerarchia assiologica, la scala di priorità tra i principi costituzionali diversi si rende necessaria, perché essa si riferisce a particolari tipi di norme date da una stessa fonte del diritto, ossia la Costituzione: nel balancing test tra diritti concorrenti la Corte Suprema americana parla di preferred position per taluni diritti riconducibili ad un valore costituzionale primario, come la libertà di espressione e di associazione, la libertà religiosa, i diritti della personalità e di partecipazione politica. Ma anche la nostra Corte Costituzionale è continuamente costretta a scegliere nel caso da decidere, con ragionevolezza e proporzionalità, non solo nell'ipotesi di giudizi di eguaglianza, alla luce dell'art. 3 della costituzione, ma anche quando, nel reperire la norma parametro, deve scegliere tra principi, diritti e valori contrastanti, come ad esempio tra diritto di libertà individuale e diritto alla salute o tra diritto di proprietà e di impresa e riconoscimento del valore “primario” del paesaggio. La difficile ricerca di una gerarchia tra i valori costituzionalmente tutelati esige un'opera continua e incessante di ridefinizione e di ri-armonizzazione dei principi costituzionali sulla base degli elementi specifici forniti dai casi da decidere. Gli enunciati costituzionali debbono perciò tener fermo un nucleo identificativo del valore originariamente tutelato, domandando, nel contempo, attraverso una ragionevole varietà di interpretazioni e di applicazioni, di essere continuamente rimodellati ed adeguati alla storia e alla politica, nonché al mutare delle assunzioni di senso e dei significati sociali. I principi che si trovano alla base delle costituzioni, e attorno ai quali i documenti costituzionali si sono formati, con l'aprirsi di nuovi orizzonti e di nuovi problemi, debbono continuamente essere aggiornati, rielaborati e ricomposti in un insieme dotato di senso. Essi hanno bisogno di rinnovata giustificazione da un interprete dotato di un peculiare ed elevato habitus giuridico, idoneo a rendere un giudizio complesso e articolato come quello di costituzionalità. . Dal punto di vista della metodologia ermeneutica, l'habitus del giudice costituzionale corrisponde alla precomprensione critica, attraverso la quale si può individuare se il giudizio costituzionale sia stato effettuato da un giudice privo di habitus e invalidare tale giudizio, anche a prescindere dalla corretta motivazione del giudice stesso. Se poi si tiene presente che la Costituzione è essa stessa il risultato dell'interpretazione dei principi costituzionali, risulta di tutta evidenza l'importanza di un “circolo ermeneutico” tra i principi conformatori della società e valutazioni della società stessa. Nel giudizio costituzionale la circolarità ermeneutica è molto accentuata, infatti, tra il giudice interprete, la collettività e la Costituzione, oggetto interpretato, si instaura un intimo rapporto circolare diacronico, dal momento che la Costituzione contiene dei principi e dei valori appartenenti alla società della quale lo stesso giudice costituzionale fa parte. Nell’attività giudiziale della Corte costituzionale italiana è possibile riscontrare l’accezione scettica dell’interpretazione giuridica, tipica dei sistemi di common law: laddove, sul piano della creatività, le sentenze interpretative di rigetto, sentenze additive e sentenze manipolative sono tutte varianti suggerite o imposte dalla necessità nei singoli casi di un unico modello di pronuncia del giudice delle leggi, che in presenza di determinate condizioni, consente di superare i confini prestabiliti dai canoni legali dell’interpretazione giudiziaria per addentrarsi verso una funzione che non è solo etero-integrativa del diritto ordinamentale e costituzionale, ma anche suppletiva del potere legislativo. L'utilizzo dell'ermeneutica giuridica, come metodo d'interpretazione, trova particolare rilievo dinanzi alle Corti de-statalizzate operanti in ambiti giuridici ad ordinamento pluristatale come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dinanzi alle Corti Costituzionali di diversi Stati, riconoscendo l’attività creativa ed etero-integrativa da parte del giudice costituzionale di civil law. Tramite la precomprensione critica e la circolarità tradica e diadica, l’ermeneutica giuridica si pone sempre più come metodo interpretativo indispensabile per l’interpretazione dei principi fondamentali, preesistenti al testo Costituzionale, e per la costruzione e l'impiego dei cosiddetti “parametri non scritti”, utilizzati, a volte, dai giudici costituzionali italiani, al di là dei limiti tracciati dal metodo giuridico argomentativo: dove il punto di partenza del ragionamento deduttivo-assiologico dovrà sempre esser il testo scritto, dal quale l’interprete potrà denotare il valore del principio. Pur riconoscendosi nell’alveo delle teorie scettiche dell’interpretazione giudiziale, la metodologia ermeneutica offre una valutazione della decisione di costituzionalità capace di non lasciare alla discrezionalità del giudice uno spazio illimitato, dal momento che precomprensione critica e circolarità ermeneutica, dalle quali discende la canonistica ermeneutica, garantisce un metodo per la controllabilità del giudizio, senza che possa sfociare in decisioni arbitrarie o di opportunità politica. Dopo la riforma del titolo V, con il novellato art.117, primo comma, della Costituzione, la dottrina giuscostituzionalista ha parlato di una possibile estensione della legalità costituzionale, qualora i principi discendenti dal diritto comunitario-europeo ed internazionale andrebbero ad integrare i parametri ermeneutici utilizzati nel giudizio di costituzionalità: nel caso in cui il giudice a quo, in via incidentale, e lo Stato e le Regioni, in via diretta, sollevassero la questione di costituzionalità, per violazione del suddetto articolo della Costituzione. L’estensione della legalità costituzionale, tuttavia ha, anche, il suo risvolto “inverso”, nel caso in cui fossero i principi esterni a ledere i principi fondamentali dell’ordinamento Costituzionale Repubblicano. Nel contemporaneo costituzionalismo europeo, che accomuna più vicende ordinamentali diverse, risulta essere di peculiare interesse l’esperienza giuridica della Svezia, una delle più solide ed efficienti democrazie mondiali, caratterizzata da un’ antica tradizione costituzionale e da una lunga vaganza del controllo di costituzionalità delle leggi. Quest’ultime, fino a poco tempo fa, venivano interpretate dalle Corti nell’assoluto rispetto e subordinazione alla volontà storica del legislatore. Ultimamente, con l’entrata della Svezia nell’Unione Europea, a seguito delle recenti riforme costituzionali ed attraverso l’introduzione di un controllo di costituzionalità diffuso, le corti svedesi stanno gradualmente cambiando i loro tradizionali criteri interpretativi, per una più ampia ed efficace tutela dei diritti umani, nell’ambito giuridico costituzionale ed europeo.

La metodologia interpretativa nel giudizio di costituzionalità tra lavori preparatori e scetticismo ermeneutico: l'esperienza svedese

BELLANI, Matteo
2016-04-13

Abstract

L'affermazione delle cosiddette “democrazie costituzionali” dotate di costituzioni rigide, ha portato a compimento un complesso processo storico ed ha condotto alla realizzazione quasi completa del “costituzionalismo”, dove la legge, per la prima volta, viene sottoposta ad un giudizio di tipo assiologico. In tale contesto è di notevole importanza il complicato e delicato lavoro del giudice costituzionale, il quale deve interpretare la Costituzione, nel cui tessuto sono introdotti direttamente una serie di principi contenenti valori etico-politici , la cui applicazione non assume più la forma classica sillogistica della sussunzione, bensì della ponderazione. Le più note teorie giuscostituzionaliste e dell’argomentazione giuridica hanno dedotto che i principi sono delle norme di ottimizzazione che descrivono un valore da realizzare il più possibile, con riguardo a quanto risulta effettivamente realizzabile, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, talché il loro adempimento non dipende soltanto dalle possibilità reali, ma anche da quelle giuridiche, oltre che da regole e da principi controversi. Nell’interpretazione costituzionale, seguendo il metodo argomentativo, la gerarchia assiologica, la scala di priorità tra i principi costituzionali diversi si rende necessaria, perché essa si riferisce a particolari tipi di norme date da una stessa fonte del diritto, ossia la Costituzione: nel balancing test tra diritti concorrenti la Corte Suprema americana parla di preferred position per taluni diritti riconducibili ad un valore costituzionale primario, come la libertà di espressione e di associazione, la libertà religiosa, i diritti della personalità e di partecipazione politica. Ma anche la nostra Corte Costituzionale è continuamente costretta a scegliere nel caso da decidere, con ragionevolezza e proporzionalità, non solo nell'ipotesi di giudizi di eguaglianza, alla luce dell'art. 3 della costituzione, ma anche quando, nel reperire la norma parametro, deve scegliere tra principi, diritti e valori contrastanti, come ad esempio tra diritto di libertà individuale e diritto alla salute o tra diritto di proprietà e di impresa e riconoscimento del valore “primario” del paesaggio. La difficile ricerca di una gerarchia tra i valori costituzionalmente tutelati esige un'opera continua e incessante di ridefinizione e di ri-armonizzazione dei principi costituzionali sulla base degli elementi specifici forniti dai casi da decidere. Gli enunciati costituzionali debbono perciò tener fermo un nucleo identificativo del valore originariamente tutelato, domandando, nel contempo, attraverso una ragionevole varietà di interpretazioni e di applicazioni, di essere continuamente rimodellati ed adeguati alla storia e alla politica, nonché al mutare delle assunzioni di senso e dei significati sociali. I principi che si trovano alla base delle costituzioni, e attorno ai quali i documenti costituzionali si sono formati, con l'aprirsi di nuovi orizzonti e di nuovi problemi, debbono continuamente essere aggiornati, rielaborati e ricomposti in un insieme dotato di senso. Essi hanno bisogno di rinnovata giustificazione da un interprete dotato di un peculiare ed elevato habitus giuridico, idoneo a rendere un giudizio complesso e articolato come quello di costituzionalità. . Dal punto di vista della metodologia ermeneutica, l'habitus del giudice costituzionale corrisponde alla precomprensione critica, attraverso la quale si può individuare se il giudizio costituzionale sia stato effettuato da un giudice privo di habitus e invalidare tale giudizio, anche a prescindere dalla corretta motivazione del giudice stesso. Se poi si tiene presente che la Costituzione è essa stessa il risultato dell'interpretazione dei principi costituzionali, risulta di tutta evidenza l'importanza di un “circolo ermeneutico” tra i principi conformatori della società e valutazioni della società stessa. Nel giudizio costituzionale la circolarità ermeneutica è molto accentuata, infatti, tra il giudice interprete, la collettività e la Costituzione, oggetto interpretato, si instaura un intimo rapporto circolare diacronico, dal momento che la Costituzione contiene dei principi e dei valori appartenenti alla società della quale lo stesso giudice costituzionale fa parte. Nell’attività giudiziale della Corte costituzionale italiana è possibile riscontrare l’accezione scettica dell’interpretazione giuridica, tipica dei sistemi di common law: laddove, sul piano della creatività, le sentenze interpretative di rigetto, sentenze additive e sentenze manipolative sono tutte varianti suggerite o imposte dalla necessità nei singoli casi di un unico modello di pronuncia del giudice delle leggi, che in presenza di determinate condizioni, consente di superare i confini prestabiliti dai canoni legali dell’interpretazione giudiziaria per addentrarsi verso una funzione che non è solo etero-integrativa del diritto ordinamentale e costituzionale, ma anche suppletiva del potere legislativo. L'utilizzo dell'ermeneutica giuridica, come metodo d'interpretazione, trova particolare rilievo dinanzi alle Corti de-statalizzate operanti in ambiti giuridici ad ordinamento pluristatale come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dinanzi alle Corti Costituzionali di diversi Stati, riconoscendo l’attività creativa ed etero-integrativa da parte del giudice costituzionale di civil law. Tramite la precomprensione critica e la circolarità tradica e diadica, l’ermeneutica giuridica si pone sempre più come metodo interpretativo indispensabile per l’interpretazione dei principi fondamentali, preesistenti al testo Costituzionale, e per la costruzione e l'impiego dei cosiddetti “parametri non scritti”, utilizzati, a volte, dai giudici costituzionali italiani, al di là dei limiti tracciati dal metodo giuridico argomentativo: dove il punto di partenza del ragionamento deduttivo-assiologico dovrà sempre esser il testo scritto, dal quale l’interprete potrà denotare il valore del principio. Pur riconoscendosi nell’alveo delle teorie scettiche dell’interpretazione giudiziale, la metodologia ermeneutica offre una valutazione della decisione di costituzionalità capace di non lasciare alla discrezionalità del giudice uno spazio illimitato, dal momento che precomprensione critica e circolarità ermeneutica, dalle quali discende la canonistica ermeneutica, garantisce un metodo per la controllabilità del giudizio, senza che possa sfociare in decisioni arbitrarie o di opportunità politica. Dopo la riforma del titolo V, con il novellato art.117, primo comma, della Costituzione, la dottrina giuscostituzionalista ha parlato di una possibile estensione della legalità costituzionale, qualora i principi discendenti dal diritto comunitario-europeo ed internazionale andrebbero ad integrare i parametri ermeneutici utilizzati nel giudizio di costituzionalità: nel caso in cui il giudice a quo, in via incidentale, e lo Stato e le Regioni, in via diretta, sollevassero la questione di costituzionalità, per violazione del suddetto articolo della Costituzione. L’estensione della legalità costituzionale, tuttavia ha, anche, il suo risvolto “inverso”, nel caso in cui fossero i principi esterni a ledere i principi fondamentali dell’ordinamento Costituzionale Repubblicano. Nel contemporaneo costituzionalismo europeo, che accomuna più vicende ordinamentali diverse, risulta essere di peculiare interesse l’esperienza giuridica della Svezia, una delle più solide ed efficienti democrazie mondiali, caratterizzata da un’ antica tradizione costituzionale e da una lunga vaganza del controllo di costituzionalità delle leggi. Quest’ultime, fino a poco tempo fa, venivano interpretate dalle Corti nell’assoluto rispetto e subordinazione alla volontà storica del legislatore. Ultimamente, con l’entrata della Svezia nell’Unione Europea, a seguito delle recenti riforme costituzionali ed attraverso l’introduzione di un controllo di costituzionalità diffuso, le corti svedesi stanno gradualmente cambiando i loro tradizionali criteri interpretativi, per una più ampia ed efficace tutela dei diritti umani, nell’ambito giuridico costituzionale ed europeo.
The interpretative methodology in the constitutional judgement between preparatory works and hermeneutical skepticism: the Swedish experience
13-apr-2016
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