L’inquinamento, la preservazione dell’ambiente, e lo sfruttamento sostenibile delle risorse sono necessità sempre più sentite dalle aziende, che si dirigono consapevolmente verso l’adozione di politiche di riduzione dell’impatto ambientale, interessandosi concretamente al sostegno ed all’attuazione di azioni di riciclo dei materiali, oltre che all’efficienza energetica. Sono quindi predisposte verso uno sforzo supplementare, che va oltre la mera riduzione delle emissioni nell’ambiente, e procede verso il crescente ricorso alle compagnie di assicurazione, al fine di attivare strumenti idonei a tutelare l’ambiente ed i soggetti danneggiati. Per far fronte alla gestione di eventuali rilasci inquinanti diffusi nell’ambiente, idonei a causare lesioni personali a terzi, oppure danni materiali a beni di proprietà, oltre che all’habitat naturale circostante, si registra, ormai da tempo, il sempre maggior ricorso, ad apposite polizze assicurative, che non si limitano a coprire il rischio inquinamento tramite mere polizze di responsabilità civile generale (RCG), normalmente limitate al solo evento accidentale, ma si indirizzano alla copertura dell’intera gamma dei rischi ambientali generati. Dopo la nuova disciplina sulla responsabilità ambientale, emanata nel 2004 con la Direttiva 2004/35/CE, destinata ad imporre alle imprese industriali italiane e dell’Unione europea il ripensamento delle proprie strategie organizzative e gestionali, nell’esigenza di variabili strategiche più rilevanti, nell’ambito del settore assicurativo, che si serve di istituti assicurativi e riassicurativi, al fine di integrare la variabile ambientale nelle operazioni di routine, per favorire lo sviluppo sostenibile e la preservazione dell'ambiente, si è reso necessario il delineamento di un sistema produttivo idoneo a concorrere attivamente alla protezione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente, sia per salvaguardare la salute dei cittadini, che per utilizzare in modo razionale le risorse naturali. Tramite la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, si stabilisce un quadro di riferimento incentrato sul principio "chi inquina paga", già riconosciuto nel Trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 174 (2) Trattato CE), destinato a condurre gli Stati membri verso il pieno recepimento di principi già vigenti nel contesto europeo ed internazionale. Fu dato un termine di tre anni per procedere al recepimento ma, nonostante la scadenza, a metà novembre 2008 solo i due terzi degli Stati membri avevano recepito appieno la ELD, e nei confronti di quegli che non si erano attenuti alle prescrizioni indicate, nel giugno 2007, la Commissione si trovò costretta ad avviare procedure di infrazione. Altro problema, ampiamente dibattuto, all’interno del settore in analisi, è quello dell'assicurabilità del danno all'ambiente, che ha portato a dover contemperare due interessi totalmente contrastanti, da un lato quello di garantire ai danneggiati di essere in ogni caso risarciti, anche nel caso in cui la momentanea situazione finanziaria del danneggiante non lo consente, dall’altro quello di mantenere la funzione di deterrence caratteristica della responsabilità civile. Nel contempo è necessario debellare la convinzione per cui l’assicurazione serve a coprire i comportamenti illeciti dell'inquinatore, che si sente pertanto autorizzato ad agire senza alcun accorgimento a favore della tutela ambientale.

La responsabilità per danno ambientale e l'assicurabilità del danno

Fierro, Luana
2010-03-01

Abstract

L’inquinamento, la preservazione dell’ambiente, e lo sfruttamento sostenibile delle risorse sono necessità sempre più sentite dalle aziende, che si dirigono consapevolmente verso l’adozione di politiche di riduzione dell’impatto ambientale, interessandosi concretamente al sostegno ed all’attuazione di azioni di riciclo dei materiali, oltre che all’efficienza energetica. Sono quindi predisposte verso uno sforzo supplementare, che va oltre la mera riduzione delle emissioni nell’ambiente, e procede verso il crescente ricorso alle compagnie di assicurazione, al fine di attivare strumenti idonei a tutelare l’ambiente ed i soggetti danneggiati. Per far fronte alla gestione di eventuali rilasci inquinanti diffusi nell’ambiente, idonei a causare lesioni personali a terzi, oppure danni materiali a beni di proprietà, oltre che all’habitat naturale circostante, si registra, ormai da tempo, il sempre maggior ricorso, ad apposite polizze assicurative, che non si limitano a coprire il rischio inquinamento tramite mere polizze di responsabilità civile generale (RCG), normalmente limitate al solo evento accidentale, ma si indirizzano alla copertura dell’intera gamma dei rischi ambientali generati. Dopo la nuova disciplina sulla responsabilità ambientale, emanata nel 2004 con la Direttiva 2004/35/CE, destinata ad imporre alle imprese industriali italiane e dell’Unione europea il ripensamento delle proprie strategie organizzative e gestionali, nell’esigenza di variabili strategiche più rilevanti, nell’ambito del settore assicurativo, che si serve di istituti assicurativi e riassicurativi, al fine di integrare la variabile ambientale nelle operazioni di routine, per favorire lo sviluppo sostenibile e la preservazione dell'ambiente, si è reso necessario il delineamento di un sistema produttivo idoneo a concorrere attivamente alla protezione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente, sia per salvaguardare la salute dei cittadini, che per utilizzare in modo razionale le risorse naturali. Tramite la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, si stabilisce un quadro di riferimento incentrato sul principio "chi inquina paga", già riconosciuto nel Trattato istitutivo della Comunità europea (articolo 174 (2) Trattato CE), destinato a condurre gli Stati membri verso il pieno recepimento di principi già vigenti nel contesto europeo ed internazionale. Fu dato un termine di tre anni per procedere al recepimento ma, nonostante la scadenza, a metà novembre 2008 solo i due terzi degli Stati membri avevano recepito appieno la ELD, e nei confronti di quegli che non si erano attenuti alle prescrizioni indicate, nel giugno 2007, la Commissione si trovò costretta ad avviare procedure di infrazione. Altro problema, ampiamente dibattuto, all’interno del settore in analisi, è quello dell'assicurabilità del danno all'ambiente, che ha portato a dover contemperare due interessi totalmente contrastanti, da un lato quello di garantire ai danneggiati di essere in ogni caso risarciti, anche nel caso in cui la momentanea situazione finanziaria del danneggiante non lo consente, dall’altro quello di mantenere la funzione di deterrence caratteristica della responsabilità civile. Nel contempo è necessario debellare la convinzione per cui l’assicurazione serve a coprire i comportamenti illeciti dell'inquinatore, che si sente pertanto autorizzato ad agire senza alcun accorgimento a favore della tutela ambientale.
The liability for environmental damage and the environmental damage insurance
1-mar-2010
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/66336
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