Il lavoro svolto traccia i delicati profili della relazione tra sport e diritto, evidenziando i rilevanti aspetti giuridici del fenomeno sportivo. L’indagine parte dai profili istituzionali relativi ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, per giungere ai profili civilistici della prestazione sportiva con particolare riferimento a quella resa dall’atleta professionista nel rapporto giuridico con la società sportiva. Con la Legge, 23 Marzo 1981 n. 91, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” il rapporto di lavoro sportivo professionistico è passato dall’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale alla sistemazione normativa. Il fenomeno lavorativo viene così inquadrato nello sport, concentrando l’attenzione sul concetto di prestazione sportiva. Nella relativa autonomia ordinamentale da riconoscere allo sport, la prestazione sportiva è oggi giuridicamente caratterizzata solo in funzione del professionismo. Le specificità dello scambio tra prestazione sportiva e retribuzione rendono problematico l’inquadramento del contratto di lavoro sportivo attraverso le categorie giuslavoristiche comuni. Siamo di fronte ad nuova tipologia contrattuale che la legge “presume” di lavoro subordinato, ma che si caratterizza per un assoggettamento ad etero direzione più intenso di quanto avvenga nella generalità dei lavori subordinati. Da qui il dubbio che l’art. 2094 c.c. sia ancora in grado di individuare il “tipo” lavoro subordinato e, quindi, la necessità di valutare proposte di riforma volte ad introdurre nuove definizioni di contratto di lavoro subordinato, capaci di cogliere le nuove forme in cui si esprime l’attività lavorativa. Il tipo contrattuale, tuttavia, è pur sempre nell’art. 2094 c.c., per cui il contratto di lavoro sportivo è inquadrato anche come sottotipo rispetto allo schema generale del tipo di subordinazione di cui al codice civile. L’analisi evidenzia come sotto alcuni profili la legge che disciplina il rapporto tra società e sportivi professionisti ed il contratto di lavoro sportivo si presenta di dubbia legittimità costituzionale, lasciando preoccupanti zone d’ombra. Essa, infatti, è rivolta esclusivamente ai rapporti tra sportivi professionisti e società. Ai rapporti giuridici tra società e atleti dilettanti si applicherà, nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all’art. 2094 c.c., la normativa di diritto comune. L’indagine evidenzia profili critici della attuale legge sul professionismo sportivo, tanto più se confrontata con la disciplina comune. Quando l’attività sportiva è esercitata a livello professionistico, infatti, la decantata libertà dell’esercizio dell’attività sportiva è fortemente ridimensionata. Infatti, per conseguire lo status di sportivo professionista gli atleti devono ottenere la previa qualificazione da parte delle federazioni a cui appartengono; il contratto che essi stipulano con la società sportiva deve rivestire forma scritta, deve essere depositato presso la federazione competente e deve essere approvato; gli accordi individuali devono essere conformi ad un contratto tipo predisposto con accordi collettivi ad efficacia generalizzata anche in difetto dell’iscrizione alle associazioni stipulanti; non ultimo, il contratto può intercorrere esclusivamente con società sportive affiliate alle federazioni. Pur con le sue criticità si tratta in ogni caso di un testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell’atleta professionista nell’ambito dell’ordinamento giuridico, tuttavia, è auspicabile una riforma della legge non già per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d’incertezza ancora presenti nella regolamentazione dello stesso.

La prestazione sportiva dell'atleta professionista nel contratto di lavoro sportivo

MITE, Francesca
2010-07-02

Abstract

Il lavoro svolto traccia i delicati profili della relazione tra sport e diritto, evidenziando i rilevanti aspetti giuridici del fenomeno sportivo. L’indagine parte dai profili istituzionali relativi ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, per giungere ai profili civilistici della prestazione sportiva con particolare riferimento a quella resa dall’atleta professionista nel rapporto giuridico con la società sportiva. Con la Legge, 23 Marzo 1981 n. 91, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” il rapporto di lavoro sportivo professionistico è passato dall’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale alla sistemazione normativa. Il fenomeno lavorativo viene così inquadrato nello sport, concentrando l’attenzione sul concetto di prestazione sportiva. Nella relativa autonomia ordinamentale da riconoscere allo sport, la prestazione sportiva è oggi giuridicamente caratterizzata solo in funzione del professionismo. Le specificità dello scambio tra prestazione sportiva e retribuzione rendono problematico l’inquadramento del contratto di lavoro sportivo attraverso le categorie giuslavoristiche comuni. Siamo di fronte ad nuova tipologia contrattuale che la legge “presume” di lavoro subordinato, ma che si caratterizza per un assoggettamento ad etero direzione più intenso di quanto avvenga nella generalità dei lavori subordinati. Da qui il dubbio che l’art. 2094 c.c. sia ancora in grado di individuare il “tipo” lavoro subordinato e, quindi, la necessità di valutare proposte di riforma volte ad introdurre nuove definizioni di contratto di lavoro subordinato, capaci di cogliere le nuove forme in cui si esprime l’attività lavorativa. Il tipo contrattuale, tuttavia, è pur sempre nell’art. 2094 c.c., per cui il contratto di lavoro sportivo è inquadrato anche come sottotipo rispetto allo schema generale del tipo di subordinazione di cui al codice civile. L’analisi evidenzia come sotto alcuni profili la legge che disciplina il rapporto tra società e sportivi professionisti ed il contratto di lavoro sportivo si presenta di dubbia legittimità costituzionale, lasciando preoccupanti zone d’ombra. Essa, infatti, è rivolta esclusivamente ai rapporti tra sportivi professionisti e società. Ai rapporti giuridici tra società e atleti dilettanti si applicherà, nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all’art. 2094 c.c., la normativa di diritto comune. L’indagine evidenzia profili critici della attuale legge sul professionismo sportivo, tanto più se confrontata con la disciplina comune. Quando l’attività sportiva è esercitata a livello professionistico, infatti, la decantata libertà dell’esercizio dell’attività sportiva è fortemente ridimensionata. Infatti, per conseguire lo status di sportivo professionista gli atleti devono ottenere la previa qualificazione da parte delle federazioni a cui appartengono; il contratto che essi stipulano con la società sportiva deve rivestire forma scritta, deve essere depositato presso la federazione competente e deve essere approvato; gli accordi individuali devono essere conformi ad un contratto tipo predisposto con accordi collettivi ad efficacia generalizzata anche in difetto dell’iscrizione alle associazioni stipulanti; non ultimo, il contratto può intercorrere esclusivamente con società sportive affiliate alle federazioni. Pur con le sue criticità si tratta in ogni caso di un testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell’atleta professionista nell’ambito dell’ordinamento giuridico, tuttavia, è auspicabile una riforma della legge non già per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d’incertezza ancora presenti nella regolamentazione dello stesso.
Sports performance of the professional athlete in the sports labour contract
2-lug-2010
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/66329
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