La globalizzazione ha avuto ripercussioni su molteplici aspetti della società, inclusa la criminalità organizzata, che ha negli anni assunto un carattere transnazionale. La presa di consapevolezza di questo “nuovo volto” delle organizzazioni criminali, in grado ormai di adattarsi alle esigenze del mercato libero e di porre in essere attività e traffici illeciti che travalicano i confini di un singolo Stato, ha indotto le Nazioni Unite ad affrontare il problema ed a giungere alla conclusione che per contrastare una realtà criminale sovranazionale come questa occorre una cooperazione di tutte le Nazioni, che si può realizzare solo con l’adozione di una disciplina unitaria. Su questi presupposti é stata negoziata la Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, che ha avuto il merito di prevedere, tra le altre cose, una nozione di gruppo criminale organizzato, di gruppo strutturato e di reato transnazionale. Altro aspetto della Convenzione é stata la previsione normativa dell’incriminazione della condotta del partecipe, che costituisce una delle ipotesi di reato di cui il Testo chiede l’introduzione nei singoli ordinamenti. Pur salvaguardando i principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale, gli Stati che hanno deciso di aderire alla Convenzione vengono invitati ad adempiere ai relativi obblighi, che includono la criminalizzazione delle fattispecie previste “laddove i reati siano di natura transnazionale e vedano coinvolto un gruppo criminale organizzato”. Si é reso necessario ripercorrere la fase di recepimento dei due ordinamenti presi in considerazione (Italia e Regno Unito) per comprendere se e come la Convenzione di Palermo abbia avuto una reale incidenza nei sistemi giuridici interni e come questi Stati di civil e common law abbiano risposto all’impegno assunto. Le realtà giuridiche di partenza sono profondamente diverse (art. 416 c.p. e conspiracy), come eterogeneo è l’atteggiamento assunto dai due ordinamenti, sintetizzabile nell’adozione della L. 146/06 per l’Italia e nell’emanazione di alcuni Documenti dell’Home Office e Law Commission per il Regno Unito. Emergono profili critici circa le scelte di politica criminale assunte, sovente non del tutto conformi a quanto richiesto in sede convenzionale, lasciando l’impressione che entrambi gli Stati non abbiano colto a pieno l’occasione offerta dalla ratifica della Convenzione. Condiviso é l’intento di contrastare il crimine organizzato, anche a fronte dell’impegno comunitario assunto da entrambi gli Stati, che si traduce non solo in un travagliato adattamento normativo ma anche nel tentativo di realizzazione di una cooperazione giudiziaria reale, supportata dall’adesione ad Organizzazioni come Europol ed Eurojust, oltre che con la previsione interna di strumenti processuali e di organi ad hoc. In conclusione, é stato fatto un importante passo avanti nella lotta al crimine organizzato ma rimane ancora molto lavoro da compiere per pervenire ad una reale armonizzazione. Solo con una disciplina unitaria effettiva e con una reale comunione di intenti si possono unire le forze e contrastare il fenomeno criminale: presupposto indefettibile é una puntuale adesione a quanto stabilito in sede comunitaria e sopranazionale, obiettivo realizzabile solo con un serio impegno da parte degli Stati nel superare un certo attaccamento alla propria tradizione normativa a favore di scelte comuni, anche se frutto di non facili compromessi.

Crimine organizzato transnazionale e punibilità del partecipe: l'incidenza della Convenzione di Palermo sugli ordinamenti giuridici nazionali

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2010-02-11

Abstract

La globalizzazione ha avuto ripercussioni su molteplici aspetti della società, inclusa la criminalità organizzata, che ha negli anni assunto un carattere transnazionale. La presa di consapevolezza di questo “nuovo volto” delle organizzazioni criminali, in grado ormai di adattarsi alle esigenze del mercato libero e di porre in essere attività e traffici illeciti che travalicano i confini di un singolo Stato, ha indotto le Nazioni Unite ad affrontare il problema ed a giungere alla conclusione che per contrastare una realtà criminale sovranazionale come questa occorre una cooperazione di tutte le Nazioni, che si può realizzare solo con l’adozione di una disciplina unitaria. Su questi presupposti é stata negoziata la Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, che ha avuto il merito di prevedere, tra le altre cose, una nozione di gruppo criminale organizzato, di gruppo strutturato e di reato transnazionale. Altro aspetto della Convenzione é stata la previsione normativa dell’incriminazione della condotta del partecipe, che costituisce una delle ipotesi di reato di cui il Testo chiede l’introduzione nei singoli ordinamenti. Pur salvaguardando i principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale, gli Stati che hanno deciso di aderire alla Convenzione vengono invitati ad adempiere ai relativi obblighi, che includono la criminalizzazione delle fattispecie previste “laddove i reati siano di natura transnazionale e vedano coinvolto un gruppo criminale organizzato”. Si é reso necessario ripercorrere la fase di recepimento dei due ordinamenti presi in considerazione (Italia e Regno Unito) per comprendere se e come la Convenzione di Palermo abbia avuto una reale incidenza nei sistemi giuridici interni e come questi Stati di civil e common law abbiano risposto all’impegno assunto. Le realtà giuridiche di partenza sono profondamente diverse (art. 416 c.p. e conspiracy), come eterogeneo è l’atteggiamento assunto dai due ordinamenti, sintetizzabile nell’adozione della L. 146/06 per l’Italia e nell’emanazione di alcuni Documenti dell’Home Office e Law Commission per il Regno Unito. Emergono profili critici circa le scelte di politica criminale assunte, sovente non del tutto conformi a quanto richiesto in sede convenzionale, lasciando l’impressione che entrambi gli Stati non abbiano colto a pieno l’occasione offerta dalla ratifica della Convenzione. Condiviso é l’intento di contrastare il crimine organizzato, anche a fronte dell’impegno comunitario assunto da entrambi gli Stati, che si traduce non solo in un travagliato adattamento normativo ma anche nel tentativo di realizzazione di una cooperazione giudiziaria reale, supportata dall’adesione ad Organizzazioni come Europol ed Eurojust, oltre che con la previsione interna di strumenti processuali e di organi ad hoc. In conclusione, é stato fatto un importante passo avanti nella lotta al crimine organizzato ma rimane ancora molto lavoro da compiere per pervenire ad una reale armonizzazione. Solo con una disciplina unitaria effettiva e con una reale comunione di intenti si possono unire le forze e contrastare il fenomeno criminale: presupposto indefettibile é una puntuale adesione a quanto stabilito in sede comunitaria e sopranazionale, obiettivo realizzabile solo con un serio impegno da parte degli Stati nel superare un certo attaccamento alla propria tradizione normativa a favore di scelte comuni, anche se frutto di non facili compromessi.
Transnational organized crime and criminalization of participation: repercussions of the UNTOC Convention on the national legal systems
11-feb-2010
Iannetta, Fabiola
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/66323
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