La responsabilità da contatto sociale rappresenta una tematica che, già conosciuta nella elaborazione dottrinaria da tempo, di recente ha trovato riconoscimento anche in giurisprudenza. Il fascino indubbio di tale istituto deriva da ciò, che esso raccoglie, secondo la tesi che ne sostiene le ragioni, una serie di ipotesi di danno che si collocano a metà strada tra il contratto e il torto, cioè in quella che è stata felicemente definita come la zona grigia tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Le ipotesi in cui si è messo in evidenza il contatto tra sfere giuridiche di soggetti determinati corrispondono a fattispecie in cui, pur mancando un contratto, non sembra potersi ritenere del tutto inesistente un rapporto tra i soggetti secondo il paradigma extracontrattuale della “responsabilità del passante”. In questo quadro, si è proceduto, nel Capitolo 1, a individuare il campo di applicazione rispettivamente attribuito a ciascun tipo di responsabilità, anche alla luce della necessaria indagine sul contenuto del rapporto obbligatorio, posto che dalla ricostruzione del nucleo dell’obbligazione dipende l’applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale piuttosto che dell’illecito aquiliano. Si è dato conto dell’origine storica della teoria del contatto sociale e degli sforzi profusi dai teorici tedeschi in ordine all’elaborazione dei cd. obblighi di protezione (Schutzpflichten). Parte della dottrina italiana non ha mancato di porre attenzione alla ricostruzione del rapporto obbligatorio come rapporto complesso e alla teoria degli obblighi di protezione, spingendosi fino alla analisi in chiave sistematica del rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione. Non sono mancate forti critiche da parte della dottrina invero maggioritaria, che ha ritenuto in ultima analisi inutile oltre che decettiva l’elaborazione della figura dell’obbligazione senza prestazione nonché la teoria del contatto sociale qualificato. A rinvigorire un dibattito mai sopito ci ha pensato la giurisprudenza, esaminata nel Capitolo 2: con la storica sentenza n. 589/1999 i giudici di legittimità hanno, infatti, accolto in modo risoluto la teoria in parola ricostruendo la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Successivamente, la giurisprudenza ha individuato altre ipotesi di danno collocate nella zona grigia tra contratto e torto e le ha attratte all’area della responsabilità contrattuale in virtù del contatto sociale tra sfere giuridiche: tale relazione qualificata è stata “isolata” in fattispecie come la responsabilità dell’insegnante per le autolesioni dell’alunno, la responsabilità per illegittimo pagamento di assegni non trasferibili, la responsabilità del mediatore, nel particolare rapporto procedimentale che viene a instaurarsi tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Alla fine di questo excursus (Capitolo 3), nonostante le suggestioni suscitate dalle elaborazioni dottrinarie e dagli ultimi arresti della giurisprudenza, si sono rassegnate conclusioni critiche sulla portata e sulla utilità effettiva della teoria del contatto sociale qualificato nell’ambito del nostro ordinamento. Le fattispecie che la giurisprudenza riconduce alla responsabilità contrattuale attraverso la teoria del contatto sociale non possono essere trattate in modo unitario in quanto le situazioni giuridiche soggettive ad esse sottese devono ritenersi di contenuto non omogeneo e tale disomogeneità produce naturaliter conseguenze altrettanto differenziate in tema di responsabilità.

La responsabilità da contatto sociale

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2010-07-02

Abstract

La responsabilità da contatto sociale rappresenta una tematica che, già conosciuta nella elaborazione dottrinaria da tempo, di recente ha trovato riconoscimento anche in giurisprudenza. Il fascino indubbio di tale istituto deriva da ciò, che esso raccoglie, secondo la tesi che ne sostiene le ragioni, una serie di ipotesi di danno che si collocano a metà strada tra il contratto e il torto, cioè in quella che è stata felicemente definita come la zona grigia tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Le ipotesi in cui si è messo in evidenza il contatto tra sfere giuridiche di soggetti determinati corrispondono a fattispecie in cui, pur mancando un contratto, non sembra potersi ritenere del tutto inesistente un rapporto tra i soggetti secondo il paradigma extracontrattuale della “responsabilità del passante”. In questo quadro, si è proceduto, nel Capitolo 1, a individuare il campo di applicazione rispettivamente attribuito a ciascun tipo di responsabilità, anche alla luce della necessaria indagine sul contenuto del rapporto obbligatorio, posto che dalla ricostruzione del nucleo dell’obbligazione dipende l’applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale piuttosto che dell’illecito aquiliano. Si è dato conto dell’origine storica della teoria del contatto sociale e degli sforzi profusi dai teorici tedeschi in ordine all’elaborazione dei cd. obblighi di protezione (Schutzpflichten). Parte della dottrina italiana non ha mancato di porre attenzione alla ricostruzione del rapporto obbligatorio come rapporto complesso e alla teoria degli obblighi di protezione, spingendosi fino alla analisi in chiave sistematica del rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione. Non sono mancate forti critiche da parte della dottrina invero maggioritaria, che ha ritenuto in ultima analisi inutile oltre che decettiva l’elaborazione della figura dell’obbligazione senza prestazione nonché la teoria del contatto sociale qualificato. A rinvigorire un dibattito mai sopito ci ha pensato la giurisprudenza, esaminata nel Capitolo 2: con la storica sentenza n. 589/1999 i giudici di legittimità hanno, infatti, accolto in modo risoluto la teoria in parola ricostruendo la responsabilità del medico dipendente dalla struttura sanitaria come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Successivamente, la giurisprudenza ha individuato altre ipotesi di danno collocate nella zona grigia tra contratto e torto e le ha attratte all’area della responsabilità contrattuale in virtù del contatto sociale tra sfere giuridiche: tale relazione qualificata è stata “isolata” in fattispecie come la responsabilità dell’insegnante per le autolesioni dell’alunno, la responsabilità per illegittimo pagamento di assegni non trasferibili, la responsabilità del mediatore, nel particolare rapporto procedimentale che viene a instaurarsi tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Alla fine di questo excursus (Capitolo 3), nonostante le suggestioni suscitate dalle elaborazioni dottrinarie e dagli ultimi arresti della giurisprudenza, si sono rassegnate conclusioni critiche sulla portata e sulla utilità effettiva della teoria del contatto sociale qualificato nell’ambito del nostro ordinamento. Le fattispecie che la giurisprudenza riconduce alla responsabilità contrattuale attraverso la teoria del contatto sociale non possono essere trattate in modo unitario in quanto le situazioni giuridiche soggettive ad esse sottese devono ritenersi di contenuto non omogeneo e tale disomogeneità produce naturaliter conseguenze altrettanto differenziate in tema di responsabilità.
The liability deriving from a social contact
2-lug-2010
Santoro, Antonino
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/66232
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