Nel caso di decesso del lavoratore, il datore lavoro si trova nella condizione di dover corrispondere ad un altro soggetto, terzo rispetto al rapporto di lavoro, le somme maturate dal dipendente fino alla data del decesso. Il saggio illustra il tema relativo alla sorte delle spettanze retributive maturate in costanza di rapporto e non ancora liquidate, fra le quali rientra l’importo spettante al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di mancato preavviso. Tali somme non confluiscono indistintamente nell’asse ereditario del de cuius, ma vendono assoggettate ad una specifica disciplina, a seconda della diversa natura delle stesse. In particolare, l’art. 2122 cod. civ. attribuisce il diritto a percepire la c.d. indennità a causa di morte, composta dall’indennità di mancato preavviso e dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.), a specifiche categorie di soggetti (coniuge, figli e parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado), con una ripartizione che, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno e in mancanza delle persone sopra indicate, secondo le norme della successione legittima.
Indennità in caso di morte e diritti dei superstiti
BETTINI, Maria Novella
2017-01-01
Abstract
Nel caso di decesso del lavoratore, il datore lavoro si trova nella condizione di dover corrispondere ad un altro soggetto, terzo rispetto al rapporto di lavoro, le somme maturate dal dipendente fino alla data del decesso. Il saggio illustra il tema relativo alla sorte delle spettanze retributive maturate in costanza di rapporto e non ancora liquidate, fra le quali rientra l’importo spettante al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di mancato preavviso. Tali somme non confluiscono indistintamente nell’asse ereditario del de cuius, ma vendono assoggettate ad una specifica disciplina, a seconda della diversa natura delle stesse. In particolare, l’art. 2122 cod. civ. attribuisce il diritto a percepire la c.d. indennità a causa di morte, composta dall’indennità di mancato preavviso e dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.), a specifiche categorie di soggetti (coniuge, figli e parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado), con una ripartizione che, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno e in mancanza delle persone sopra indicate, secondo le norme della successione legittima.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.