ABSTRACT L’esigenza di garantire trasparenza fiscale e neutralità alle scelte di articolazione giuridica delle imprese, ha portato a introdurre temperamenti alla doppia imposizione del reddito (società – soci) e, nel contempo, ha aperto la strada a discipline che attribuiscono rilevanza tributaria al gruppo di società. Il problema è quello di identificare le linee di tendenza del legislatore tributario italiano rispetto al fenomeno di gruppo, al fine di verificare, attraverso l’esame dei profili soggettivi e oggettivi della disciplina del consolidato fiscale, se l’istituto della tassazione dei gruppi risponde all’esigenza di riconoscere, sul piano fiscale, l’esistenza di aggregazioni composte da soggetti giuridicamente indipendenti, disciplinandone, per conseguenza, le modalità di concorso alla spesa pubblica. Chiarito che il gruppo di società non è soggetto di diritto comune nel nostro ordinamento giuridico, si pone il problema di stabilire se, in relazione alle caratteristiche del vigente sistema tributario italiano, ad una simile aggregazione di imprese societarie possa essere attribuita autonoma soggettività tributaria. La capacità contributiva colpita dal prelievo assume rilevanza, invece, nell’indagine tesa ad accertare la legittimità costituzionale della disciplina del consolidato fiscale. A tal fine, occorre verificare se i rapporti giuridico – economici intercorrenti tra i soggetti componenti il gruppo sono idonei a configurare una situazione unitaria e se la base imponibile consolidata è espressiva di una capacità contributiva di gruppo, ovvero se la disciplina del consolidato possa, al contrario, dirsi confermativa del modello d’imposizione sui risultati singolarmente determinati dalle singole società entrate, in virtù dell’opzione, nell’area di consolidamento. In particolare, attraverso l’analisi delle regole che informano la determinazione dell’imponibile di gruppo, occorre comprendere se, ed eventualmente in quale misura, il consolidato incide sui principi concernenti l’individuazione delle fattispecie imponibili, ovvero se rappresenta, più semplicemente, uno strumento di semplificazione dei meccanismi impositivi del gruppo. In questa ottica, dunque, ci si è interrogati sulla ratio delle norme che ammettono la compensazione degli utili e delle perdite infragruppo, derogando, così, al generale divieto di “compensazioni intersoggettive”; sul significato di quelle disposizioni che, disciplinando il trattamento fiscale dei “pagamenti infragruppo”, sottendono la possibilità di pattuire un corrispettivo per “compensare i vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” alle società del consolidato; infine, sulle motivazioni all’origine della scelta di abolire il regime di neutralità delle operazioni infragruppo. Tutto questo, alla luce dell’evoluzione normativa in materia di tassazione di gruppo, di cui il consolidato fiscale rappresenta il punto di arrivo.

La tassazione consolidata dei gruppi di società. Studi preliminari

RICCI C
2010-01-01

Abstract

ABSTRACT L’esigenza di garantire trasparenza fiscale e neutralità alle scelte di articolazione giuridica delle imprese, ha portato a introdurre temperamenti alla doppia imposizione del reddito (società – soci) e, nel contempo, ha aperto la strada a discipline che attribuiscono rilevanza tributaria al gruppo di società. Il problema è quello di identificare le linee di tendenza del legislatore tributario italiano rispetto al fenomeno di gruppo, al fine di verificare, attraverso l’esame dei profili soggettivi e oggettivi della disciplina del consolidato fiscale, se l’istituto della tassazione dei gruppi risponde all’esigenza di riconoscere, sul piano fiscale, l’esistenza di aggregazioni composte da soggetti giuridicamente indipendenti, disciplinandone, per conseguenza, le modalità di concorso alla spesa pubblica. Chiarito che il gruppo di società non è soggetto di diritto comune nel nostro ordinamento giuridico, si pone il problema di stabilire se, in relazione alle caratteristiche del vigente sistema tributario italiano, ad una simile aggregazione di imprese societarie possa essere attribuita autonoma soggettività tributaria. La capacità contributiva colpita dal prelievo assume rilevanza, invece, nell’indagine tesa ad accertare la legittimità costituzionale della disciplina del consolidato fiscale. A tal fine, occorre verificare se i rapporti giuridico – economici intercorrenti tra i soggetti componenti il gruppo sono idonei a configurare una situazione unitaria e se la base imponibile consolidata è espressiva di una capacità contributiva di gruppo, ovvero se la disciplina del consolidato possa, al contrario, dirsi confermativa del modello d’imposizione sui risultati singolarmente determinati dalle singole società entrate, in virtù dell’opzione, nell’area di consolidamento. In particolare, attraverso l’analisi delle regole che informano la determinazione dell’imponibile di gruppo, occorre comprendere se, ed eventualmente in quale misura, il consolidato incide sui principi concernenti l’individuazione delle fattispecie imponibili, ovvero se rappresenta, più semplicemente, uno strumento di semplificazione dei meccanismi impositivi del gruppo. In questa ottica, dunque, ci si è interrogati sulla ratio delle norme che ammettono la compensazione degli utili e delle perdite infragruppo, derogando, così, al generale divieto di “compensazioni intersoggettive”; sul significato di quelle disposizioni che, disciplinando il trattamento fiscale dei “pagamenti infragruppo”, sottendono la possibilità di pattuire un corrispettivo per “compensare i vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti” alle società del consolidato; infine, sulle motivazioni all’origine della scelta di abolire il regime di neutralità delle operazioni infragruppo. Tutto questo, alla luce dell’evoluzione normativa in materia di tassazione di gruppo, di cui il consolidato fiscale rappresenta il punto di arrivo.
2010
978-88-8422-927-4
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