The model of relations between the civil authorities and citizens, within the existing constitutional framework, provides for a draft framework sensitive to the prior realization of the religious freedom (in the individual and aasociated way), necessarily preceded the protection of organized institutional forms of the spiritual needs. This in a perspective of support for the pluralistic vocation of the legal order and the centrality of the personalist principle, implying the guarantee of freedom of everyone in the procedures for creating the experience of faith. In contradiction to this reading of the constitutional rules, it seems to resist a vision of the fundamental principles on religious freedom unsuitable to the understanding of today's social complexity, to the extent that they focus attention towards the religious confessions and the political relationships created with some of them. This has produced an interpretation of the Constitution prone to a consideration of religious pluralism in reductive terms, essentially negating the need for the promotion of all spiritual experience and all the ideal guidelines, regardless of their being part of the institutionalized confessional group.

Il modello di relazioni tra i poteri civili e i consociati, nel vigente assetto costituzionale, contempla un progetto di disciplina del fenomeno religioso sensibile alla valorizzazione prioritaria della libertà di professione (individuale ed associata) di fede religiosa, necessariamente antecedente rispetto alla tutela delle forme istituzionali organizzate dei bisogni spirituali. Ciò in una prospettiva di favore per la vocazione pluralistica dell’ordinamento e di centralità del principio personalista, implicanti la garanzia della massima libertà di ognuno nelle modalità di realizzazione delle esperienze di fede. In contraddizione rispetto a tale lettura del dato costituzionale, sembra resistere una visione dei principi fondamentali in tema di libertà religiosa legata a schemi inadatti alla comprensione della complessità sociale odierna, nella misura in cui essi concentrano l’attenzione nei confronti delle confessioni religiose e dei rapporti politici eventualmente instauratisi con alcune di esse. Si è così prodotta una interpretazione della Carta costituzionale incline ad una considerazione del pluralismo religioso in termini riduttivi, sostanzialmente negante la necessità della promozione di tutte le esperienze spirituali e di tutti gli orientamenti ideali, a prescindere dal loro rappresentarsi nelle forme istituzionalizzate del gruppo confessionale.

Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: il modello costituzionale italiano alla prova

Parisi Marco
2016-01-01

Abstract

The model of relations between the civil authorities and citizens, within the existing constitutional framework, provides for a draft framework sensitive to the prior realization of the religious freedom (in the individual and aasociated way), necessarily preceded the protection of organized institutional forms of the spiritual needs. This in a perspective of support for the pluralistic vocation of the legal order and the centrality of the personalist principle, implying the guarantee of freedom of everyone in the procedures for creating the experience of faith. In contradiction to this reading of the constitutional rules, it seems to resist a vision of the fundamental principles on religious freedom unsuitable to the understanding of today's social complexity, to the extent that they focus attention towards the religious confessions and the political relationships created with some of them. This has produced an interpretation of the Constitution prone to a consideration of religious pluralism in reductive terms, essentially negating the need for the promotion of all spiritual experience and all the ideal guidelines, regardless of their being part of the institutionalized confessional group.
2016
978-88-8443-555-2
Il modello di relazioni tra i poteri civili e i consociati, nel vigente assetto costituzionale, contempla un progetto di disciplina del fenomeno religioso sensibile alla valorizzazione prioritaria della libertà di professione (individuale ed associata) di fede religiosa, necessariamente antecedente rispetto alla tutela delle forme istituzionali organizzate dei bisogni spirituali. Ciò in una prospettiva di favore per la vocazione pluralistica dell’ordinamento e di centralità del principio personalista, implicanti la garanzia della massima libertà di ognuno nelle modalità di realizzazione delle esperienze di fede. In contraddizione rispetto a tale lettura del dato costituzionale, sembra resistere una visione dei principi fondamentali in tema di libertà religiosa legata a schemi inadatti alla comprensione della complessità sociale odierna, nella misura in cui essi concentrano l’attenzione nei confronti delle confessioni religiose e dei rapporti politici eventualmente instauratisi con alcune di esse. Si è così prodotta una interpretazione della Carta costituzionale incline ad una considerazione del pluralismo religioso in termini riduttivi, sostanzialmente negante la necessità della promozione di tutte le esperienze spirituali e di tutti gli orientamenti ideali, a prescindere dal loro rappresentarsi nelle forme istituzionalizzate del gruppo confessionale.
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