La prova rappresenta da sempre l’anima di ogni processo: tutte le decisioni hanno come fondamento la prova e, per questo, essa si risolve in un mezzo capace di orientare il comportamento del giudice in una o in un’altra direzione. Diversamente da quanto si verificava nel sistema inquisitorio – ove si consentiva l’uso della c.d. prova legale -, il modello processuale attuale si caratterizza per la descrizione analitica delle regole del procedimento probatorio che vincolano l’attività del giudice alla conoscenza attraverso la prova. Il legislatore del 1988 ha, invero, coniato un sistema attraverso il quale ha delineato il metodo da seguire per giungere alla “decisione giusta” atto che sintetizza i principi contenuti nella Costituzione e che trovano la loro esaltazione nella fase dibattimentale ove la giurisdizione penale si consacra nel suo massimo livello e nella sua mirabile forza cognitiva. In questa fase processuale trovano attuazione anche la ricognizione, il confronto e gli esperimenti giudiziali: si tratta di tre mezzi di prova che implicano una situazione probatoria pregressa in relazione alla quale occorre dissipare qualche dubbio in ordine all’identità di una persona o di una cosa, in riferimento a circostanze tra loro antitetiche o, infine, in merito alle modalità di svolgimento di un determinato fatto. Ciò che accomuna i tre mezzi di prova è che essi si svolgono sotto la direzione del giudice, al quale offrono risultati direttamente utilizzabili per la determinazione del suo convincimento, e riservano alle parti un ruolo marginale potendo interloquire al sol fine di verificare che l’atto si svolga nel rispetto dei parametri legali.
Confronto, ricognizione ed esperimento giudiziale nella logica dei mezzi di prova
CECANESE, Gianfederico
2013-01-01
Abstract
La prova rappresenta da sempre l’anima di ogni processo: tutte le decisioni hanno come fondamento la prova e, per questo, essa si risolve in un mezzo capace di orientare il comportamento del giudice in una o in un’altra direzione. Diversamente da quanto si verificava nel sistema inquisitorio – ove si consentiva l’uso della c.d. prova legale -, il modello processuale attuale si caratterizza per la descrizione analitica delle regole del procedimento probatorio che vincolano l’attività del giudice alla conoscenza attraverso la prova. Il legislatore del 1988 ha, invero, coniato un sistema attraverso il quale ha delineato il metodo da seguire per giungere alla “decisione giusta” atto che sintetizza i principi contenuti nella Costituzione e che trovano la loro esaltazione nella fase dibattimentale ove la giurisdizione penale si consacra nel suo massimo livello e nella sua mirabile forza cognitiva. In questa fase processuale trovano attuazione anche la ricognizione, il confronto e gli esperimenti giudiziali: si tratta di tre mezzi di prova che implicano una situazione probatoria pregressa in relazione alla quale occorre dissipare qualche dubbio in ordine all’identità di una persona o di una cosa, in riferimento a circostanze tra loro antitetiche o, infine, in merito alle modalità di svolgimento di un determinato fatto. Ciò che accomuna i tre mezzi di prova è che essi si svolgono sotto la direzione del giudice, al quale offrono risultati direttamente utilizzabili per la determinazione del suo convincimento, e riservano alle parti un ruolo marginale potendo interloquire al sol fine di verificare che l’atto si svolga nel rispetto dei parametri legali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.