La valorizzazione del carattere unitario dell’attività investigativa ed il proposito di accrescere l’efficienza degli apparati inquirenti nella loro comune attività euristica, ha costituito costante preoccupazione per il legislatore al punto da generare una serie di interventi normativi finalizzati al coordinamento dell’attività di indagine e, progressivamente, innestati sull’originario assetto codicistico. Con il conio dell’art. 371 c.p.p., invero, si è “progettato” un coordinamento consensuale che si attua nei casi in cui più organi inquirenti espletano indagini collegate. Eppure, nel tempo, l’art. 371 c.p.p., da norma unica ed innovativa è divenuta secondaria e residuale perché la materia del coordinamento è stata scomposta in 3 sottosistemi funzionali: il primo ha per oggetto i reati di criminalità mafiosa e si esercita secondo i parametri indicati nell’art. 371 bis c.p.p.; il secondo riguarda i reati di grave allarme sociale o delitti di criminalità organizzata non mafiosi il cui coordinamento si attua con gli strumenti previsti dagli artt. 118 bis disp. att. e 372 c. 1 bis c.p.p.; il terzo opera, appunto, nei casi contemplati dall’art. 371 c.p.p. il cui coordinamento si concretizza nel rendere celeri, economiche ed efficienti le indagini attraverso il compimento di specifici atti come lo scambio di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. In Europa il coordinamento delle indagini tra le varie autorità nazionali degli Stati membri, si è attuato con la creazione di Eurojust avvenuto con la legge 14.3.2005, n. 41.

Le indagini collegate

CECANESE, Gianfederico
2008-01-01

Abstract

La valorizzazione del carattere unitario dell’attività investigativa ed il proposito di accrescere l’efficienza degli apparati inquirenti nella loro comune attività euristica, ha costituito costante preoccupazione per il legislatore al punto da generare una serie di interventi normativi finalizzati al coordinamento dell’attività di indagine e, progressivamente, innestati sull’originario assetto codicistico. Con il conio dell’art. 371 c.p.p., invero, si è “progettato” un coordinamento consensuale che si attua nei casi in cui più organi inquirenti espletano indagini collegate. Eppure, nel tempo, l’art. 371 c.p.p., da norma unica ed innovativa è divenuta secondaria e residuale perché la materia del coordinamento è stata scomposta in 3 sottosistemi funzionali: il primo ha per oggetto i reati di criminalità mafiosa e si esercita secondo i parametri indicati nell’art. 371 bis c.p.p.; il secondo riguarda i reati di grave allarme sociale o delitti di criminalità organizzata non mafiosi il cui coordinamento si attua con gli strumenti previsti dagli artt. 118 bis disp. att. e 372 c. 1 bis c.p.p.; il terzo opera, appunto, nei casi contemplati dall’art. 371 c.p.p. il cui coordinamento si concretizza nel rendere celeri, economiche ed efficienti le indagini attraverso il compimento di specifici atti come lo scambio di informazioni tra i diversi uffici del pubblico ministero. In Europa il coordinamento delle indagini tra le varie autorità nazionali degli Stati membri, si è attuato con la creazione di Eurojust avvenuto con la legge 14.3.2005, n. 41.
2008
978-88-598-0270-9
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