Le misure di prevenzione sono state disciplinate da numerose leggi che, anche se non completamente ben coordinate tra loro, hanno, di fatto, costituito un sistema rudimentale e sommario, le cui lacune vengono colmate con rinvii alle norme del codice di rito ovvero con l’applicazione analogica di istituti e regole del processo penale giustificate dalla, ormai, pacifica natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione. L’art. 10 comma 4 D.Lgs. 159/11, riprendendo quanto già prescritto dall’art. 4 comma 12 legge 1423/1956, prevede, invero, che, salvo quanto è stabilito dalla presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, “in quanto applicabili”, le norme del codice di procedura penale “riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”. Dunque, con il varo di tale norma, l’operatività delle regole generali del codice di procedura penale in tema di impugnazioni contro i provvedimenti in tema di misure di sicurezza, opera soltanto in modo residuale allorchè ricorra l’esigenza di colmare eventuali lacune della disciplina speciale: se non ricorre la possibilità di applicare l’art. 680 c.p.p. ed il rinvio in esso contenuto, si applicheranno i principi generali in tema di impugnazioni.
Il sistema delle impugnazioni
CECANESE, Gianfederico
2015-01-01
Abstract
Le misure di prevenzione sono state disciplinate da numerose leggi che, anche se non completamente ben coordinate tra loro, hanno, di fatto, costituito un sistema rudimentale e sommario, le cui lacune vengono colmate con rinvii alle norme del codice di rito ovvero con l’applicazione analogica di istituti e regole del processo penale giustificate dalla, ormai, pacifica natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione. L’art. 10 comma 4 D.Lgs. 159/11, riprendendo quanto già prescritto dall’art. 4 comma 12 legge 1423/1956, prevede, invero, che, salvo quanto è stabilito dalla presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, “in quanto applicabili”, le norme del codice di procedura penale “riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”. Dunque, con il varo di tale norma, l’operatività delle regole generali del codice di procedura penale in tema di impugnazioni contro i provvedimenti in tema di misure di sicurezza, opera soltanto in modo residuale allorchè ricorra l’esigenza di colmare eventuali lacune della disciplina speciale: se non ricorre la possibilità di applicare l’art. 680 c.p.p. ed il rinvio in esso contenuto, si applicheranno i principi generali in tema di impugnazioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.