Nell'istituto del “patteggiamento” si valorizza la volontà delle parti e la si considera predominante. Attraverso la manifestazione del consenso, invero, le parti rinunciano al contraddittorio ed il giudice non accerta la responsabilità di colui che opta per tale rito. Contraddittorio nella formazione della prova e accertamento della responsabilità, non sono, sinonimi: la formazione della prova secondo il metodo dialogico - garanzia rinunziabile dalle parti - è cosa ben diversa dall'accertamento della responsabilità, presupposto indefettibile della condanna, ed, in quanto tale, non rinunziabile. Vero è che la sentenza di patteggiamento produce gli stessi effetti della sentenza di condanna emessa a seguito del dibattimento ed avrà efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica autorità, quest’ultima, però, non può farsi vincolare dall’accertamento insito nel patteggiamento, ma, viceversa, dovrà verificare la colpevolezza del soggetto, compiendo, autonomamente, tutti gli accertamenti ulteriori in modo da garantire all’imputato la possibilità di difendersi visto che, nel patteggiamento ha rinunciato ad ogni prerogativa connessa al diritto di difesa. La sanzione disciplinare è, infatti, sanzione autonoma e non sanzione accessoria a quella penale, che è sanzione automatica.

Commento all’art. 2 L. 134/2003: i rapporti tra la sentenza che applica la pena e il giudizio disciplinare, in Patteggiamento allargato, Giuffrè , 2004

CECANESE, Gianfederico
2004-01-01

Abstract

Nell'istituto del “patteggiamento” si valorizza la volontà delle parti e la si considera predominante. Attraverso la manifestazione del consenso, invero, le parti rinunciano al contraddittorio ed il giudice non accerta la responsabilità di colui che opta per tale rito. Contraddittorio nella formazione della prova e accertamento della responsabilità, non sono, sinonimi: la formazione della prova secondo il metodo dialogico - garanzia rinunziabile dalle parti - è cosa ben diversa dall'accertamento della responsabilità, presupposto indefettibile della condanna, ed, in quanto tale, non rinunziabile. Vero è che la sentenza di patteggiamento produce gli stessi effetti della sentenza di condanna emessa a seguito del dibattimento ed avrà efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica autorità, quest’ultima, però, non può farsi vincolare dall’accertamento insito nel patteggiamento, ma, viceversa, dovrà verificare la colpevolezza del soggetto, compiendo, autonomamente, tutti gli accertamenti ulteriori in modo da garantire all’imputato la possibilità di difendersi visto che, nel patteggiamento ha rinunciato ad ogni prerogativa connessa al diritto di difesa. La sanzione disciplinare è, infatti, sanzione autonoma e non sanzione accessoria a quella penale, che è sanzione automatica.
2004
88-14-11002-6
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/52965
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact