Quando si affronta la questione relativa al ‘problema’ della prova del dolo si è soliti partire dalle considerazioni che , data l’appartenenza dell’oggetto da provare ad una dimensione (sì naturalistica) ma non materiale, il risultato dell’accertamento si presenta come necessariamente ‘mediato’: i mezzi di prova (e prima di essi i mezzi di ricerca della prova) selezionano e conoscono (non ovviamente il dolo, ma) i dati empirici disponibili in funzione della loro capacità di esprimere all’esterno un atteggiamento soggettivo di tipo doloso, attraverso la inevitabile mediazione delle c.d. massime di esperienza. Avendo il dolo (come la colpa) una funzione costitutiva della tipicità del fatto, dall’istruzione probatoria che si svolge sui “fatti che si riferiscono all’imputazione” (art. 187 c.p.p.) deve quindi emergere (innanzitutto) l’esistenza di un fatto commissivo doloso o di un fatto omissivo doloso e non semplicemente la ‘somma’ di un comportamento attivo od omissivo oggettivamente tipico e del dolo che lo accompagna. Dire che il dolo, dal punto di vista della descrizione normativa, ha una funzione conformativa del fatto (e del suo disvalore tipico), non significa naturalmente che il dolo (il suo oggetto) coincida con gli elementi che servono per la sua dimostrazione: il dolo ha un suo oggetto definito nella fattispecie astratta che preesiste alle specifiche modalità concrete attraverso le quali l’atteggiamento psicologico si manifesta nei singoli fatti e nelle quali dobbiamo cercarlo e riconoscerlo, per poter affermare che l’agente ha posto in essere proprio il fatto doloso previsto come tipico. Bisogna tuttavia diffidare delle metodologie probatorie basate su ‘indicatori sintomatici, che devono essere maneggiati con estrema cura, per evitare che attraverso la elaborazione di cataloghi chiusi (o tendenzialmente chiusi) di indicatori si perda di vista la necessità della loro differenziazione e della complessità alla quale ogni singolo processo rimanda, cedendo alla tentazione delle schematizzazioni oggettivizzanti. E’ invece necessario affidarsi alle virtù del contraddittorio sulle prove, utilizzando come guida la regola probatoria del ‘ragionevole dubbio’ sul dolo, cercando di capire dove (e come) tendenzialmente si può collocare la soglia della ragionevolezza di un dubbio probatoriamente rilevante rispetto a questo tipo di accertamento; così facendo si può forse riuscire a bilanciare la tendenziale libertà del giudice di prendere in considerazione qualsiasi elemento fattuale per il procedimento indiziario ovvero, al contrario per evitare che, si senta legittimato ad ignorare elementi pur presenti nel compendio probatorio, in considerazione della (ritenuta) pregnanza soggettiva del profilo oggettivo della tipicità, che esaurisce il discorso. Su queste basi è possibile provare, se non altro, ad proporre, esemplificativamente, una limitata schematizzazione riferita ad alcune situazioni ‘tipo’, che si presentano ricorrenti nella dimensione applicativa, per tentare di comprendere quando ed in che modo, ‘realmente’ si pone il problema di provare il dolo nel processo (in un determinato processo)
La prova del dolo
FIORE, Stefano
2010-01-01
Abstract
Quando si affronta la questione relativa al ‘problema’ della prova del dolo si è soliti partire dalle considerazioni che , data l’appartenenza dell’oggetto da provare ad una dimensione (sì naturalistica) ma non materiale, il risultato dell’accertamento si presenta come necessariamente ‘mediato’: i mezzi di prova (e prima di essi i mezzi di ricerca della prova) selezionano e conoscono (non ovviamente il dolo, ma) i dati empirici disponibili in funzione della loro capacità di esprimere all’esterno un atteggiamento soggettivo di tipo doloso, attraverso la inevitabile mediazione delle c.d. massime di esperienza. Avendo il dolo (come la colpa) una funzione costitutiva della tipicità del fatto, dall’istruzione probatoria che si svolge sui “fatti che si riferiscono all’imputazione” (art. 187 c.p.p.) deve quindi emergere (innanzitutto) l’esistenza di un fatto commissivo doloso o di un fatto omissivo doloso e non semplicemente la ‘somma’ di un comportamento attivo od omissivo oggettivamente tipico e del dolo che lo accompagna. Dire che il dolo, dal punto di vista della descrizione normativa, ha una funzione conformativa del fatto (e del suo disvalore tipico), non significa naturalmente che il dolo (il suo oggetto) coincida con gli elementi che servono per la sua dimostrazione: il dolo ha un suo oggetto definito nella fattispecie astratta che preesiste alle specifiche modalità concrete attraverso le quali l’atteggiamento psicologico si manifesta nei singoli fatti e nelle quali dobbiamo cercarlo e riconoscerlo, per poter affermare che l’agente ha posto in essere proprio il fatto doloso previsto come tipico. Bisogna tuttavia diffidare delle metodologie probatorie basate su ‘indicatori sintomatici, che devono essere maneggiati con estrema cura, per evitare che attraverso la elaborazione di cataloghi chiusi (o tendenzialmente chiusi) di indicatori si perda di vista la necessità della loro differenziazione e della complessità alla quale ogni singolo processo rimanda, cedendo alla tentazione delle schematizzazioni oggettivizzanti. E’ invece necessario affidarsi alle virtù del contraddittorio sulle prove, utilizzando come guida la regola probatoria del ‘ragionevole dubbio’ sul dolo, cercando di capire dove (e come) tendenzialmente si può collocare la soglia della ragionevolezza di un dubbio probatoriamente rilevante rispetto a questo tipo di accertamento; così facendo si può forse riuscire a bilanciare la tendenziale libertà del giudice di prendere in considerazione qualsiasi elemento fattuale per il procedimento indiziario ovvero, al contrario per evitare che, si senta legittimato ad ignorare elementi pur presenti nel compendio probatorio, in considerazione della (ritenuta) pregnanza soggettiva del profilo oggettivo della tipicità, che esaurisce il discorso. Su queste basi è possibile provare, se non altro, ad proporre, esemplificativamente, una limitata schematizzazione riferita ad alcune situazioni ‘tipo’, che si presentano ricorrenti nella dimensione applicativa, per tentare di comprendere quando ed in che modo, ‘realmente’ si pone il problema di provare il dolo nel processo (in un determinato processo)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.