Il contributo evidenzia come con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e cibernetiche, prende corpo un’assiologia dei beni immateriali (o dematerializzati) che si appella alle più intense forme di tutela accordate dal diritto delle pene. Il danneggiamento informatico si risolve in forme di aggressione tali da impedire il regolare funzionamento, anche se soltanto parziale, della componente ‘fisica’ del computer (hardware), ovvero delle sue componenti 'logiche' (software). Oggetto della tutela sono i beni aventi specificamente carattere informatico, sebbene la disposizione sottolinei la natura informatica degli stessi soltanto nella rubrica dell’articolo. Se lo spettro della tutela è incentrato sulla integrità delle informazioni e dei sistemi informatici, sullo sfondo si coglie anche il presidio delle relazioni di proprietà e di godimento da parte del titolare dei beni, senza trascurare la rilevanza come oggetti giuridici anche dell’ordine pubblico e con esso degli interessi pubblici – collettivi che discendono dalla messa a repentaglio dei sistemi informatici a causa di gravi episodi di sabotaggio. La fattispecie è impalcata sul danno e risulta caratterizzata da una particolare compenetrazione tra condotta ed evento, che possono giungere a confondersi tra loro. Il taglio casistico della tecnica descrittiva non è immune da incertezze esegetiche, legate alla possibile sovrapposizione tra le diverse modalità di realizzazione della condotta e dell’evento.

Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

ABBAGNANO TRIONE, Andrea
2010-01-01

Abstract

Il contributo evidenzia come con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e cibernetiche, prende corpo un’assiologia dei beni immateriali (o dematerializzati) che si appella alle più intense forme di tutela accordate dal diritto delle pene. Il danneggiamento informatico si risolve in forme di aggressione tali da impedire il regolare funzionamento, anche se soltanto parziale, della componente ‘fisica’ del computer (hardware), ovvero delle sue componenti 'logiche' (software). Oggetto della tutela sono i beni aventi specificamente carattere informatico, sebbene la disposizione sottolinei la natura informatica degli stessi soltanto nella rubrica dell’articolo. Se lo spettro della tutela è incentrato sulla integrità delle informazioni e dei sistemi informatici, sullo sfondo si coglie anche il presidio delle relazioni di proprietà e di godimento da parte del titolare dei beni, senza trascurare la rilevanza come oggetti giuridici anche dell’ordine pubblico e con esso degli interessi pubblici – collettivi che discendono dalla messa a repentaglio dei sistemi informatici a causa di gravi episodi di sabotaggio. La fattispecie è impalcata sul danno e risulta caratterizzata da una particolare compenetrazione tra condotta ed evento, che possono giungere a confondersi tra loro. Il taglio casistico della tecnica descrittiva non è immune da incertezze esegetiche, legate alla possibile sovrapposizione tra le diverse modalità di realizzazione della condotta e dell’evento.
2010
978-88-598-0516-8
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