Il presente lavoro (inserito nel volume Studi per Domenico Rubino, collana «I Maestri italiani del diritto civile») mira a mettere in evidenza la perdurante attualità dell'apporto scientifico di uno dei principali studiosi italiani dei primi anni del Novecento in relazione alla tematica del perimento del bene nella compravendita. Tale fenomeno rappresenta, difatti, un argomento nei riguardi del quale Domenico Rubino ha manifestato, nel volgere del tempo, una sempre piú vasta e attenta riflessione. L'analisi è svolta sia sul piano strutturale che funzionale. Con riguardo all'aspetto strutturale si pone in luce come il perimento del bene possa essere, in primo luogo, totale o parziale; comportare una impossibilità assoluta o anche relativa della prestazione dovuta; essere ingenerato da un vicenda che influisce “materialmente” sulla cosa o, al contrario, ne modifica il solo “valore o stato giuridico”; operare durante la conclusione del contratto ovvero in un momento cronologicamente successivo, nella fase di esecuzione negoziale. Diversamente, nella prospettiva teleologica-funzionale, l'attenzione è piú che mai rivolta «a una sana valutazione degli interessi sostanziali in conflitto», giacché, soltanto da una loro analisi e composizione, il giurista è in grado di pervenire alla soluzione del concreto problema. In particolare, con riguardo alla fattispecie in esame, stabilire su quale delle parti, nel richiamato contratto a prestazioni corrispettive, incomba il rischio del fortuito perimento del bene dovuto e se, in ipotesi di sopravvenuta impossibilità liberatoria per il perimento della cosa, la parte liberata conservi o perda il diritto alla controprestazione. L'analisi della problematica ha inizio con un preliminare e attento esame di due nozioni strettamente connesse: il «perimento» e il «rischio». Si passa, di poi, ad analizzare, tra codice abrogato e attuale silenzio legislativo, la cosa totalmente o parzialmente perita e la sua alienazione; ciò tenendo nel dovuto conto l'invalidità del sinallagma negoziale, l'eventuale culpa in contrahendo del venditore e lo scioglimento «retroattivo» per volontà unilaterale di parte. Il problema della sopportazione del rischio nella compravendita (collocandosi solo per la fase cronologica in cui delle due obbligazioni del venditore - procurare al compratore l'acquisto del diritto e consegnare la cosa - almeno una non sia stata ancora adempiuta) impone di volgere la riflessione alle obbligazioni del venditore e, in specie, a quella «attribuzione patrimoniale fondamentale»: il trasferimento del diritto. Allo stesso tempo, analizzata è anche l'obbligazione del compratore che entra nel sinallagma contrattuale: quella di pagare il prezzo (attribuzione pecuniaria). Ripercorrere, assieme a Rubino, la distinzione tra “vendita immediatamente traslativa” e “vendita obbligatoria” del diritto, consente di far luce sulle soluzioni legislative adottate per le parti (compratore e venditore) dinanzi al sopraggiunto perimento del bene: se l'effetto reale si è immediatamente prodotto, il rischio del perimento graverà sul proprietario-compratore; viceversa, se l'alienazione ha effetti obbligatori e l'effetto traslativo non si produce immediatamente, perché presuppone l'adempimento di una prestazione di volta in volta mutevole (come nelle ipotesi di vendita di genere, alternativa, di cosa altrui, di cosa futura), il rischio sarà sopportato dal venditore. Ma la prospettazione cosí sommariamente delineata necessita di ulteriori specificazioni e chiarimenti. Cosí, per la compravendita con efficacia reale e la massima “res perit domino” («regola», non eccezione); o, ancora, per la compravendita obbligatoria e il principio del “casum sentit debitor” (l'art. 1463 c.c. ed il rischio del perimento del bene gravante sul venditore, debitore dell'obbligazione; le sue “modalità” di sopportazione da parte del venditore in talune fattispecie di vendita obbligatoria). L'analisi della tematica in oggetto (ampiamente dibattuta nelle diverse epoche e nei vari ordinamenti giuridici, nonché intrecciata con le piú ampie questioni inerenti al fenomeno della circolazione dei beni) consente, da un lato, di far luce sull'impostazione di tale autorevo-le dottrina, dall'altro, di individuarne un séguito nelle diverse appli-cazioni inerenti la determinazione del carico del rischio nelle variegate fattispecie di vendita segnalate. Risvolti pratici che segnano il percorso di un uomo e di un giurista che da «tecnico del diritto» resta sensibile all'avvertita «esigenza di semplificazione» dinanzi alla complessità del dato quotidiano.
La sopportazione del rischio del perimento del bene nella compravendita
TULLIO, Loredana
2009-01-01
Abstract
Il presente lavoro (inserito nel volume Studi per Domenico Rubino, collana «I Maestri italiani del diritto civile») mira a mettere in evidenza la perdurante attualità dell'apporto scientifico di uno dei principali studiosi italiani dei primi anni del Novecento in relazione alla tematica del perimento del bene nella compravendita. Tale fenomeno rappresenta, difatti, un argomento nei riguardi del quale Domenico Rubino ha manifestato, nel volgere del tempo, una sempre piú vasta e attenta riflessione. L'analisi è svolta sia sul piano strutturale che funzionale. Con riguardo all'aspetto strutturale si pone in luce come il perimento del bene possa essere, in primo luogo, totale o parziale; comportare una impossibilità assoluta o anche relativa della prestazione dovuta; essere ingenerato da un vicenda che influisce “materialmente” sulla cosa o, al contrario, ne modifica il solo “valore o stato giuridico”; operare durante la conclusione del contratto ovvero in un momento cronologicamente successivo, nella fase di esecuzione negoziale. Diversamente, nella prospettiva teleologica-funzionale, l'attenzione è piú che mai rivolta «a una sana valutazione degli interessi sostanziali in conflitto», giacché, soltanto da una loro analisi e composizione, il giurista è in grado di pervenire alla soluzione del concreto problema. In particolare, con riguardo alla fattispecie in esame, stabilire su quale delle parti, nel richiamato contratto a prestazioni corrispettive, incomba il rischio del fortuito perimento del bene dovuto e se, in ipotesi di sopravvenuta impossibilità liberatoria per il perimento della cosa, la parte liberata conservi o perda il diritto alla controprestazione. L'analisi della problematica ha inizio con un preliminare e attento esame di due nozioni strettamente connesse: il «perimento» e il «rischio». Si passa, di poi, ad analizzare, tra codice abrogato e attuale silenzio legislativo, la cosa totalmente o parzialmente perita e la sua alienazione; ciò tenendo nel dovuto conto l'invalidità del sinallagma negoziale, l'eventuale culpa in contrahendo del venditore e lo scioglimento «retroattivo» per volontà unilaterale di parte. Il problema della sopportazione del rischio nella compravendita (collocandosi solo per la fase cronologica in cui delle due obbligazioni del venditore - procurare al compratore l'acquisto del diritto e consegnare la cosa - almeno una non sia stata ancora adempiuta) impone di volgere la riflessione alle obbligazioni del venditore e, in specie, a quella «attribuzione patrimoniale fondamentale»: il trasferimento del diritto. Allo stesso tempo, analizzata è anche l'obbligazione del compratore che entra nel sinallagma contrattuale: quella di pagare il prezzo (attribuzione pecuniaria). Ripercorrere, assieme a Rubino, la distinzione tra “vendita immediatamente traslativa” e “vendita obbligatoria” del diritto, consente di far luce sulle soluzioni legislative adottate per le parti (compratore e venditore) dinanzi al sopraggiunto perimento del bene: se l'effetto reale si è immediatamente prodotto, il rischio del perimento graverà sul proprietario-compratore; viceversa, se l'alienazione ha effetti obbligatori e l'effetto traslativo non si produce immediatamente, perché presuppone l'adempimento di una prestazione di volta in volta mutevole (come nelle ipotesi di vendita di genere, alternativa, di cosa altrui, di cosa futura), il rischio sarà sopportato dal venditore. Ma la prospettazione cosí sommariamente delineata necessita di ulteriori specificazioni e chiarimenti. Cosí, per la compravendita con efficacia reale e la massima “res perit domino” («regola», non eccezione); o, ancora, per la compravendita obbligatoria e il principio del “casum sentit debitor” (l'art. 1463 c.c. ed il rischio del perimento del bene gravante sul venditore, debitore dell'obbligazione; le sue “modalità” di sopportazione da parte del venditore in talune fattispecie di vendita obbligatoria). L'analisi della tematica in oggetto (ampiamente dibattuta nelle diverse epoche e nei vari ordinamenti giuridici, nonché intrecciata con le piú ampie questioni inerenti al fenomeno della circolazione dei beni) consente, da un lato, di far luce sull'impostazione di tale autorevo-le dottrina, dall'altro, di individuarne un séguito nelle diverse appli-cazioni inerenti la determinazione del carico del rischio nelle variegate fattispecie di vendita segnalate. Risvolti pratici che segnano il percorso di un uomo e di un giurista che da «tecnico del diritto» resta sensibile all'avvertita «esigenza di semplificazione» dinanzi alla complessità del dato quotidiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.