Il contributo - dopo aver operato brevi richiami alla nozione giuridica di ambiente e una ricognizione delle disposizioni normative nazionali (in particolare, l. n. 349 del 1986) e comunitarie (Libro Verde, Convenzione di Lugano, Libro Bianco) sulla responsabilita' per i danni a esso cagionati - affronta i problemi relativi al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2004/35/Ce <<sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale>> che, per la prima volta, pone la questione della responsabilita' da danno ambientale sotto il profilo della prevenzione e non solo in termini di riparazione. Disciplina due fattispecie produttive di danno ambientale, che differiscono tra loro per l'oggetto della tutela, per i caratteri dell'attivita' produttiva del danno e per i criteri d'imputazione soggettiva (di natura oggettiva o per colpa):il danno causato e oggettivamente attribuito alle attivita' professionali individuate come potenzialmente pericolose e quello colpevolmente causato da attivita' non potenzialmente pericolose. La direttiva ha il merito di aver dato rilievo anche all'individuazione della <<minaccia imminente di tale danno>> (il <<rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo>>) e alle misure per prevenirlo.

Ambiente e responsabilità civile: la direttiva 2004/35/CE nell'ordinamento italiano

GIOVA, Stefania
2005-01-01

Abstract

Il contributo - dopo aver operato brevi richiami alla nozione giuridica di ambiente e una ricognizione delle disposizioni normative nazionali (in particolare, l. n. 349 del 1986) e comunitarie (Libro Verde, Convenzione di Lugano, Libro Bianco) sulla responsabilita' per i danni a esso cagionati - affronta i problemi relativi al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2004/35/Ce <> che, per la prima volta, pone la questione della responsabilita' da danno ambientale sotto il profilo della prevenzione e non solo in termini di riparazione. Disciplina due fattispecie produttive di danno ambientale, che differiscono tra loro per l'oggetto della tutela, per i caratteri dell'attivita' produttiva del danno e per i criteri d'imputazione soggettiva (di natura oggettiva o per colpa):il danno causato e oggettivamente attribuito alle attivita' professionali individuate come potenzialmente pericolose e quello colpevolmente causato da attivita' non potenzialmente pericolose. La direttiva ha il merito di aver dato rilievo anche all'individuazione della <> (il <>) e alle misure per prevenirlo.
2005
88-495-1181-7
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