La introduzione nel codice penale, all’art. 603 bis, del delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (D.L 13 agosto 2011 n. 138 - conv. Legge n. 148 del 14/9/2011) ha come finalità quella di colmare la lacuna che, nella forma di una rilevante inadeguatezza delle preesistenti, possibili risposte, il sistema penale presentava in corrispondenza di una recrudescente fenomenologia criminale connessa al mercato del lavoro illegale. Tuttavia, l’innesto della nuova fattispecie nella ‘vecchia’ sistematica del codice Rocco ed una tecnica legislativa non sempre inappuntabile sembrano condizionare la potenzialità della norma, che, magari in attesa delle stabilizzazioni applicazione giurisprudenziale, presenta in diversi snodi descrittivi criticità interpretative non marginali.
(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
FIORE, Stefano
2014-01-01
Abstract
La introduzione nel codice penale, all’art. 603 bis, del delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (D.L 13 agosto 2011 n. 138 - conv. Legge n. 148 del 14/9/2011) ha come finalità quella di colmare la lacuna che, nella forma di una rilevante inadeguatezza delle preesistenti, possibili risposte, il sistema penale presentava in corrispondenza di una recrudescente fenomenologia criminale connessa al mercato del lavoro illegale. Tuttavia, l’innesto della nuova fattispecie nella ‘vecchia’ sistematica del codice Rocco ed una tecnica legislativa non sempre inappuntabile sembrano condizionare la potenzialità della norma, che, magari in attesa delle stabilizzazioni applicazione giurisprudenziale, presenta in diversi snodi descrittivi criticità interpretative non marginali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.