Anche se era già previsto dalla Costituzione federale, il principio di parità tra i coniugi è stato pienamente attuato nel diritto di famiglia svizzero soltanto con la riforma del 1984. Tuttavia residua un’area di preminenza del marito per quanto riguarda il cognome dei coniugi e dei figli. Come regola generale i coniugi assumono il cognome del marito, anche se la moglie può conservare il proprio anteponendolo a quello coniugale e, soprattutto, possono scegliere il cognome originario della sposa come cognome familiare. Sul tema si sono pronunziati il Tribunale Federale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sono state avanzate proposte legislative volte a contemperare il principio di eguaglianza con il principio di unità familiare.
Titolo: | Familienname e principi costituzionali nel diritto svizzero |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Abstract: | Anche se era già previsto dalla Costituzione federale, il principio di parità tra i coniugi è stato pienamente attuato nel diritto di famiglia svizzero soltanto con la riforma del 1984. Tuttavia residua un’area di preminenza del marito per quanto riguarda il cognome dei coniugi e dei figli. Come regola generale i coniugi assumono il cognome del marito, anche se la moglie può conservare il proprio anteponendolo a quello coniugale e, soprattutto, possono scegliere il cognome originario della sposa come cognome familiare. Sul tema si sono pronunziati il Tribunale Federale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sono state avanzate proposte legislative volte a contemperare il principio di eguaglianza con il principio di unità familiare. Although it had already been provided by the Federal Constitution, the principle of equality between spouses was fully implemented in the Swiss family law only with the reform of 1984. However, a preeminent position of the husband remains as regards the family name of spouses and children. As a general rule, spouses take the husband's family name, even though the wife can keep hers putting it before the husband's family name and, above all, they can choose the original family name of the bride as their family name. The Federal Court and the European Court of Human Rights have pronounced on this issue and some legislative proposals have been put forward in order to reconcile the principle of equality and the principle of family unity. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/12168 |
ISBN: | 88-495-1211-2 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |