Anche se era già previsto dalla Costituzione federale, il principio di parità tra i coniugi è stato pienamente attuato nel diritto di famiglia svizzero soltanto con la riforma del 1984. Tuttavia residua un’area di preminenza del marito per quanto riguarda il cognome dei coniugi e dei figli. Come regola generale i coniugi assumono il cognome del marito, anche se la moglie può conservare il proprio anteponendolo a quello coniugale e, soprattutto, possono scegliere il cognome originario della sposa come cognome familiare. Sul tema si sono pronunziati il Tribunale Federale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sono state avanzate proposte legislative volte a contemperare il principio di eguaglianza con il principio di unità familiare.
Familienname e principi costituzionali nel diritto svizzero
VARANESE, Giovanni
2006-01-01
Abstract
Anche se era già previsto dalla Costituzione federale, il principio di parità tra i coniugi è stato pienamente attuato nel diritto di famiglia svizzero soltanto con la riforma del 1984. Tuttavia residua un’area di preminenza del marito per quanto riguarda il cognome dei coniugi e dei figli. Come regola generale i coniugi assumono il cognome del marito, anche se la moglie può conservare il proprio anteponendolo a quello coniugale e, soprattutto, possono scegliere il cognome originario della sposa come cognome familiare. Sul tema si sono pronunziati il Tribunale Federale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e sono state avanzate proposte legislative volte a contemperare il principio di eguaglianza con il principio di unità familiare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.