L’art. 9 CEDU tutela la libertà religiosa, garantendo ad ognuno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di pensiero costituisce la premessa, perché significa libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione. A fronte di ciò sta l’esigenza che l’ordinamento si astenga da qualsiasi pressione non toccando il momento della formazione del pensiero e della scelta della credenza in materia religiosa. In questo senso, i limiti all’esercizio della libertà religiosa, stabiliti dall’art. 9 CEDU, sono previsti a tutela di valori ritenuti inderogabili come l’ordine pubblico, la sanità pubblica, la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui.
Affermazione di principi in materia religiosa nella giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo
Parisi Marco
2011-01-01
Abstract
L’art. 9 CEDU tutela la libertà religiosa, garantendo ad ognuno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di pensiero costituisce la premessa, perché significa libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione. A fronte di ciò sta l’esigenza che l’ordinamento si astenga da qualsiasi pressione non toccando il momento della formazione del pensiero e della scelta della credenza in materia religiosa. In questo senso, i limiti all’esercizio della libertà religiosa, stabiliti dall’art. 9 CEDU, sono previsti a tutela di valori ritenuti inderogabili come l’ordine pubblico, la sanità pubblica, la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.