L’art. 9 CEDU tutela la libertà religiosa, garantendo ad ognuno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di pensiero costituisce la premessa, perché significa libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione. A fronte di ciò sta l’esigenza che l’ordinamento si astenga da qualsiasi pressione non toccando il momento della formazione del pensiero e della scelta della credenza in materia religiosa. In questo senso, i limiti all’esercizio della libertà religiosa, stabiliti dall’art. 9 CEDU, sono previsti a tutela di valori ritenuti inderogabili come l’ordine pubblico, la sanità pubblica, la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui.
Titolo: | Affermazione di principi in materia religiosa nella giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo |
Autori: | PARISI, Marco (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11695/12141 |
ISBN: | 978-88-97569-03-9 |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |