Dopo aver rilevato come anche nell’ordinamento giuridico italiano l’evoluzione del tema della responsabilità del produttore abbia seguito il percorso descritto con la formula “trespass from negligence to strict liability”, l’A. denuncia come le disposizione contenute nel DPR n. 224/1988 attuativo della Direttiva 85/374/Cee, che hanno introdotto un sistema di imputazione tendenzialmente oggettiva della responsabilità per danno da prodotti, si rivelino ispirate ad una logica economicistica e risultino inadeguate alla tutela di interessi di natura esistenziale (quali la vita, l’integrità fisica, la salute). La tutela della persona, infatti, richiede non interventi ex post ma ex ante, che prevengano il rischio ed il pericolo di danno; e, dunque, interventi di governo e di monitoraggio dell’attività produttiva, affidati a strumenti di diritto pubblico. Di tale esigenza sembra essersi avveduto il legislatore comunitario che, con la Direttiva in materia di sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) e con il Regolamento sulla sicurezza dei prodotti alimentari n. 178/2002/C, impone alle imprese specifici obblighi di condotta nella fase di produzione e di commercializzazione ed affida all’Autorità pubblica il potere di vigilare, di prescrivere correzioni, di irrogare sanzioni. Il declino della prospettiva privatistica in favore di quella pubblicistica potrebbe essere attenuato – propone l’A. - soltanto con l’introduzione di un adeguato sistema di azioni di classe e con l’attribuzione allo strumento risarcitorio di una funzione non soltanto compensativa ma anche afflittiva e deterrente.

LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA ALIMENTARE

PALMIERI, Antonio
2008-01-01

Abstract

Dopo aver rilevato come anche nell’ordinamento giuridico italiano l’evoluzione del tema della responsabilità del produttore abbia seguito il percorso descritto con la formula “trespass from negligence to strict liability”, l’A. denuncia come le disposizione contenute nel DPR n. 224/1988 attuativo della Direttiva 85/374/Cee, che hanno introdotto un sistema di imputazione tendenzialmente oggettiva della responsabilità per danno da prodotti, si rivelino ispirate ad una logica economicistica e risultino inadeguate alla tutela di interessi di natura esistenziale (quali la vita, l’integrità fisica, la salute). La tutela della persona, infatti, richiede non interventi ex post ma ex ante, che prevengano il rischio ed il pericolo di danno; e, dunque, interventi di governo e di monitoraggio dell’attività produttiva, affidati a strumenti di diritto pubblico. Di tale esigenza sembra essersi avveduto il legislatore comunitario che, con la Direttiva in materia di sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) e con il Regolamento sulla sicurezza dei prodotti alimentari n. 178/2002/C, impone alle imprese specifici obblighi di condotta nella fase di produzione e di commercializzazione ed affida all’Autorità pubblica il potere di vigilare, di prescrivere correzioni, di irrogare sanzioni. Il declino della prospettiva privatistica in favore di quella pubblicistica potrebbe essere attenuato – propone l’A. - soltanto con l’introduzione di un adeguato sistema di azioni di classe e con l’attribuzione allo strumento risarcitorio di una funzione non soltanto compensativa ma anche afflittiva e deterrente.
2008
978-88-464-9226-5
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