La partecipazione ad un gruppo criminale organizzato è uno dei reati che, ove presenti il carattere della trans nazionalità, determina l’applicazione degli strumenti previsti dalla Convezione ONU di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, comportando dunque un obbligo di penalizzazione a carico degli stati aderenti alla Convenzione. La legge di ratifica n. 146/2006 non ha tuttavia sul punto avuto bisogno di introdurre nuove specifiche incriminazioni, essendo presenti, da tempo, nel nostro ordinamento molteplici fattispecie associative, che consentivano di ‘coprire’ l’intera latitudine degli obblighi di penalizzazione previsti e dunque di consentire l’attivazione degli strumenti convenzionali. Nondimeno, l’analisi delle disposizioni convenzionali appare utile per una riconsiderazione interpretativa delle norme interne coinvolte, da tempo sottoposte a notevoli tensioni applicative. La definizione di ‘gruppo criminale organizzato’ e la descrizione delle condotte ritenute rilevanti quali forme di ‘partecipazione’ , contenute nella Convenzione offrono invero una interessante guida alla rilettura di alcune delle questioni più rilevanti e degli aspetti più critici della interpretazione/applicazione delle fattispecie associative interne (ed in particolare, ovviamente, dell’art. 416 bis c.p.) ed aumentano in rammarico per l’ennesima occasione mancata di un intervento legislativo di ristrutturazione della complessa materia.

Partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

FIORE, Stefano
2007-01-01

Abstract

La partecipazione ad un gruppo criminale organizzato è uno dei reati che, ove presenti il carattere della trans nazionalità, determina l’applicazione degli strumenti previsti dalla Convezione ONU di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, comportando dunque un obbligo di penalizzazione a carico degli stati aderenti alla Convenzione. La legge di ratifica n. 146/2006 non ha tuttavia sul punto avuto bisogno di introdurre nuove specifiche incriminazioni, essendo presenti, da tempo, nel nostro ordinamento molteplici fattispecie associative, che consentivano di ‘coprire’ l’intera latitudine degli obblighi di penalizzazione previsti e dunque di consentire l’attivazione degli strumenti convenzionali. Nondimeno, l’analisi delle disposizioni convenzionali appare utile per una riconsiderazione interpretativa delle norme interne coinvolte, da tempo sottoposte a notevoli tensioni applicative. La definizione di ‘gruppo criminale organizzato’ e la descrizione delle condotte ritenute rilevanti quali forme di ‘partecipazione’ , contenute nella Convenzione offrono invero una interessante guida alla rilettura di alcune delle questioni più rilevanti e degli aspetti più critici della interpretazione/applicazione delle fattispecie associative interne (ed in particolare, ovviamente, dell’art. 416 bis c.p.) ed aumentano in rammarico per l’ennesima occasione mancata di un intervento legislativo di ristrutturazione della complessa materia.
2007
978-88-217-2548-7
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