Il contratto di mandato, al pari di altre fattispecie negoziali utilizzabili per il soddisfacimento di interessi altrui, si presta alla realizzazione di interessi diversi da quelli del mandante, ai quali normalmente si ispira, in via esclusiva, lo schema tipico dell’art. 1703 c.c. La clausola che riconosca rilevanza all’interesse altrui nel mandato è ammessa e regolata, quanto ad effetti, dall’art. 1723, comma 2, c.c. Essa implica, in estrema sintesi, che la gestione dell’affare, comunque attuata per conto del mandante, soddisfa non soltanto, come di regola, l’interesse di quest’ultimo, ma, allo stesso tempo, l’interesse ulteriore che il mandante abbia inteso realizzare con il conferimento dell’incarico. Sul piano degli effetti, il mandato nell’interesse altrui resta contrassegnato da eccezionali doti di stabilità e resistenza rispetto alle ordinarie cause estintive del tipo di riferimento: non si estingue, infatti, né per revoca del mandante, né per morte o sopravvenuta incapacità di quest’ultimo. In particolare, l’irrevocabilità del mandato, che opera soltanto in difetto di diversa statuizione o in mancanza di giusta causa, si traduce nell’assoluta inidoneità della revoca a determinare l’estinzione delle obbligazioni scaturite dal contratto. Ma, la singolarità della disciplina si coglie soprattutto con riguardo al mandato conferito nell’interesse di un terzo, poiché, in tal caso, la persistenza delle obbligazioni contrattuali non trova riscontro nell’esplicito riconoscimento di un diritto del terzo a pretendere la prestazione dovuta dal mandatario.

Clausola nell’interesse altrui nel contratto di mandato

nuzzo
2019-01-01

Abstract

Il contratto di mandato, al pari di altre fattispecie negoziali utilizzabili per il soddisfacimento di interessi altrui, si presta alla realizzazione di interessi diversi da quelli del mandante, ai quali normalmente si ispira, in via esclusiva, lo schema tipico dell’art. 1703 c.c. La clausola che riconosca rilevanza all’interesse altrui nel mandato è ammessa e regolata, quanto ad effetti, dall’art. 1723, comma 2, c.c. Essa implica, in estrema sintesi, che la gestione dell’affare, comunque attuata per conto del mandante, soddisfa non soltanto, come di regola, l’interesse di quest’ultimo, ma, allo stesso tempo, l’interesse ulteriore che il mandante abbia inteso realizzare con il conferimento dell’incarico. Sul piano degli effetti, il mandato nell’interesse altrui resta contrassegnato da eccezionali doti di stabilità e resistenza rispetto alle ordinarie cause estintive del tipo di riferimento: non si estingue, infatti, né per revoca del mandante, né per morte o sopravvenuta incapacità di quest’ultimo. In particolare, l’irrevocabilità del mandato, che opera soltanto in difetto di diversa statuizione o in mancanza di giusta causa, si traduce nell’assoluta inidoneità della revoca a determinare l’estinzione delle obbligazioni scaturite dal contratto. Ma, la singolarità della disciplina si coglie soprattutto con riguardo al mandato conferito nell’interesse di un terzo, poiché, in tal caso, la persistenza delle obbligazioni contrattuali non trova riscontro nell’esplicito riconoscimento di un diritto del terzo a pretendere la prestazione dovuta dal mandatario.
2019
8859821363
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