La ricca elaborazione,sia dottrinale che giurisprudenziale dell’art. 317 c.p., proporzionale alla vastità della casistica reale di riferimento, non si può dire che sia riuscita a risolvere in maniera davvero condivisa tutti i numerosi e non secondari aspetti interpretativi che, non a caso, continuano a riproporsi all’attenzione tanto dei giudici quanto della scienza penale. Ciò dipende in primo luogo dal fatto che a struttura tipica della concussione si caratterizza per l’affiancamento di elementi costituivi maggiormente ‘determinati’ (costringere; dare; denaro) con altri ad essi alternativi, dotati di medesimo valore tipizzante, ma molto più labili sul piano descrittivo (indurre, promettere, altra utilità). Se è evidente l’intenzione del legislatore di consentire in questo modo un’applicazione a vasto raggio della fattispecie, confini di incriminazione così ampi, da un lato pongono il problema della interpretazione degli elementi descrittivamente ‘deboli’ (basti pensare alla concussione ‘per induzione’, ampliata per via giurisprudenziale fino a ricomprendere forme di condizionamento ‘ambientale’); dall’altro rendono incerti e contesi anche i confini ‘esterni’, in particolare quelli che separano la concussione delle ipotesi corruttive. Particolarmente necessaria, dunque, un’analisi accurata dei singoli elementi costitutivi, correlata con la fenomenologia reale e adeguatamente collocata nel quadro sistematico di riferimento, costruito attorno al (complesso) bene giuridico, rifuggendo facili, ma devianti, approcci plurioffensivi.

Concussione

FIORE, Stefano
2004-01-01

Abstract

La ricca elaborazione,sia dottrinale che giurisprudenziale dell’art. 317 c.p., proporzionale alla vastità della casistica reale di riferimento, non si può dire che sia riuscita a risolvere in maniera davvero condivisa tutti i numerosi e non secondari aspetti interpretativi che, non a caso, continuano a riproporsi all’attenzione tanto dei giudici quanto della scienza penale. Ciò dipende in primo luogo dal fatto che a struttura tipica della concussione si caratterizza per l’affiancamento di elementi costituivi maggiormente ‘determinati’ (costringere; dare; denaro) con altri ad essi alternativi, dotati di medesimo valore tipizzante, ma molto più labili sul piano descrittivo (indurre, promettere, altra utilità). Se è evidente l’intenzione del legislatore di consentire in questo modo un’applicazione a vasto raggio della fattispecie, confini di incriminazione così ampi, da un lato pongono il problema della interpretazione degli elementi descrittivamente ‘deboli’ (basti pensare alla concussione ‘per induzione’, ampliata per via giurisprudenziale fino a ricomprendere forme di condizionamento ‘ambientale’); dall’altro rendono incerti e contesi anche i confini ‘esterni’, in particolare quelli che separano la concussione delle ipotesi corruttive. Particolarmente necessaria, dunque, un’analisi accurata dei singoli elementi costitutivi, correlata con la fenomenologia reale e adeguatamente collocata nel quadro sistematico di riferimento, costruito attorno al (complesso) bene giuridico, rifuggendo facili, ma devianti, approcci plurioffensivi.
2004
88-02-06130-0
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