La ricognizione ha lo scopo di attivare alcuni meccanismi della memoria che richiedono una situazione psicologica tranquilla per il dichiarante, al di fuori dello scontro dialettico delle parti: il metodo della cross examination non è, invero, idoneo a sondare i processi psicologici del ricognitore poiché ogni atto ricognitivo si fonda su un procedimento “intiutivo prelogico” che non consente l’esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell’esito del medesimo prevedendo, la norma contenuta nell’art. 214, comma 1, c.p.p., il requisito della certezza nella dichiarazione di riconoscimento. Tra l’altro, la psicologia cognitiva e sperimentale ha dimostrato l’inaffidabilità del giudizio di riconoscimento influenzato dalle suggestioni esercitate dalla situazione o dalle impressioni di verosimiglianza (o dissomiglianza) Così, nel momento più decisivo e più delicato il ricognitore lavora su materia alogica nel corto circuito delle sensazioni Pertanto, anche a causa di tali aspetti l’istituto non rientra nel catalogo di quelli elaborati nella dialettica tra le parti del processo rimanendo monopolizzato dal giudice che ne gestisce l’attività propedeutica, ne allestisce la messa in scena, ne conduce lo svolgimento e chiede al ricognitore se riconosce la persona, l’oggetto o il suono: nell'interrogazione che il giudice rivolge al ricognitore accusa e difesa non si insinuano.

La ricognizione nella dinamica e nella statica processuale

CECANESE G.
2019-01-01

Abstract

La ricognizione ha lo scopo di attivare alcuni meccanismi della memoria che richiedono una situazione psicologica tranquilla per il dichiarante, al di fuori dello scontro dialettico delle parti: il metodo della cross examination non è, invero, idoneo a sondare i processi psicologici del ricognitore poiché ogni atto ricognitivo si fonda su un procedimento “intiutivo prelogico” che non consente l’esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell’esito del medesimo prevedendo, la norma contenuta nell’art. 214, comma 1, c.p.p., il requisito della certezza nella dichiarazione di riconoscimento. Tra l’altro, la psicologia cognitiva e sperimentale ha dimostrato l’inaffidabilità del giudizio di riconoscimento influenzato dalle suggestioni esercitate dalla situazione o dalle impressioni di verosimiglianza (o dissomiglianza) Così, nel momento più decisivo e più delicato il ricognitore lavora su materia alogica nel corto circuito delle sensazioni Pertanto, anche a causa di tali aspetti l’istituto non rientra nel catalogo di quelli elaborati nella dialettica tra le parti del processo rimanendo monopolizzato dal giudice che ne gestisce l’attività propedeutica, ne allestisce la messa in scena, ne conduce lo svolgimento e chiede al ricognitore se riconosce la persona, l’oggetto o il suono: nell'interrogazione che il giudice rivolge al ricognitore accusa e difesa non si insinuano.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11695/86858
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