Il d.lgs. n. 128 del 2015, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente [...]», interviene sulla vexata quaestio della rilevanza penale dell’abuso del diritto/elusione fiscale, introducendo un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), con il quale viene attuata una radicale ristrutturazione della normativa previgente. In particolare, al 13° comma, è espressamente disposta la non sanzionabilità in sede penale delle operazioni abusive, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Si tratta di una importante presa di posizione del legislatore, a fronte delle forzature interpretative della giurisprudenza penale, che aveva affermato – sulla base di un consolidato orientamento – la riconducibilità dei comportamenti elusivi nel raggio di azione delle fattispecie incriminatrici tributarie in materia di dichiarazione. Occorre tuttavia analizzare, alla stregua dell’attuale disciplina, quali (sopravvenute) questioni aperte si pongono all’interprete. Specificatamente, le stesse riguardano la difficile individuazione in concreto della nozione di abuso/elusione di cui alla clausola generale di nuova introduzione, la necessaria differenziazione delle condotte abusive rispetto alle contigue figure di risparmio d’imposta ed evasione fiscale e dunque l’imprescindibile coordinamento con i riformulati reati tributari. Anche la residua rilevanza dell’elusione sul piano della sanzione amministrativa si presenta fortemente controversa, così come si mostrano meritevoli di attenzione, in sede applicativa, le problematiche di diritto intertemporale che pure la nuova disciplina pone, ed in particolare quella concernente la efficacia abolitiva o meno della disposizione in tema irrilevanza penale. Rimane allora da verificare, alla prova dei fatti, quale contributo (al di là dei dubbi interpretativi)tale previsione normativa, in luogo delle vecchie derive giurisprudenziali, darà al ridisegnato volto del sistema degli illeciti fiscali, ai fini soprattutto del necessario equilibrio tra i due poli contrapposti – esigenze punitive e ragioni di recupero fiscale – che lo caratterizzano.

L’irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario (id est elusione fiscale)

TORTORELLI, Monica
2017-01-01

Abstract

Il d.lgs. n. 128 del 2015, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente [...]», interviene sulla vexata quaestio della rilevanza penale dell’abuso del diritto/elusione fiscale, introducendo un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), con il quale viene attuata una radicale ristrutturazione della normativa previgente. In particolare, al 13° comma, è espressamente disposta la non sanzionabilità in sede penale delle operazioni abusive, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Si tratta di una importante presa di posizione del legislatore, a fronte delle forzature interpretative della giurisprudenza penale, che aveva affermato – sulla base di un consolidato orientamento – la riconducibilità dei comportamenti elusivi nel raggio di azione delle fattispecie incriminatrici tributarie in materia di dichiarazione. Occorre tuttavia analizzare, alla stregua dell’attuale disciplina, quali (sopravvenute) questioni aperte si pongono all’interprete. Specificatamente, le stesse riguardano la difficile individuazione in concreto della nozione di abuso/elusione di cui alla clausola generale di nuova introduzione, la necessaria differenziazione delle condotte abusive rispetto alle contigue figure di risparmio d’imposta ed evasione fiscale e dunque l’imprescindibile coordinamento con i riformulati reati tributari. Anche la residua rilevanza dell’elusione sul piano della sanzione amministrativa si presenta fortemente controversa, così come si mostrano meritevoli di attenzione, in sede applicativa, le problematiche di diritto intertemporale che pure la nuova disciplina pone, ed in particolare quella concernente la efficacia abolitiva o meno della disposizione in tema irrilevanza penale. Rimane allora da verificare, alla prova dei fatti, quale contributo (al di là dei dubbi interpretativi)tale previsione normativa, in luogo delle vecchie derive giurisprudenziali, darà al ridisegnato volto del sistema degli illeciti fiscali, ai fini soprattutto del necessario equilibrio tra i due poli contrapposti – esigenze punitive e ragioni di recupero fiscale – che lo caratterizzano.
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