Con la sentenza n. 4659 del 2001 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di assistenza offerta dal Servizio sanitario nazionale, il criterio dell'economicità del prodotto per la formazione del prontuario terapeutico non può portare a escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi. L'A. richiama i principi del nostro ordinamento in tema di tutela della salute e, dopo avere riassunto il caso di specie, esamina le argomentazioni addotte alla Suprema Corte a sostegno della pronuncia, sottolineandone gli aspetti di interesse; si sofferma sui problemi relativi alla classificazione dei medicinali e sui criteri preposti all'erogazione gratuita dei medicinali stessi, prendendo in considerazione i diversi casi di esenzione. Analizza inoltre il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica sanitaria, ripercorrendo l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza sulla materia e soffermandosi sui problemi posti dal sistema attuale, in relazione alla compatibilità delle cure con le risorse finanziarie statali. Esprime qualche riserva nei confronti della pronuncia in commento, osservando che, in un contesto di risorse scarse, garantire a tutti gli individui tutte le prestazioni inerenti ai numerosi diritti sociali che discendono dal diritto alla salute può significare pregiudicare l'esercizio di altri diritti, anch'essi fondamentali, o dello stesso diritto per altri pazienti.

I farmaci non inclusi nel prontuario

CAROLI CASAVOLA, Hilde
2002-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 4659 del 2001 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di assistenza offerta dal Servizio sanitario nazionale, il criterio dell'economicità del prodotto per la formazione del prontuario terapeutico non può portare a escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata o di altre forme morbose particolarmente gravi. L'A. richiama i principi del nostro ordinamento in tema di tutela della salute e, dopo avere riassunto il caso di specie, esamina le argomentazioni addotte alla Suprema Corte a sostegno della pronuncia, sottolineandone gli aspetti di interesse; si sofferma sui problemi relativi alla classificazione dei medicinali e sui criteri preposti all'erogazione gratuita dei medicinali stessi, prendendo in considerazione i diversi casi di esenzione. Analizza inoltre il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica sanitaria, ripercorrendo l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza sulla materia e soffermandosi sui problemi posti dal sistema attuale, in relazione alla compatibilità delle cure con le risorse finanziarie statali. Esprime qualche riserva nei confronti della pronuncia in commento, osservando che, in un contesto di risorse scarse, garantire a tutti gli individui tutte le prestazioni inerenti ai numerosi diritti sociali che discendono dal diritto alla salute può significare pregiudicare l'esercizio di altri diritti, anch'essi fondamentali, o dello stesso diritto per altri pazienti.
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