Il nuovo esercizio provvisorio dell’impresa fallita è stato concepito dal legislatore senza la espressa previsione di istituti che facilitino l’emersione tempestiva della crisi e consentano la tempestiva e propedeutica radiografia dell’impresa al fine di adottare le scelte più idonee alla salvaguardia degli assets produttivi funzionanti (o funzionali ad altro imprenditore). Eppure proprio a seguito della dichiarazione di insolvenza, quando l’impresa viene sottratta all’imprenditore, che si determina il maggior danno economico e sociale del fallimento specie per la mancanza di rapidità dell’azione. E nella novella sembrano mancare adeguati strumenti di osservazione che proprio la nuova disciplina dell’esercizio provvisorio rende ancora più opportuni. A questo specifico fine tuttavia soccorre, come soluzione originale e rivoluzionaria nello scritto, l’uso alternativo della istruttoria preconcorsuale cui il tribunale può dar luogo a norma del novellato art. 15, l.fall., comma 8. Il provvedimento cautelare può privare l’imprenditore fallendo del potere di gestione (in guisa da dissociarlo in capo al soggetto nominato dal Tribunale), attuando in via cautelare una forma appunto di esercizio provvisorio anticipato dell’impresa da affidare ad un commissario nella fase della istruttoria prefallimentare.

Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato

FIMMANO', Francesco
2007-01-01

Abstract

Il nuovo esercizio provvisorio dell’impresa fallita è stato concepito dal legislatore senza la espressa previsione di istituti che facilitino l’emersione tempestiva della crisi e consentano la tempestiva e propedeutica radiografia dell’impresa al fine di adottare le scelte più idonee alla salvaguardia degli assets produttivi funzionanti (o funzionali ad altro imprenditore). Eppure proprio a seguito della dichiarazione di insolvenza, quando l’impresa viene sottratta all’imprenditore, che si determina il maggior danno economico e sociale del fallimento specie per la mancanza di rapidità dell’azione. E nella novella sembrano mancare adeguati strumenti di osservazione che proprio la nuova disciplina dell’esercizio provvisorio rende ancora più opportuni. A questo specifico fine tuttavia soccorre, come soluzione originale e rivoluzionaria nello scritto, l’uso alternativo della istruttoria preconcorsuale cui il tribunale può dar luogo a norma del novellato art. 15, l.fall., comma 8. Il provvedimento cautelare può privare l’imprenditore fallendo del potere di gestione (in guisa da dissociarlo in capo al soggetto nominato dal Tribunale), attuando in via cautelare una forma appunto di esercizio provvisorio anticipato dell’impresa da affidare ad un commissario nella fase della istruttoria prefallimentare.
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