L’attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale” ha consentito di studiare ed approfondire una tematica nuova del diritto internazionale, ossia “La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali”. Il progetto di ricerca è stato strutturato su tre parti dedicate rispettivamente alla soggettività giuridica delle imprese multinazionali, ai diversi profili di responsabilità che possono essere riferiti alle imprese multinazionali e, infine, alla responsabilità penale che può essere loro contestata. Per quanto riguarda il primo capitolo, “L’impresa multinazionale come realtà multiforme”, l’analisi si è concentrata principalmente sulla nozione di impresa multinazionale e sul relativo problema dell’ammissibilità della personalità giuridica di diritto internazionale delle imprese multinazionale. Il profilo definitorio è stato oggetto di un iter argomentativo che si è mosso lungo l’analisi delle fonti di diritto internazionale e il modus operandi delle imprese multinazionali. Alla luce di ciò, l’indagine definitoria si è conclusa propendendo per una nozione di impresa multinazionale che va specificata in concreto attraverso i suoi elementi costitutivi. In definitiva, l’impresa multinazionale è un’organizzazione che esercita la sua attività produttiva in Paesi diversi da quello di origine avvalendosi di aziende affiliate, che, seppure sono qualificate come satelliti delle imprese multinazionali, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia giuridica. Risolto il problema definitorio, l’indagine si è concentrata su una problematica complessa, che ha sollecitato l’intervento della dottrina più autorevole. Al di là del dibattito dottrinario che ne è scaturito, attualmente si potrebbe propendere per la personalità giuridica delle imprese multinazionali. Il riconoscimento che ne è derivato è stato determinato da una serie di “criteri sintomatici”. Valga a titolo esemplificativo il riferimento alla loro partecipazione nei procedimenti giurisdizionali ed arbitrali al fine di garantire i diritti riconosciuti (esempio significativo si può indicare nell’istituzione dell’Iran-United States Claims Tribunal risalente al 1981, che è stato oggetto del Rapporto dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ove è stato dichiarata in modo esplicito la colpevolezza dell’impresa multinazionale che si mostra tollerante ovvero ignora i fatti criminali riservati ai diritti umani.). Il primo capitolo è introduttivo del secondo capitolo dal titolo “La disciplina giuridica internazionale dell’attività delle imprese multinazionali”. La seconda parte della tesi ha avuto ad oggetto un ambito di indagine piuttosto esteso, che non è stato di difficile inquadramento in quanto le problematiche sottese hanno trovato adeguate risposte attraverso l’intervento dottrinario, ma soprattutto attraverso l’intervento della giurisprudenza e l’operato del legislatore. L’attività delle imprese multinazionali si lega inesorabilmente con la tematica della responsabilità sociale delle imprese multinazionali (indicato con l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsability). Gli unici strumenti in grado di fornire un’adeguata risposta sanzionatoria alle condotte delle imprese multinazionali si possono rinvenire nei Codici di Condotta, anche detti codici etici. Gli esempi più rilevanti di Codici di Condotta, che sono stati oggetto di una puntuale analisi, sono da riscontrare nella Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977/2000/2006), nelle Guidelines dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2000/2011) e nel Global Compact delle Nazioni Unite (2000/2010). Per ragioni di completezza sistematica, il secondo capitolo ha tenuto conto anche dei c.d. Codici di Condotta privati, quali documenti volontariamente sottoscritti dalle imprese multinazionali raggruppanti norme e principi non vincolanti tesi a disciplinare la condotta sul mercato delle stesse imprese. Resta da prendere in esame la parte centrale della tesi che si incentra sulla responsabilità internazionale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Il terzo, il quarto e il quinto capitolo sono il cuore della tesi di dottorato, che si riferiscono ad un ambito del diritto internazionale inesplorato e su cui si concentrano le numerose perplessità della dottrina nazionale ed internazionale. L’attività di ricerca ha seguito un determinato filo d’indagine tenendo anche conto che il progetto di ricerca si inserisce nel ciclo di dottorato dal Titolo “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno al diritto internazionale”. In altri termini, l’indagine ha tenuto conto della penale responsabilità delle imprese multinazionali partendo dalla normativa interna dell’ordinamento italiano, che com’è noto è segnata dal d.lgs. n. 231 del 2001. Al di là della scelta strutturale che segna il terzo, il quarto e il quinto capitolo, è bene precisare che la responsabilità penale delle imprese multinazionali è stata definita dal presunto ambito operativo. Difatti, l’indagine si è concentrata principalmente sull’ammissibilità della responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali, sugli elementi tipizzanti il fatto illecito e sul relativo disvalore penale. E’ bene precisare che i crimini internazionali sono, generalmente, di esclusiva competenza della Corte penale internazionale, salva l’applicazione del noto principio della giurisdizione penale universale. In tal modo si garantisce l’intervento giurisdizionale anche dei Tribunali interni, che possono sindacare la illiceità della condotta offensiva. In astratto, non vi sarebbero ostacoli a riconoscere la responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Ma, in concreto, le perplessità persistono. Il primo problema che è stato affrontato attiene alla copertura normativa. L’analisi ha consentito di comporre un adeguato sostrato normativo, partendo dalla bozza dello Statuto della Corte penale internazionale e da autorevole dottrina e completando con il rapporto del 2013 del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quindi, il problema attinente alla copertura normativa è stato risolto, ma ciò che ha destato immediate difficoltà è stata l’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità penale delle imprese multinazionali e, di conseguenza, l’imputazione diretta della violazione dei diritti umani. La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali, attualmente, si può risolvere in un duplice modo: 1. non intervenire con lo strumento sanzionatorio, ma ciò vorrebbe dire lasciare impunite le condotte delle imprese multinazionali; 2. riferire la condotta delle imprese multinazionali allo Stato ospite. In questo secondo caso, sono ben note le conseguenza che derivano, basti considerare che l’illecito internazionale materialmente lesivo dei diritti degli individui è subordinato alla giurisdizione dello Stato che ne è autore. Invece, per quanto concerne il primo profilo si corre il rischio di fare andare impunite le condotte delle imprese multinazionali violando indirettamente il principio di legalità e direttamente i principi sottesi alla comunità internazionale. In altri termini, se il sistema di diritto internazionale non aziona gli strumenti previsti dalla normativa sopra esaminata a tutela dei diritti umani si può determinare una doppia violazione a danno di quest’ultimi. Di conseguenza, l’esigenza di attivare strumenti idonei previsti dall’ordinamento internazionale ha fatto sì che si possa utilizzare uno strumento idoneo a riscontrare la diretta imputabilità delle imprese multinazionali, ossia l’interpretazione estensiva . E’ noto che il sistema penale ripudia l’analogia, ma allo stesso tempo consente l’interpretazione estensiva . Avvalendosi dell’interpretazione estensiva l’interprete può adoperare gli strumenti che sono contenuti nel Progetto 2001, ove si tiene conto della responsabilità dello Stato. Di conseguenza, anche per le imprese multinazionali sarà possibile riscontrare, a seguito dell’interpretazione estensiva, la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Pertanto, si configura anche in capo alle imprese multinazionali l’elemento oggettivo della violazione delle norme internazionali e l’elemento soggettivo attinente alla diretta imputazione del comportamento antigiuridico. In tal modo entrambi gli elementi sono riconducibili direttamente alla condotta delle imprese multinazionali, che, come più volte chiarito, può essere intesa come una condotta attiva ovvero una condotta omissiva. In altri termini, la condotta può essere attiva quando le imprese violano direttamente per un profitto proprio le disposizioni di legge a tutela dei diritti umani determinando effetti incidenti sugli individui, che sono collocati stabilmente nell’area ove operano le imprese multinazionali; invece, la condotta è omissiva, quando le imprese multinazionali omettono di adottare le misure di prevenzione (che potrebbero corrispondere ai c.d. compliance programs) finalizzate a ridurre o eliminare le conseguenze offensive derivanti dalla loro condotta a danno dei diritti umani. In definitiva, accertato che l’attività delle imprese multinazionali è coperta normativamente da atti delle organizzazioni internazionali e ritenuta ammissibile l’interpretazione estensiva degli elementi essenziali costitutivi del fatto illecito dello Stato, le imprese multinazionali possono essere responsabili per i crimini internazionali. In conclusione, la soluzione positiva offerta è stata frutto di una ricostruzione che ha preso le mosse principalmente dagli esempi degli ordinamenti nazionali e ha trovato la sua ratio nella bozza dello Statuto della Corte penale internazionale, ma nonostante ciò la scelta incriminatrice non vuole essere esaustiva di una tematica che dispone di un notevole ambito operativo e che è risultata essere connessa con diversi fattori (economici, politi e sociali) non sempre di facile comprensione.

La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali

RICCI, Mena
2015-05-15

Abstract

L’attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale” ha consentito di studiare ed approfondire una tematica nuova del diritto internazionale, ossia “La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali”. Il progetto di ricerca è stato strutturato su tre parti dedicate rispettivamente alla soggettività giuridica delle imprese multinazionali, ai diversi profili di responsabilità che possono essere riferiti alle imprese multinazionali e, infine, alla responsabilità penale che può essere loro contestata. Per quanto riguarda il primo capitolo, “L’impresa multinazionale come realtà multiforme”, l’analisi si è concentrata principalmente sulla nozione di impresa multinazionale e sul relativo problema dell’ammissibilità della personalità giuridica di diritto internazionale delle imprese multinazionale. Il profilo definitorio è stato oggetto di un iter argomentativo che si è mosso lungo l’analisi delle fonti di diritto internazionale e il modus operandi delle imprese multinazionali. Alla luce di ciò, l’indagine definitoria si è conclusa propendendo per una nozione di impresa multinazionale che va specificata in concreto attraverso i suoi elementi costitutivi. In definitiva, l’impresa multinazionale è un’organizzazione che esercita la sua attività produttiva in Paesi diversi da quello di origine avvalendosi di aziende affiliate, che, seppure sono qualificate come satelliti delle imprese multinazionali, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia giuridica. Risolto il problema definitorio, l’indagine si è concentrata su una problematica complessa, che ha sollecitato l’intervento della dottrina più autorevole. Al di là del dibattito dottrinario che ne è scaturito, attualmente si potrebbe propendere per la personalità giuridica delle imprese multinazionali. Il riconoscimento che ne è derivato è stato determinato da una serie di “criteri sintomatici”. Valga a titolo esemplificativo il riferimento alla loro partecipazione nei procedimenti giurisdizionali ed arbitrali al fine di garantire i diritti riconosciuti (esempio significativo si può indicare nell’istituzione dell’Iran-United States Claims Tribunal risalente al 1981, che è stato oggetto del Rapporto dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ove è stato dichiarata in modo esplicito la colpevolezza dell’impresa multinazionale che si mostra tollerante ovvero ignora i fatti criminali riservati ai diritti umani.). Il primo capitolo è introduttivo del secondo capitolo dal titolo “La disciplina giuridica internazionale dell’attività delle imprese multinazionali”. La seconda parte della tesi ha avuto ad oggetto un ambito di indagine piuttosto esteso, che non è stato di difficile inquadramento in quanto le problematiche sottese hanno trovato adeguate risposte attraverso l’intervento dottrinario, ma soprattutto attraverso l’intervento della giurisprudenza e l’operato del legislatore. L’attività delle imprese multinazionali si lega inesorabilmente con la tematica della responsabilità sociale delle imprese multinazionali (indicato con l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsability). Gli unici strumenti in grado di fornire un’adeguata risposta sanzionatoria alle condotte delle imprese multinazionali si possono rinvenire nei Codici di Condotta, anche detti codici etici. Gli esempi più rilevanti di Codici di Condotta, che sono stati oggetto di una puntuale analisi, sono da riscontrare nella Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977/2000/2006), nelle Guidelines dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2000/2011) e nel Global Compact delle Nazioni Unite (2000/2010). Per ragioni di completezza sistematica, il secondo capitolo ha tenuto conto anche dei c.d. Codici di Condotta privati, quali documenti volontariamente sottoscritti dalle imprese multinazionali raggruppanti norme e principi non vincolanti tesi a disciplinare la condotta sul mercato delle stesse imprese. Resta da prendere in esame la parte centrale della tesi che si incentra sulla responsabilità internazionale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Il terzo, il quarto e il quinto capitolo sono il cuore della tesi di dottorato, che si riferiscono ad un ambito del diritto internazionale inesplorato e su cui si concentrano le numerose perplessità della dottrina nazionale ed internazionale. L’attività di ricerca ha seguito un determinato filo d’indagine tenendo anche conto che il progetto di ricerca si inserisce nel ciclo di dottorato dal Titolo “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno al diritto internazionale”. In altri termini, l’indagine ha tenuto conto della penale responsabilità delle imprese multinazionali partendo dalla normativa interna dell’ordinamento italiano, che com’è noto è segnata dal d.lgs. n. 231 del 2001. Al di là della scelta strutturale che segna il terzo, il quarto e il quinto capitolo, è bene precisare che la responsabilità penale delle imprese multinazionali è stata definita dal presunto ambito operativo. Difatti, l’indagine si è concentrata principalmente sull’ammissibilità della responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali, sugli elementi tipizzanti il fatto illecito e sul relativo disvalore penale. E’ bene precisare che i crimini internazionali sono, generalmente, di esclusiva competenza della Corte penale internazionale, salva l’applicazione del noto principio della giurisdizione penale universale. In tal modo si garantisce l’intervento giurisdizionale anche dei Tribunali interni, che possono sindacare la illiceità della condotta offensiva. In astratto, non vi sarebbero ostacoli a riconoscere la responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Ma, in concreto, le perplessità persistono. Il primo problema che è stato affrontato attiene alla copertura normativa. L’analisi ha consentito di comporre un adeguato sostrato normativo, partendo dalla bozza dello Statuto della Corte penale internazionale e da autorevole dottrina e completando con il rapporto del 2013 del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quindi, il problema attinente alla copertura normativa è stato risolto, ma ciò che ha destato immediate difficoltà è stata l’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità penale delle imprese multinazionali e, di conseguenza, l’imputazione diretta della violazione dei diritti umani. La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali, attualmente, si può risolvere in un duplice modo: 1. non intervenire con lo strumento sanzionatorio, ma ciò vorrebbe dire lasciare impunite le condotte delle imprese multinazionali; 2. riferire la condotta delle imprese multinazionali allo Stato ospite. In questo secondo caso, sono ben note le conseguenza che derivano, basti considerare che l’illecito internazionale materialmente lesivo dei diritti degli individui è subordinato alla giurisdizione dello Stato che ne è autore. Invece, per quanto concerne il primo profilo si corre il rischio di fare andare impunite le condotte delle imprese multinazionali violando indirettamente il principio di legalità e direttamente i principi sottesi alla comunità internazionale. In altri termini, se il sistema di diritto internazionale non aziona gli strumenti previsti dalla normativa sopra esaminata a tutela dei diritti umani si può determinare una doppia violazione a danno di quest’ultimi. Di conseguenza, l’esigenza di attivare strumenti idonei previsti dall’ordinamento internazionale ha fatto sì che si possa utilizzare uno strumento idoneo a riscontrare la diretta imputabilità delle imprese multinazionali, ossia l’interpretazione estensiva . E’ noto che il sistema penale ripudia l’analogia, ma allo stesso tempo consente l’interpretazione estensiva . Avvalendosi dell’interpretazione estensiva l’interprete può adoperare gli strumenti che sono contenuti nel Progetto 2001, ove si tiene conto della responsabilità dello Stato. Di conseguenza, anche per le imprese multinazionali sarà possibile riscontrare, a seguito dell’interpretazione estensiva, la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Pertanto, si configura anche in capo alle imprese multinazionali l’elemento oggettivo della violazione delle norme internazionali e l’elemento soggettivo attinente alla diretta imputazione del comportamento antigiuridico. In tal modo entrambi gli elementi sono riconducibili direttamente alla condotta delle imprese multinazionali, che, come più volte chiarito, può essere intesa come una condotta attiva ovvero una condotta omissiva. In altri termini, la condotta può essere attiva quando le imprese violano direttamente per un profitto proprio le disposizioni di legge a tutela dei diritti umani determinando effetti incidenti sugli individui, che sono collocati stabilmente nell’area ove operano le imprese multinazionali; invece, la condotta è omissiva, quando le imprese multinazionali omettono di adottare le misure di prevenzione (che potrebbero corrispondere ai c.d. compliance programs) finalizzate a ridurre o eliminare le conseguenze offensive derivanti dalla loro condotta a danno dei diritti umani. In definitiva, accertato che l’attività delle imprese multinazionali è coperta normativamente da atti delle organizzazioni internazionali e ritenuta ammissibile l’interpretazione estensiva degli elementi essenziali costitutivi del fatto illecito dello Stato, le imprese multinazionali possono essere responsabili per i crimini internazionali. In conclusione, la soluzione positiva offerta è stata frutto di una ricostruzione che ha preso le mosse principalmente dagli esempi degli ordinamenti nazionali e ha trovato la sua ratio nella bozza dello Statuto della Corte penale internazionale, ma nonostante ciò la scelta incriminatrice non vuole essere esaustiva di una tematica che dispone di un notevole ambito operativo e che è risultata essere connessa con diversi fattori (economici, politi e sociali) non sempre di facile comprensione.
The responsibility of multinational corporations for international crimes
15-mag-2015
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Tipologia: Tesi di dottorato
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