Il presente lavoro ha per scopo l’indagine di un istituto di recente introduzione nel panorama del diritto delle società, e delle più apparenti che concrete distonie con il “sistema” nel quale è venuto ad inserirsi: i patrimoni separati e destinati. Nonostante la sua giovane età, l’istituto in esame è stato analizzato sotto più punti di vista. I primi ad occuparsene sono stati i giuristi che, naturaliter, hanno avvertito la necessità di storicizzare e problematizzare, invadendo, spesse volte, campi e terreni a loro stessi sconosciuti. La cultura aziendalistica, d’altro canto, ha dovuto ripensare e mettere in discussione alcuni dogmi, ritenuti ormai acquisiti, e formalizzare nuovi modi di intendere ed impiegare il patrimonio, ipotizzando nuove regole di coordinamento. Come sovente accade la legge è laconica, lascia troppe volte all’interprete il compito di riempire di significato il nudo testo, scoprendone limiti e capacità. L’analisi, che non ha pretesa alcuna di esaustività, sarà condotta su più campi e su più livelli differenti, mostrando, come a volte, i fraintendimenti e gli apparenti problemi nascano da una mera sovrapposizione dei piani stessi. Si prenderanno le mosse dalla separazione patrimoniale inquadrandola da un punto di vista giuseconomico, si farà notare come non sia affatto una novità l’effetto della separazione di “una parte dal tutto” nel nostro ordinamento e di come istituti nostrani, che saranno brevemente analizzati, abbiano come effetto proprio la separazione patrimoniale, il più delle volte accompagnata da un vincolo di destinazione; in più si cercherà di sgomberare il campo da incomprensioni lessicali, tentando di meglio chiarire il significato di termini come: affare. Di seguito il focus verrà spostato sulla rendicontazione della specifica intrapresa. Di quest’argomento si evidenzieranno i risvolti pubblicitari di tale rappresentazione e di come vengano utilizzati per poter rendere opponibile ai terzi la separazione dei patrimoni avvenuta. Al tempo stesso, i patrimoni separati e destinati danno prova dell’inadeguatezza della nostra legislazione, troppe volte infatti abbiamo assistito alla proposizione di leggi nate già vecchie che faticano a star dietro ad una realtà economica così incalzate con il suo incedere da non poter rendere possibile una concreta, più che millantata, armonizzazione con il sistema. Tratteggiando appena quelli che possono essere i profili più importanti dal punto di vista giuridico, possiamo dire che: il vincolo di destinazione impresso dalla costituzione dei patrimoni separati, l’autonomia giuridica e la gestione contabile a questo vincolo riconosciuta non implicano la fuoriuscita dal patrimonio della società dei beni destinati ad uno specifico affare, terminato il quale, ed esaurita la sua funzione di garanzia, le attività e le passività tornano ad essere voci della società gemmante. Tale rilievo merita di essere considerato soprattutto in sede di esame del trattamento del dato contabile dei patrimoni de quo. Sarà analizzata, inoltre, la separata contabilizzazione della costituzione del patrimonio separato e delle operazioni compiute per lo svolgimento dello specifico affare cui quel patrimonio è completamente destinato, nonché la corretta esposizione delle operazioni e delle valutazioni concernenti lo specifico affare nel conto economico della società. Il fenomeno è così marcato che oltre a generare le conseguenze brevemente accennate produce un’ulteriore conseguenza: l’autonomia contabile (art. 2447-sexies), in quanto gli atti di gestione, compiuti dalla società con riferimento allo specifico affare, devono avere una rendicontazione in separate scritture contabili ex art. 2214 c.c. (il libro giornale, il libro degli inventari, nonché - se richieste dalla natura e dalle dimensioni dello specifico affare - altre scritture, quali, principalmente, le schede di mastro e le scritture ausiliarie di magazzino). Per concludere, ad un inquadramento che potremmo definire giuridico ed economico, latu sensu, seguirà un’analisi che rivolgerà lo sguardo ad altri istituti presenti nel nostro ordinamento, sia di matrice domestica che internazionale; seguiranno poi gli aspetti di contabilità, per poi degradare con quelli che, per comodità, chiameremo aspetti aziendalistici: organizzativi, gestionali e strategici.

I patrimoni destinati: profili giuridici, economico-aziendali e contabili

LIGUORI, Cuono
2009-12-15

Abstract

Il presente lavoro ha per scopo l’indagine di un istituto di recente introduzione nel panorama del diritto delle società, e delle più apparenti che concrete distonie con il “sistema” nel quale è venuto ad inserirsi: i patrimoni separati e destinati. Nonostante la sua giovane età, l’istituto in esame è stato analizzato sotto più punti di vista. I primi ad occuparsene sono stati i giuristi che, naturaliter, hanno avvertito la necessità di storicizzare e problematizzare, invadendo, spesse volte, campi e terreni a loro stessi sconosciuti. La cultura aziendalistica, d’altro canto, ha dovuto ripensare e mettere in discussione alcuni dogmi, ritenuti ormai acquisiti, e formalizzare nuovi modi di intendere ed impiegare il patrimonio, ipotizzando nuove regole di coordinamento. Come sovente accade la legge è laconica, lascia troppe volte all’interprete il compito di riempire di significato il nudo testo, scoprendone limiti e capacità. L’analisi, che non ha pretesa alcuna di esaustività, sarà condotta su più campi e su più livelli differenti, mostrando, come a volte, i fraintendimenti e gli apparenti problemi nascano da una mera sovrapposizione dei piani stessi. Si prenderanno le mosse dalla separazione patrimoniale inquadrandola da un punto di vista giuseconomico, si farà notare come non sia affatto una novità l’effetto della separazione di “una parte dal tutto” nel nostro ordinamento e di come istituti nostrani, che saranno brevemente analizzati, abbiano come effetto proprio la separazione patrimoniale, il più delle volte accompagnata da un vincolo di destinazione; in più si cercherà di sgomberare il campo da incomprensioni lessicali, tentando di meglio chiarire il significato di termini come: affare. Di seguito il focus verrà spostato sulla rendicontazione della specifica intrapresa. Di quest’argomento si evidenzieranno i risvolti pubblicitari di tale rappresentazione e di come vengano utilizzati per poter rendere opponibile ai terzi la separazione dei patrimoni avvenuta. Al tempo stesso, i patrimoni separati e destinati danno prova dell’inadeguatezza della nostra legislazione, troppe volte infatti abbiamo assistito alla proposizione di leggi nate già vecchie che faticano a star dietro ad una realtà economica così incalzate con il suo incedere da non poter rendere possibile una concreta, più che millantata, armonizzazione con il sistema. Tratteggiando appena quelli che possono essere i profili più importanti dal punto di vista giuridico, possiamo dire che: il vincolo di destinazione impresso dalla costituzione dei patrimoni separati, l’autonomia giuridica e la gestione contabile a questo vincolo riconosciuta non implicano la fuoriuscita dal patrimonio della società dei beni destinati ad uno specifico affare, terminato il quale, ed esaurita la sua funzione di garanzia, le attività e le passività tornano ad essere voci della società gemmante. Tale rilievo merita di essere considerato soprattutto in sede di esame del trattamento del dato contabile dei patrimoni de quo. Sarà analizzata, inoltre, la separata contabilizzazione della costituzione del patrimonio separato e delle operazioni compiute per lo svolgimento dello specifico affare cui quel patrimonio è completamente destinato, nonché la corretta esposizione delle operazioni e delle valutazioni concernenti lo specifico affare nel conto economico della società. Il fenomeno è così marcato che oltre a generare le conseguenze brevemente accennate produce un’ulteriore conseguenza: l’autonomia contabile (art. 2447-sexies), in quanto gli atti di gestione, compiuti dalla società con riferimento allo specifico affare, devono avere una rendicontazione in separate scritture contabili ex art. 2214 c.c. (il libro giornale, il libro degli inventari, nonché - se richieste dalla natura e dalle dimensioni dello specifico affare - altre scritture, quali, principalmente, le schede di mastro e le scritture ausiliarie di magazzino). Per concludere, ad un inquadramento che potremmo definire giuridico ed economico, latu sensu, seguirà un’analisi che rivolgerà lo sguardo ad altri istituti presenti nel nostro ordinamento, sia di matrice domestica che internazionale; seguiranno poi gli aspetti di contabilità, per poi degradare con quelli che, per comodità, chiameremo aspetti aziendalistici: organizzativi, gestionali e strategici.
Separate and destined assets: legal, business and accounting aspects
15-dic-2009
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