By judgment no. 52 of 10 March 2016, the Constitutional Court issued a statement on the note of negotiations (never opened) between the Italian Government and the Atheist Union and the Agnostic Rationalists (UAAR) for the conclusion of an agreement. Specifically, the Court defined the conflict of powers proposed by the President of the Council of Ministers, in his own name and the Government, to the Court of Cassation, united civil sections, in relation to the judgment of 28 June 2013, no. 16305. The guidelines of the Judge of Laws are of great interest for a number of reasons, but above all, with reference to the alleged derecognition of the start of negotiations and the controversial nature of political acts of governmental deliberations in that matter (considered to be taken out of or taken out of the jurisdictional exam in the event of omission of the legislative initiative which is functional to the start of the law of approval of the agreement). The constitutional judgment also acts as a stimulus for reflection on the criticalities and positive notes of the method of bilaterality.

Con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla nota vicenda delle trattative (mai aperte) tra il Governo italiano e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) per la stipula di un’intesa. Nello specifico, la Consulta ha definito il conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in nome proprio e del Governo, nei confronti della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, in relazione alla sentenza 28 giugno 2013, n. 16305. Gli orientamenti del Giudice delle Leggi sono di notevole interesse per una pluralità di motivazioni, ma, soprattutto, in riferimento all’asserita doverosità dell’avvio delle trattative e alla controversa natura di atti politici delle deliberazioni governative in materia (in quanto tali da ritenersi o meno sottratte al sindacato giurisdizionale nell’ipotesi di omesso esercizio dell’iniziativa legislativa funzionale all’avvio dell’iter della legge di approvazione dell’intesa). Il giudizio costituzionale rileva, altresì, per lo stimolo alla riflessione sulle criticità e sulle note positive del metodo della bilateralità. pattizia per la disciplina delle esigenze specifiche e degli ambiti peculiari propri delle organizzazioni religiose nelle relative relazioni con lo Stato ed il suo ordinamento giuridico.

Introduzione

Parisi Marco
2017-01-01

Abstract

By judgment no. 52 of 10 March 2016, the Constitutional Court issued a statement on the note of negotiations (never opened) between the Italian Government and the Atheist Union and the Agnostic Rationalists (UAAR) for the conclusion of an agreement. Specifically, the Court defined the conflict of powers proposed by the President of the Council of Ministers, in his own name and the Government, to the Court of Cassation, united civil sections, in relation to the judgment of 28 June 2013, no. 16305. The guidelines of the Judge of Laws are of great interest for a number of reasons, but above all, with reference to the alleged derecognition of the start of negotiations and the controversial nature of political acts of governmental deliberations in that matter (considered to be taken out of or taken out of the jurisdictional exam in the event of omission of the legislative initiative which is functional to the start of the law of approval of the agreement). The constitutional judgment also acts as a stimulus for reflection on the criticalities and positive notes of the method of bilaterality.
2017
978-88-9391-134-4
Con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2016, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla nota vicenda delle trattative (mai aperte) tra il Governo italiano e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) per la stipula di un’intesa. Nello specifico, la Consulta ha definito il conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in nome proprio e del Governo, nei confronti della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, in relazione alla sentenza 28 giugno 2013, n. 16305. Gli orientamenti del Giudice delle Leggi sono di notevole interesse per una pluralità di motivazioni, ma, soprattutto, in riferimento all’asserita doverosità dell’avvio delle trattative e alla controversa natura di atti politici delle deliberazioni governative in materia (in quanto tali da ritenersi o meno sottratte al sindacato giurisdizionale nell’ipotesi di omesso esercizio dell’iniziativa legislativa funzionale all’avvio dell’iter della legge di approvazione dell’intesa). Il giudizio costituzionale rileva, altresì, per lo stimolo alla riflessione sulle criticità e sulle note positive del metodo della bilateralità. pattizia per la disciplina delle esigenze specifiche e degli ambiti peculiari propri delle organizzazioni religiose nelle relative relazioni con lo Stato ed il suo ordinamento giuridico.
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