Nell’attuale assetto ordinamentale italiano, lo schema di rapporti tra i pubblici poteri e i consociati fa riferimento ad un disegno di disciplina del fenomeno religioso attento alla valorizzazione della libertà di professione di fede religiosa (in forma individuale ed associata), necessariamente prioritario rispetto alla protezione delle forme istituzionali organizzate dei bisogni spirituali. Questa impostazione appare essere in sintonia con l’attitudine pluralistica dell’ordinamento, in una logica di rispetto per la centralità del principio personalista, implicante la tutela della massima libertà di ognuno nella individuazione delle esperienze di fede. In contrasto con questa lettura del dettato costituzionale, sembra tuttora prevalere una interpretazione dei precetti costituzionali in materia di libertà religiosa legata a schemi inadatti alla comprensione della complessità sociale odierna. Ciò, in particolare, nella misura in cui tale visione si basa su una specifica attenzione per le confessioni religiose e per le relazioni esistenti tra alcune di esse e le pubbliche potestà. Di conseguenza, si è diffusa una interpretazione della Carta costituzionale sensibile ad una considerazione del pluralismo religioso in termini riduttivi, dato che essa non riconosce l’esigenza della promozione di tutte le esperienze di fede di tutti gli orientamenti ideali, al di là della specifica realizzazione della religiosità nelle forme istituzionalizzate riconducibili alla categoria delle confessioni religiose.

Pluralismo religioso e disegno costituzionale di politica ecclesiastica. Per una laica interpretazione ed applicazione dei fondamentali principi di libertà

Parisi Marco
2016-01-01

Abstract

Nell’attuale assetto ordinamentale italiano, lo schema di rapporti tra i pubblici poteri e i consociati fa riferimento ad un disegno di disciplina del fenomeno religioso attento alla valorizzazione della libertà di professione di fede religiosa (in forma individuale ed associata), necessariamente prioritario rispetto alla protezione delle forme istituzionali organizzate dei bisogni spirituali. Questa impostazione appare essere in sintonia con l’attitudine pluralistica dell’ordinamento, in una logica di rispetto per la centralità del principio personalista, implicante la tutela della massima libertà di ognuno nella individuazione delle esperienze di fede. In contrasto con questa lettura del dettato costituzionale, sembra tuttora prevalere una interpretazione dei precetti costituzionali in materia di libertà religiosa legata a schemi inadatti alla comprensione della complessità sociale odierna. Ciò, in particolare, nella misura in cui tale visione si basa su una specifica attenzione per le confessioni religiose e per le relazioni esistenti tra alcune di esse e le pubbliche potestà. Di conseguenza, si è diffusa una interpretazione della Carta costituzionale sensibile ad una considerazione del pluralismo religioso in termini riduttivi, dato che essa non riconosce l’esigenza della promozione di tutte le esperienze di fede di tutti gli orientamenti ideali, al di là della specifica realizzazione della religiosità nelle forme istituzionalizzate riconducibili alla categoria delle confessioni religiose.
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